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28 la guerra [1265]

di baroni, e cavalieri, e uomini d’arme, fastiditi del viver civile sotto le leggi, bramosi di operare, e di acquistar gloria e sustanze. Veniano di Fiandra per la cagione stessa altri guerrieri di ventura. Venian di Provenza, la quale appartenne negli antichi tempi al reame di Francia; spiccossene dietro la morte di Carlo Magno nel secol nono; fu feudo dello impero; poi, rompendo il debil freno, si resse

    a 1,200 cavalli) per tre mesi in ciascun anno; il qual servigio si possa rendere in vece con navi armate.

    1. I re di Sicilia e Puglia prestin omaggio ad ogni papa.
    2. Non dividano il territorio. Qui è la formola del giuramento ligio che debban rendere a Roma.
    3. Non possano essere imperatori, nè re de’ Romani, o di Teutonia, nè signori in Lombardia, o Toscana.
    4. Gli eredi loro, se eletti ad alcuna di queste signorie, lasciala.
    5. Le eredi del regno non si maritino a principi di quelle regioni.
    6. Stabilito un giuramento per le condizioni dell’art. 12.
    7. Se il re sia eletto imperatore, emancipi il figlio, e gli lasci questo reame.
    8. Simile condizione per le donne eredi del trono.
    9. La donna erede del trono non si mariti senza piacimento del papa.
    10. Esclusi i bastardi dalla successione.
    11. Il regno non si unisca mai ad altro d’Italia, nè all’impero.
    12. Caducità e scomunica, se il re occupi terre della Chiesa.
    13. Restituiscansi, sotto gli occhi di commissari del papa, i beni mobili e immobili tolti alle Chiese.
    14. Libertà delle elezioni ecclesiastiche, salvo il padronato regio. Facciansi in Roma le cause ecclesiastiche.
    15. Rivocazione degli statuti svevi contro le immunità ecclesiastiche.
    16. Immunità degli ecclesiastici da’ giudizi ordinari.
    17. E dalle gravezze.
    18. Restino alla Chiesa i frutti delle sedi vacanti.
    19. I feudatari e i sudditi abbiano le immunità e i privilegi goduti sotto Guglielmo II.
    20. Rientrino gli esuli a piacer della Chiesa.
    21. Divieto di ogni lega contro la Chiesa.
    22. Liberazion de’ prigioni sudditi del papa. Restituzione dello stato al duca di Sora. Rivocazione delle concessioni di feudi o altri beni per Federigo, Corrado, e Manfredi.
    23. Carlo venga all’impresa, con esercito non minore di 1,000 uomini