Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/110

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menti soppressi, le quali ritenessero la cura d’anime, come all’articolo 5 ; 2’ Gli stranieri, ai quali però potrà essere corrisposta, sopra loro domanda, un’indennità di lire 500 per ripatriare, oltre la restituzione delle somme che si fossero pagate pel loro ingresso nell’ordine religioso o monastico;

5° Quelli che al tempo della presentazione di questa legge al Parlamento non risiedessero nello Stato e non avessero già emessi i voti e compiuta la professione religiosa. Art. 14. I monaci o religiosi e le monache o religiose, che abbiano pagata una determinata somma pei loro ingresso nell’ordine monastico o regolare, saranno, ecc., come nel progetto del Ministero. Art. la. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati una quota di annuo concorso, nei modi e nelle proporzioni seguenti: a) Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sacrestie, opere dì esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica non compreso nelle seguenti lettere, sopra il reddito di qualunque specie o provenienza eccedente, ecc., come nel progetto del Ministero. b) Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito eccedente le lire 2 mila; c) Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie sopra il reddito eccedente le lire 10 mila sino aiie lire 15 mila in ragione del 5 per cento ; dalle lire 15 mila sino alle lire 25 mila in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per ceuto per ogni reddito maggiore ; d) Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18 mila quanto ai primi, e le lire 12 mila rispetto agli altri. Art. 16. La quota di concorso sopra imposta sarà rispettivamente fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge 25 maggio 1851. Art. 17. 11 Governo è autorizzato a destinare per uso di servizi pubblici i beni, diritti ed azioni di cui neil’articolo 6. Tutti quelli che non riceveranno una tale destinazione saranno venduti. Non potrà disporsi dei beni, diritti ed azioni contemplati nell’articoìo 6 in verun modo diverso da quelli specificati nel presente articolo. Art. t8. Il valore degli immobili e dei mobili che saranno destinati a servizio pubblico dovrà essere determinato da apposite perizie nei modi che verranno stabiliti da un regolamento da approvarsi con decreto reale. Le stime però dovranno essere fatte da tre periti da nominarsi dal tribunale nella cui giurisdizione siano situati i beni. Per la somma corrispondente al valore così accertato dei detti stabili e mobili, il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll’articolo 6 cedole a carico dello Stato portanti annualità perpetue alla ragione del 4 per cento. Art. 19. La vendita dei predetti stabili e mobili a favore delie provincie e dei municipi potrà aver luogo per trattativa privata sopra perizia del loro valore da eseguirsi nella conformità che sarà pure prescritta nel regolamento di cui nell’articolo precedente. La stima sarà fatta da tre periti, uno dei quali sarà nominato da! Governo, l’altro dai Consigli amministrativi della provincia o del comune, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni. Sul valore dei beni cosi stabilito, le provincie ed i municipi che ae faranno l’acquisto, corrisponderanno alla detta cassa l’interesse in ragione del 4 per cento; più l’uno per cento per fondo di sdebitazione. Mediante questo pagamento saranno liberati nel periodo d’anni 42. Art. 20. Ogni altra vendita dovrà farsi ai pubblici incanti. Però dopo la deserzione di due incanti, ovvero se si tratti di stabili o mobili il cui valore non ecceda le lire 1000, è autorizzata la vendita a trattative private. li Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici a trattative private i beni separati per l’adempimento dei pesi e quelli che sarebbero spettati ai patrono ecclesiastico contemplati sotto le lettere a) b) d) dell’articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti, eletti uno dal Governo, l’altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni. Il prezzo che si ricaverà dalle alienazioni contemplate nel precedente articolo 19 e nel presente sarà versato nella cassa dello Stato e formerà un’apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle somme che saranno così versate, il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa, di cui all’articolo 6, cedole a carico dello Stato, conformi a quelle di cui all’articolo 18, e portanti la stessa rendita. Art. 21. Sarà inscritta nel bilancio attivo dello Stalo per l’esercizio dell’anno 1855 la somma di cinque milioni sotto la categoria n°60 bis per prodotto delia vendita di beni contemplati nell’articolo 19 e 20 della presente legge. Art. 22. I ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all'articolo 6, e dei beni destinati ad uso di servizio pubblico. Sessione WL ISS-SI — Documenti — Voi. III.