Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/90

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introduzione 87

to appariscente fra i decurioni (Curiales) ed i rimanenti cittadini (Plebei, humiliores). La denominazione di Municipes, che da primo si applicava a tutti gli abitanti, nei tempi posteriori indicò i soli decurioni, come rappresentanti il Comune.

§. 137. Le Provincie conservarono nelle parti essenziali il loro primitivo ordinamento; il dispotismo romano regnò in esse, se non che si estese poi a mano a mano all’Italia; e la tendenza politica del tempo fu di ridurre questa alla condizione di quelle. Augusto divise le Provincie fra se, ed il Senato. Sotto il pretesto, che quelle ove stanziavano gli eserciti, perchè esposte al pericolo continuo di invasioni nemiche, avevano bisogno della amministrazione diretta ed immediata dell’Imperatore; solamente le sicure e pacifiche, fece amministrare dal Senato; onde la distinzione fra le Provinciæ Cæsaris, e le Provinciæ Populi.

a) Le Provinciæ populi erano governate dalle antiche magistrature romane. Due di esse, l’Affrica e l’Asia, erano rette da dei Proconsoli, le altre da dei Pretori; ma gli uni e gli altri chiamavansi Proconsoli. Dei Questori amministravano le finanze. Dallo Stipendium pagato alle Erario, derivò il nome di Prædia stipendiaria, che si dava al territorio di siffatte Provincie.

b) Le Provinciæ Cæsaris non avevano Proconsoli; l’Imperatore riserbava per se questa dignità. Vi mandava dei rappresentanti suoi (Legati Cæsaris) detti Legati Consulares, e poi Præsides, Correctores. Un Procurator Cæsaris faceva da Questore. Costui era un liberto dell’Imperatore, o un suo bene affetto scelto nel ceto dei Cavalieri. Queste Provincie pagavano un tributum al Fisco, e però il loro territorio si indicava col nome di Prædia Tributoria.

§. 138. Tutte le Città nelle Provincie, non furono ugualmente sottoposte ai Presidi. Molte fra esse ottennero dei privilegj, come le Civitates juris italici, e quelle parificate ai Municipj. Le Coloniæ poi, si distinguevano sempre in coloniæ latinæ, e coloniæ civium.