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contro le streghe 79

1547 al 1550 in materie d’ inquisizione — non so però se tutti trattino di stregheria — 19 vennero sospesi, pochi finirono colla condanna di carcere a tempo, 1 di galera, 1 di morte, mentre per la maggior parte terminarono con la pena di multa o bando.1

Dove tale fu la opposizione che fece uno stato in Italia contro la procedura per il crimine di stregheria, conviene fare menzione an- che di quell’altra più generale, che se ha da dirsi meno solenne, tuttavia perseverando, ed aiutata da felici circostanze , condusse alla abolizione della procedura stessa. Sotto certo aspetto questa fu la continuazione delle opposizioni che si mauifestarono nei se- coli anteriori contro la Inquisizione e la sua competenza, ma ebbe in qualche modo un carattere diverso da quelle, giacchè, come sorse per forza di reazione provocata dagli eccessi medesimi di rigore e di irregolarità, cosi si appuntò prima contro qnesti per battere poi in breccia la terribile superstizione nella sua essenza. Fu per vero una guerra di due secoli circa, durante i quali co- loro che combatterono per la causa della ginstiziae dell’umanità ebbero per alleata la nuova civiltà, che coi risorti studi, colla filo- sofia sperimentale spastojata dalla scolastica autorità e colla dif- fusione della scienza prodotta dall’arte della stampa, mentre mi- nava le fondamenta della cittadella del feudalismo, dell’autocra- zia e della schiavitù, ogni giorno più andava diradando le tene- bre della crassa ignoranza e della cieca credulità.

Però non è a stimare, che quand’anche perle ragioni sual- legate la superstizione fosse generale cosi che persino gli uomini colti non ne andavano immuni, abbia in qualsiasi tempo mancato il seme di coloro alla cui mente brillassero i raggi del vero, ed


    egli i Canoni che reggevano nella repubblica la materia della inquisizione, al punto XIX dice: “ Le leggi canoniche proibiscono agli inquisitori l’intromettersi [in processi] se non contengano [casi di] eresia manifesta. Ma tanto più sara bisogno dare esenzione a ciò quanto che le persone imputate di tali delitti [di stregheria] saranno donne od altre debole di cervello, che hanno più bisogno di essere instrutte ed insegnate dal confessore, che castigate dal giudice, e massime se oltre a ciò saranno persone honorate, quali non è condecente con Scandalo e sturbo della casa far andare per li tribunali. „

  1. Romanin, o. c. V, p. 545.