Pagina:La polizia di Londra.djvu/23

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allora esternai su tal proposito ed appunto nell’indicare i rimedii che ritengo opportuni e adatti al bisogno.

Soggiungo però, che se, allorquando da Torino fu trasportata la Capitale a Firenze, invece d’estendere alle toscane provincie l’ordinamento della pubblica sicurezza degli ex Stati Sardi, si fosse adottato per tutto il Regno il sistema toscano, che era il più razionale, secondo il mio avviso, di quanti esistevano sotto i cessati governi in Italia, ma, ben inteso, con quelle poche modificazioni che sarebbero state necessarie per farlo armonizzare col nuovo governo costituzionale e viemmeglio adattarlo alla progredita civiltà dei tempi, dando p. e. la qualità d’ufficiali pubblici ai componenti le commissioni di vigilanza, conservandoli però sempre esclusivamente per il servizio attivo, credo che si sarebbe così, assai meglio che coll’attuale ordinamento, provvisto a tutte le varie esigenze del pubblico servizio. Inoltre prendendo norma dal regolamento di polizia toscano, anche per quanto riguarda i rapporti della pubblica forza colle autorità politiche, si sarebbe evitato ogni dualismo fra l’Amministrazione della pubblica sicurezza e l’Arma dei carabinieri reali, essendo che tutta la pubblica forza si avea, nelle toscane provincie, quella posizione, di fronte alla civile autorità, che perfettamente le si addice, massime poi in un governo retto a libertà e tutt’affatto civile.

Ma al presente non sembrandomi più conveniente che si abbia a tutto sconvolgere l’attuale ordinamento della prelodata Amministrazione, per farne un nuovo impianto, ritengo che sieno più che sufficienti le proposte a cui ho più sopra fatto cenno, e per le quali si otterrebbero i benefizi seguenti:

1° Sarebbe eliminata da detta Amministrazione qualsiasi causa di attriti e di dualismo coll’Arma dei Carabinieri;

2° Verrebbe ricolmata ogni lacuna che ancor vi si riscontra nel servizio;

3° Sarebbe ripartita la responsabilità del servizio in modo più razionale;

4° Verrebbe di molto facilitato ad ogni funzionario, come ad ogni agente, l’esercizio del proprio ufficio;