Pagina:Memorie storiche della città e marchesato di Ceva.djvu/38

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credano nell’animo loro di farne, senza contraddizione di chicchessia.

Vogliamo parimenti in forza dell’autorità di questa nostra donazione e conferma, e stabiliamo assolutamente che niuna persona del regno italico presuma di spogliare il predetto Aleramo, o suoi eredi di alcuna delle cose come sovra legate, e che potrà acquistare in avvenire; che se alcuno si opporrà alle sovra stabilite cose tanto verso lui, che verso i suoi eredi, e ne impedirà l’investitura, sia lecito allo stesso Aleramo e suoi eredi, in forza di nostra autorizzazione, e di quanto si è stabilito in questo decreto, di difendersi o per lite o per guerra dichiarata.

Inoltre prendiamo lo stesso marchese Aleramo coi suoi figliuoli ed eredi, tutte le cose sue, mobili ed immobili giustamente e legalmente possedute sotto la nostra protezione e salvaguardia (sub nostri monburditione) in maniera che niun gastaldo, niun procuratore della pubblica podestà, e niuna persona, sia maggiore che minore, presuma d’inquietarlo o molestarlo senza un legale giudizio.

Se qualcheduno adunque si renderà violatore colpevole di questo nostro decreto, e guarentigia (præcepti aut monburdi) sarà condannato al pagamento di cento libbre d’oro ottimo da pagarsi per una metà alla nostra camera, e per l’altra allo stesso Aleramo e suoi eredi.

Il che tutto affinchè sia tenuto per vero, e diligentemente osservato si è sottoscritto di nostro pugno mandandosi munire del sigillo del nostro anello.

Segno del sig. Ottone Imperatore

Dat. X Kalendas Aprilis anno dominicæ incarnationis DCCCCLXVII, Imperii vero Domini Ottonis piissimi Cæsaris VI ind. X. Actum Ravennæ in Dei nomine feliciter. Amen.