Pagina:La guerra del vespro siciliano.djvu/59

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[1266-82] del vespro siciliano. 43

pitolo primo s’è detto. Molti statuti e savi ei dettò, fiaccando i baroni: bandì, or col voto dei parlamenti ed or senza, le universali contribuzioni, ch’erano per ordine fondamentale limitate ai noti quattro casi feudali1, ed ei per violenza le rese più frequenti: moltiplicò le gabelle sulle derrate: di alcune merci riserbossi esclusivo lo spaccio; accrescendo così senza modo le entrate regie. Pentito in ultimo, o infigendosi, per testamento abrogò queste violazioni alla costituzione: disdisserle anco i suoi figliuoli; e le praticaron pure, sospinti dai bisogni della guerra2. Esse dettero a Manfredi il crollo; esse a Carlo d’Angiò preparavanlo. Giurato avea Carlo tra le condizioni della pontificia investitura, di cessar gli abusi, di ridurre il governo ai termini del Buon Guglielmo; e i tempi del Malo ricondusse, e fe’ peggio, non sapendo astenersi da tanto comando, da tanta moneta. Sottilmente anzi investigando tutti i mal’usi, che dritti si dicean del fisco, accrebbe peso e molestia: poi dalla ribellione per Corradino trasse pretesto a scioglier sè e’ suoi ad ogni misfare. Le leggi e i registri che ne restan di lui; quelle che dopo il nostro vespro a moderar la pessima signoria promulgaronsi in Puglia dagli angioini, da que’ di Aragona in Sicilia; e le rimostranze de’ Siciliani al papa; i brevi pontificî; gli attestati degli storici contemporanei, fosser nostri o avversi, tutte ne mostrano scolpitamente le calamità della Sicilia in quei tempi. Fremendo io le scrivo; ma ne racconterò la vendetta3.

E prima dirò della slealtà con la Chiesa. Avea Clemente

  1. Erano, come ognun sa: 1º. invasione o grave ribellione nel regno: 2º. prigionia del re: 3º. armamento a cavaliere di lui, o del figliuolo: 4º. nozze della figliuola, o sorella del re.
  2. Capitoli di re Corrado I, dati in Foggia di febbraio 1251.
  3. Non credo che in questo quadro generale si debba far parola delle leggi suntuarie della città di Messina, confermate da Carlo per diploma del 16 giugno 1272, sulla domanda che ne fe’ il comune per ambasciadori