Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/93

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90 introduzione

e questo spiega perchè gli Scrittori commentano e citano qualche volta l’oratio principis, anzichè il Senatusconsulto. Di Senatusconsulti contrarj alla sua volontà, non poteva temere lo Imperatore, avendo facoltà di paralizzarne l’efficacia con l’opporre ai medesimi il suo veto. Alcuni Senatusconulti furono come le leges, indicati col nome del Console che presiedeva alla votazione dei medesimi, come p. e. il S. C. Trebelliano, il Pegasiano ec; altri col nome dello Imperatore che ne faceva la proposizione per lettera (per epistolam), o con una orazione (ad orationem principis) come per es. il S. C. Claudiano, il Neroniano, ec. In un caso speciale il nome al Senatusconsulto fu dato da un malfattore, il cui delitto era stato causa immediata di quella disposizione legislativa. Un giovane scellerato, Macedone, per aver facoltà di pagare con l’eredità paterna i debiti ingenti contratti, vivente il padre, cosa orribile a dirsi, lo uccise, allora il Senatusconsulto Macedoniano negò ai Creditori del figlio di famiglia, per danaro mutuatogli, azione civile a ripeterne il pagamento. La massima parte dei Senatusconsulti relativi al Diritto Privato, occorrono da Claudio a Settimio Severo; poi vengono meno.

C) (Costitutiones Principum.)

144. La lex de Imperio, o lex Regia, della quale parlammo poco sopra, dava facoltà all’Imperatore di ordinare tutto quello, che fosse da lui reputato conveniente al pubblico ed al privato vantaggio. Di quì scaturì una nuova fonte di Diritto, le Costituzioni dei Principi; nome generico che comprende tutte le diverse maniere di manifestazione della volontà imperiale (quod principi placuit), la quale aveva forza di legge (legis vicem), o legis vigorem obtinebat. Gajo ed Ulpiano enumerano tre diverse forme di Costituzioni: Gli Editti, i Decreti ed i Rescritti, alle quali bisogna aggiungere i Mandati.

a) Gli Editti (Edicta) erano ordinanze fatte dagli Imperatori, in virtù di una magistratura che rivestivano, e che portava seco l’jus edicendi, come quella dei Pretori, dei Proconsoli, e simili. L’edictum, o lex generalis, veniva comunicato