Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/80

Da Wikisource.

introduzione 77

scribere. I pareri e voti emessi dai Giureconsulti su punti di diritto questionabili, dicevansi responsa. Tiberio Coruncanio, che fu il primo Pontefice massimo, plebeo, fu ancora il primo Giureconsulto che rispondesse indistintamente a tutti quelli che lo consultavano, mentre per lo innanzi i prudentes prestavano l’opera loro agli amici ed ai congiunti soltanto. Tale almeno è l’interpretazione più sodisfacente, che si possa dare alla locuzione juris scientiam profiteri, che Cicerone adopera parlando di lui, e che molti intendono, come se Tiberio fosse il primo ad insegnare pubblicamente il Diritto (Cic. De Orat. III, 33). L’intervento dei Giureconsulti, era principalmente richiesto nella procedura; essi ne indicavano le regole e le cautele, e consigliavano le clausule e reservi da adoperarsi nei negozj giuridici. Così essi cavebant. Assistevano poi i loro clienti personalmente nel processo, e questa funzione si esprimeva col verbo agere. Tuttavolta la discussione della causa era riservata, agli Oratori; gli Oratori dunque, esercitavano una professione ben diversa da quella dei Giureconsulti: Cicerone era Oratore, non Giureconsulto. Finalmente redigevano gli atti ed istrumenti giudiciali, o stragiudiciali, che facevano distendere ai loro scribæ o scrivani; e questo si esprime quando si dice che i Giureconsulti scribebant. La loro attività scientifica si dirigeva all’interpretazione della legge Decemvirale (interpretatio XII. Tabularum), supplendo con lo spirito alla lettera delle legge, e dando alla lettera della legge stessa, tutta quella estensione che la civilis ratio, ossi la ragione dei precetti, consigliava. Insegnavano il Diritto in un modo tutto pratico, vale a dire conversando con gli alunni ed ammaestrandoli con l’esempio, occasione a sporre precetti. I Responsa dei Giureconsulti, l’abbiamo detta ma giova ripeterlo, avevano autorità soltanto perchè autorevoli pel sapere erano le persone dalle quali emanavano, e perchè approvati generalmente dalla coscienza giuridica popolare, e ripetutamente accolti e sanzionati dalle Decisioni dei Tribunali (receptæ sententiæ). Ma in fatto crano una sorgente importantissima di Diritto. Ed in vero Pomponio ci attesta, che i responsi dei Giureconsulti, e la giurisprudenza che si formava per mezzo delle dispute e con-