Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/160

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Art. 21. Gli ufficiali sortenti dalla regia Accademia militare saranno chiamati, per ordine di merito, a riempiere i posti del loro grado che si troveranno vacanti nelle armi a cui sono destinati. Quelli che non potranno avere collocamento immediato per deficienza di posti dovranno tuttavia far servizio in soprannumero, e saranno classificati nella posizione di aspettativa stabilita dalla legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali. Gli ufficiali in tal guisa collocati per deficienza d’impiego nella posizione di aspettativa, saranno pareggiati agli ufficiali in aspettativa per soppressione d’impiego, TÌTOLO ih. DISPOSIZIONI FINANZIÀRIE. Art. 22. Mediante il provento delia pensione annua e della provvista di primo corredo di ciascun allievo, tanto il collegio militare come la regia Accademia militare dovranno sopperire da sé ad ogni spesa occorrente per il governo, l’istruzione, il vitto ed il vestiario degli allievi del proprio istiluto. Art. 23. Lo Stato promuove queste istituzioni militari assegnando ogni anno in bilancio la somma di lire 120,000per ciascuno dei due istituti, da impiegarsi in 150 posti gratuiti e pensioni a favore del collegio militare ed in tOO a favore delle regia Accademia militare, suscettibili di essere divise, sia le une che le altre, in mezze pensioni. Art. 24. Le pensioni e le mezze pensioni saranno assegnate dal Re, sulla proposta del ministro della guerra, colle seguenti norme. Art. 25. Una pensione ed una mezza pensione, fra le suddette, saranno date, al termine di ogni anno di corso, sia nel collegio militare che nel corso per la fanteria e la cavalleria nell’Accademia in premio ai due allievi di ogni classe più distinti per studio e per condotta. Una mezza pensione sarà data parimente nell’Accademia all’allievo più distinto di ogni classe per l’artiglieria e pel Genio. Art. 26. Le altre pensioni o mezze pensioni del collegio militare saranno destinate agli allievi figli dei militari, degli impiegati e delle altre persone benemerite dello Stato che, per scarsità di mezzi di fortuna, abbiano bisogno di essere aiutati nell’educazione della loro prole. Sarà però sempre data la preferenza ai figli di militari contemplati all’articolo 29 della legge 27 giugno 1850 che adempiano alle condizioni richieste per l’ammessione nel collegio. Art. 27, Quelle deU’Accademia saranno date ogni anno al concorso fra gli allievi sortenti dal collegio militare e gli esterni indicati all’articolo 15. Gli esami di uscita dal collegio dei primi e gli esami di ammessione nell’Àccademia dei secondi serviranno a comporre una lista generale, per ordine di merito, di tutti gli allievi am (flessibili. Le pensioni o mezze pensioni disponibili ogni anno saranno assegnate agli allievi di essa lista che si troveranno nella condizione di fortuna designata nell’articolo precedente, seguendo l’ordine in cui sono nella medesima lista collocati purché compresi nei primi due terzi. Però avranno ragione di preferenza i figli di militari contemplati ali’arlii'olo 20 della legge 27 giugno 1850 compresi nella lista degli ammessibiii, qualunque sia il posto che vi occupano. Art. 28. Lo Stato verrà inoltre in sussidio a questi istituti in quegli anni in cui il numero degli allievi fosse minore di 360 nel collegio o di 220 nell’Accademia, completando, in ragione del numero di allievi in deficienza, la spesa annua costante degli stipendi del personale addetto. Art. 29. La presente legge sarà posta in vigore a cominciare dal corso scolastico degli anni 1885 e 1856. Le disposizioni transitorie per la sua attuazione saranno stabilite dai decreti reali accennati ail’articolo 2. Relazione fatta alla Camera il 29 maggio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Quaglia, Di Sonnaz, Cossato, Cavalli, Cadorna R., Somis, e D’Arcais, relatore Signori ! —- L’annunzio della presentazione di un progetto di legge pel riordinamento degli iustituti militari di educazione ed istruzione fu accolto con compiacenza e dalla Camera e dal paese, poiché trattavasi di provvedimento da iuuga mano desiderato, e da vari anni replicatamente promesso. All’ispezione del titolo amplissimo che questo progetto porta in fronte, ognuno si formò l’idea che abbracciar dovesse tutta ia sfera dell’istruzione militare, che fosse un Codice, una completa legislazione su quella materia; fu però un’illusione per chi ne esaminò ii testo, giacché nessun caso si fa in esso dell’istruzione che si dà nei reggimenti e nei vari corpi delTesercito, nessun cenno delle scuole d’applicazione e perfezionamento delle diverse armi, e si tace compiutamente delle scuole di marina e di stalo maggiore, e di altre scuole ed instituti sparsi qua e là. Se vogliamo compendiare in poche parole lo scopo del progetto, potremo farlo col dire che non è altro se non la distruzione d’un instituto d’educazione militare di beneficenza per aggregarlo all’Accademia, una nuova costituzione della Accademia militare divisa iu due instituti tendenti entrambi ad un sol fine, per cui sarebbe stato assai più logico l’indicarlo col titolo di riordinamento dell’Accademia militare, di quel che Io sia con un titolo che accenna ad un riordinamento generale di tutti gl’instituti militari. Le poche parole or dette sono sufficienti per far prevedere che il progetto, di cui si tratta, non poteva avere favorevole accoglienza presso la maggioranza degli uffizi della Camera che lo esaminarono, i quali furono unanimi nel riconoscere che aveva bisogno di essere riformato , anche quando, a giudizio di alcuni, si dovesse mantenere il sistema adottato dal Ministero. Onorato dalla maggioranza della Commissione dell’incarico di relatore, mi studierò di riferire colla massima possibile precisione le discussioni che ebbero luogo nel sao seno, e mi vi accingerò colla fiducia che vorrete benignamente compatire la mia insufficienza a sì grave incarico. Ma, prima di dar opera a tale relazione, credo opportuno di esporvi la parte storica riguardante le operazioni che precedettero la proposta riforma. Da un volume di documenti statici comunicati dal ministro della guerra rileviamo che fin dal 1849 fu dato l’incarico di compilare un progetto di riordinamento degli instituti militari a una Commissione composta di uffiziali deli’esereito e dì professori dell’Università (f). Il risultato degli studi fatti (1) Generale Prat, generale Cossato, generale Gazzelli, colonnello Menabrea, maggiore San Robert, maggiore Riccajdi, capitano Ricotti, professore Agodino, professore Giulio.