Pagina:Morselli - L'uccisione pietosa (L'eutanasia), Torino, Bocca, 1928.djvu/113

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un dipresso ciò ricorda la procedura giudiziaria che si segue in quelle condanne penali che importano la perdita della libertà individuale e con ciò arrecano gravi patimenti fisici e morali, o, peggio, che nei Paesi dove ancora vige la pena di morte, precedono la condanna del reo al patibolo. Morti biologiche e sociali legalizzate in ambo i casi, epperciò, necessità di garanzie formidabili, così per l’individuo che deve subirle, come per la Società che le sancisce a scopo di pena, o che le lasciasse somministrare a scopo di liberazione dal dolore, o in vista della loro efficacia selettiva, o infine quale contributo all’economia nazionale!

Varî giuristi si sono preoccupati di segnare le grandi linee sulle quali dovrebbe, ad ogni modo, essere intessuta una Legislazione autorizzante la eutanasia; l’Elster in Germania oltre al Binding, il Grispigni in Italia, hanno proposto schemi di Legge, di cui quello del nostro penalista applicabile agli infermi ipersensibili e inguaribili stabilirebbe le condizioni seguenti: “1° domanda al Tribunale Civile del luogo da parte del malato, ovvero dell’esercente la patria potestà se si tratta di persona non compos sui; 2° nomina di tre medici da parte del Tribunale; 3° perizia, dalla quale risulti in modo categoricamente certo che la malattia è inguaribile, e che reca con sè sofferenze fisiche o psichiche tali da rendere la vita insopportabile; 4° decisione motivata del Tribunale, con intervento