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provincie e Consigli di governo, restano affidati in Toscana ai prefetti di compartimento, ai governatori civili e militari di Livorno e isola dell’Elba, ed ai Consigli di prefettura e di governo.
Art. 5. Gli uffici che la legge predetta affida ai ricevitori delle contribuzioni dirette, restano affidati in Toscana ai ministri del censo.
Art. 6. Il numero dei deputati per tutta la Toscana e isole annesse è di cinquantasette, distribuiti per compartimento nel modo seguente:
Il compartimento | fiorentino ne | elegge | 22 |
» | lucchese | » | 8 |
» | pisano | » | 7 |
» | senese | » | 6 |
» | aretino | » | 7 |
» | grossetano | » | 3 |
Governo | di Livorno | » | 3 |
» | dell'Elba | » | 1 |
La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo che apparisce dalla tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.
Art. 7.1 collegi elettorali posti fuori delle città s’intendono divisi in altrettante sezioni quante sono le comunità.
Art. 8. Il numero progressivo dei collegi elettorali facendo seguito alla tabella di ripartizione sarda ed a quella delle regie provincie dell’Emilia, comincierà col n° 331, e finirà col n° 387.
Art. 9. Il ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Dato in Firenze, il 21 gennaio 1860.
Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno
Il ministro dell'istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri
Il ministro di giustizia e grazia
Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici
Il ministro degli affari ecclesiastici
Il ministro della guerra
Il segretario generale del Governo della Toscana