Pagina:La guerra del vespro siciliano.djvu/322

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306 la guerra [1285]

Si disdisse l’iniquo spogliamento dei naufraghi: a favor delle famiglie de’ baroni si estese ai fratelli e lor discendenti il dritto di redare i feudi: il militare servigio o l’adoamento si limitò alle guerre entro i confini del regno: e soprattutto si vietaron le collette, fuorchè nei quattro casi feudali; e si assegnò la somma da potersi levare in ciascuno di quelli. Io non so se debbasi lodar come guarentigia più forte dei sudditi, o biasimar di usurpazione sulla autorità regia, il richiamo de’ comuni alla santa sede, decretato nelle costituzioni medesime; e lo interdetto sulla privata cappella del re alle prime violazioni di queste franchige, la scomunica persistendovi1: ma certo non potea la corte di Roma adoprare a miglior intento civile le spirituali armi. Questi capitoli Onorio fe’ con molta sollecitudine promulgare da Gherardo per tutto il reame di Napoli, e massime nei luoghi più vicini a Sicilia2; e osservaronsi per poco. Poi increbbero ai governanti, come imposti da Roma, o larghi troppo; nè ebber luogo nel corpo delle leggi di quel reame3.

Insieme con queste buone leggi Onorio adoprava non buone arti, suscitando in Sicilia congiure. A ciò mandovvi furtivamente due frati predicatori, Perron d’Aidone, siciliano, e Antonio del Monte, pugliese; i quali iti a Randazzo, recavano a Guglielmo abate di Maniace lettere pontificie con autorità di largheggiar indulgenze a chiunque per la Chiesa si ribellasse. Sospesi eran gli animi per la strepitosa guerra del re di Francia contro Aragona; freschi i torti d’Alaimo, e gli umori che ne dieron pretesto; le costituzioni di papa Onorio, più larghe de’ presenti ordini pubblici in Sicilia. Indi l’abate con gravi parole di religione, trovò tosto seguaci due nipoti suoi, per nome

  1. Raynald, Ann. ecc., 1285, §§. 29 a 51.
  2. Ibid., §. 53.
  3. Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, lib. XI, cap. 1.