Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/41

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De non Vendemiare se non in certo tempo.


CAP. XXXV.


N
On sia in oltre lecito ad alcuna persona del detto Comune d’Alzano Vendemiare, ne far Vendemiare le uve, che penderanno per l’avvenire nelle pezze di Terra situate nel Territorio d’Alzano senza licentia del Conseglio del detto Comune, ò inanzi il termine da esser limitado per gli Huomini del detto Conseglio, ò per la maggior parte di loro sotto pena di un Ducato d’oro per ogni persona, & per ogni volta, ò anno da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà alla Camera di S. Marco.


Che i Revenditori non possano comperare se non à una certa hora.


CAP. XXXVI.


E
T per il bene publico degli Huomini del detto Comune, & luoco, & acciò con più abondanza si possa comprare nel detto luoco le robbe Comestibili, hanno statuito, & ordinato, che non sia persona alcuna del detto Comune di qualsivoglia stato, & conditione, che ardisca in modo alcuno comperare, ne far comperare Formaggio, Formaggiello, Butiro, Puina, Carne morta, fresca, ò salata, Ovi, ò altre cose simili nel detto luoco d’Alzano, ne presso la Piazza di detto luoco à due balestrate, per revendersegli poi nell’istesso luoco, ò altrove se non doppo mezzo giorno sotto pena de soldi dieci Imperiali per ogni uno, & ogni volta da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà al detto Comune; Et sia creduto ad ogni Accusatore di buona fama col suo giuramento, & che nissuno Revenditor di Legne di detto Comune possi comperare in detto luoco, ò Comune, ne presso à due Balestrade in alcun tempo Legne, che si conducessero, ò fossero per condursi per venderli nel detto luoco d’Alzano sotto pena de sol. 10. Imperiali per ogni volta da esser applicati come di sopra, & sia creduto all’Accusatore come di sopra.



De