Pagina:Memorie storiche della città e del territorio di Trento.djvu/252

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234 memorie storiche della città

dei gravami, che il Magistrato consolare di Trento aveva presentati innanzi al supremo Consiglio aulico dell’Impero sopra alcuni punti di giurisdizione, de’ quali il Principe Vescovo Cristoforo Sizzo avevagli vietato l’esercizio. Pretendeva il Magistrato consolare, che il Principe Vescovo far non potesse alcuna mutazione o riforma delle leggi o disposizioni contenute nello Statuto di Trento sì nelle civili come nelle criminali materie senza il consentimento del Magistrato medesimo. Questo punto di controversia venne tolto e regolato mediante una supplica o dichiarazione, che il Magistrato presentò al Vescovo Principe Cristoforo Sizzo, ed una lettera chiamata pubblica, che il Principe gli indirizzò in risposta, nella maniera seguente. Il Magistrato dichiarò, ch’egli riconosceva ogni sua autorità e giurisdizione essere interamente subordinata e soggetta alla superiore autorità del suo Principe, ed a quella del di lui Consiglio aulico: che egli riconosceva pure nel suo Principe la suprema podestà legislativa in tutte le materie ed in tutti i rami della legislazione, ma ove si trattasse di annullare o cangiare alcuna delle disposizioni civili o criminali contenute nello Statuto, che il Principe dovesse prima d’ogni cosa invitare il Magistrato a proporne egli medesimo e chiederne la riforma: che se il Magistrato ricusasse di ciò fare, potesse allora il Principe usare del supremo suo potere legislativo con riformare o abolire la