Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/163

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ripartisse i fodri, denunziasse le contravvenzioni, ne curasse i particolari interessi, infine rispondesse della quiete pubblica. E questa considerazione parmi resti affermata anche dalle seguenti disposizioni. Perocchè, sia in conseguenza di espropriazioni per debiti, sia per ragioni d’estimi o per qualunque altra causa, i Consoli delle Vicinie, al pari di quelli dei Comuni esterni, appena richiesti da mandato del Podestà o di qualunque altro giudice, doveano indicare e case e terre colle loro coerenze e colla loro superficie, assegnare, a chi eseguiva il mandato, estimatori o persone, che sapessero fornire tutte le indicazioni possibili, quasi si trattasse di enti lontanissimi dalla città; un tale obbligo non cadeva sui Vicini, che quando mancassero i Consoli1. I quali poi aveano inoltre l’obbligo di farsi depositari di pegni o sequestri eseguiti nella loro Vicinanza2. Così, quando per tacita od espressa convenzione, per malizia o per prepotenza d’alcuno, una terra dovea rimanere incolta, il comune o borgo, nel cui territorio fosse situata, era tenuto corrisponderne l’affitto al proprietario; e questo provvedimento, che ci rivela tutta una serie di pregiudizi o di prepotenze, pur troppo più tardi lo vediamo esteso alle nostre Vicinie, mostrandoci come tali fatti fossero possibili entro la città stessa ed i confini del suburbio, sotto gli occhi di quelle autorità, che avrebbero dovuto impedirli3. E la

  1. Stat. 1453, 8 § 5; Stat. 1493, 3 c. 57 p. 121 seg.
  2. Stat. 1453, 3 § 2; Stat. 1493, 3 c. 22 p. 104.
  3. Stat. 1493, 10 c. 33 p. 379; cfr. Stat. 1453, 9 §. 176. E questo provvedimento era già stato esteso alle Vicinie cittadine prima del 1248 in una aggiunta ad uno Statuto di più antica data; Stat. 1248, 12 § 10 col. 1990.