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Convenzioni colia Gran Bretagna e colla Toscana sulla libertà di cabotaggio(Gran Bretagna,) Progetto di legge presentato alla Camera il 7 dicembre 1854 dal ministro degli affari esteri (Da Bormida), Signori! — Le idee d’escludere dal commercio indiretto, coloniale e di costa le estere bandiere vanno dissipandosi nei tempi nostri per la voce quasi concorde degli economisti ; ma i principi! ammessi nelle teorie degli scrittori trovano gravi ostacoli alla pratica loro applicazione. La Gran Bretagna però fu la prima, fra i maggiori Stati, a sperimentare le nuove dottrine, e coìl’abolixionc del famoso Atto di navigazione sostituì le massime di libera concorrenza a quelle di privilegio e d’esclusione. Donò essa dapprima alle estere bandiere il commercio diretto ed indiretto colle proprie colonie, e fra le colonie e la madre-patria; poi consenti ai naviganti stranieri anche l’esercizio del cabottaggio fra i maggiori porti delle sue possessioni indiane. Incoraggiato dall’ottenuto aumento della navigazione, e della pubblica a privata prosperità, il Governo inglese segue nella via intrapresa, e presentò al Parlamento una legge che toglie l’ultima barriera già opposta dall’atto ili navigazione alla libertà del commercio, una legge cioè che parifica per ogni verso, sì nei diritti che negli oneri, le navi estere alle navi inglesi anche nell’esercizio del cabottaggio del Regno Unito e deìle isole anglo-normanne. Se v’ha paese che debba rallegrarsi di tale variazione della Jegisìazione inglese, è appunto la Sardegna, la cui marineria numerosa cd abile ricevendo alimento dal traffico di speculazione e d’economia piuttostoehè dagli scambi diretti, deve cercare nei porti stranieri utili e continui mezzi d’impiego, mentre nei porti nazionali per le condizioni sue stesse può sostenere ogni concorrenza. E già la nostra marina mercantile ha provato i benefizi delle nuove libertà. Emancipati gli Stati ex portoghesi e spagnuoli d’America, vi* accorsero i legni sardi, e v’ebbero commercio lucrosissimo: acquistatasi dalla Sardegna la libertà ai traffichi indiretti colla Gran Bretagna, la bandiera sarda cominciò a prendere attiva parte al commercio della Piata e del Brasile coi porti inglesi : ottenuto il cabottaggio colle Indie, varie navi sarde entrarono in quei mari, e vi rimasero trovandovi noli lucrosi e costanti, ed ora toccano ai porti della Cina e dell’Australia, e da questi, solcando il Pacifico, giungono al Chili ed alla California. Ora la legislazione inglese apre alla bandiera sarda anche il traffico delle coste del Regno Unito e delle isole anglonormanne, e vi sono colà dei porti aventi fra loro relazioni più numerose e vaste che non sia la totalità dei rapporti mercanti!! d’intieri Stati fra i più commercianti del mondo. La sola città di Londra, consumando da quattro milioni di tonnellate di carbone ad ogni anno, impiega nel relativo cabottaggio un prodigioso numero di genti e di navi; a questo traffico immenso, come ad ogni altro lungo le coste britanniche, ia Sardegna è chiamata a concorrere. Cosi non sarà a temere che le navi sarde, tuttodì moltiplicate nei nostri cantieri, debbano giacersi inoperose, se mai venissero a chiudersi per inopinate circostanze i loro principali e quasi unici porti dei Levante e della Piata. Il Governo del Re, fedele a! sistema di libertà commerciale adottato a condizione di reciprocità, ha voluto assicurare in ogni eventualità, per un tempo considerevole, alla Sessione del 1853-54 — Documenti — Voi. 111. 216 bandiera nazionale i vantaggi della legge presentala al Parlamento inglese, ma non ancora discussa e sancita, ed accettando l’offerta di quel Governo di aderire fin d’ora al proclamato principio, abolisce colla convenzione addizionale, che, d’ordine dei Re, ho l’onore di sottoporre alla deliberazione del Parlamento, nei rapporti colla Gran Bretagna, la riserva del cabottaggio finora esistente. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato del 27 febbraio 1851, conchiusa in Torino il 9 agosto 1854 con Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda. Convenzione di navigazione tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, addizionale al trattato del 27 febbraio 1851. Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irianda, desiderando estendere i reciproci favori accordati rispettivamente "Ile navi dei due paesi coi trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Londra il 27 febbraio 1831 tra Sua Maestà il Re di Sardegna, e Sua Maestà Britannica, hanno nominato loro plenipotenziari per concbiudere una convenzione a questo oggetto, cioè : Sua Maestà il Re di Sardegna, il cavaliere Giuseppe Daborroida, senatore del regno, cavaliere Gran Cordone del suo Ordine religioso e militare ie’ santi Maurizio e Lazzaro, membro di vari Ordini stranieri, maggior generale d’artiglieria, e suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri ; E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda, il signor Giacomo Hudson, membro dell’onorevolissimo Ordine del Bagno, della detta Maestà Sna, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maeslà iì Re di Sardegna. I quali, dopo aversi scambievolmente comunicato i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero che, in luogo e vece del nono articolo di detto trattato, i seguenti articoli sarehbonsi sostituiti: Art. I. Le alte parti contraenti convengono che, rispetto al commercio di costa, le navi ed i sadditi di ciascuna parta contraente godranno, nei dominii o territori dell’altra, gli stessi favori, e saranno trattati, per ogni riguardo, nel modo medesimo che le navi ed i sudditi nazionali. Art. 2. La presente convenziene sarà considerata come addizionale al detto trattato del 27 febbraio 1851, e ne avrà la stessa durata. Sarà essa ratificata, e le ratifiche saranno scambiate in Torino il più presto possibile, nello spazio di mesi sei dalla data della firma. In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la medesima e v’hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatto a Torino, il di nove d’agosto, l’anno di nostro Signore mille ottocènto cinquantaquattro. (L. S.) Dabormida (L. S.) James Hudson Per copia conforme all’originale: Torino, il 1° dicembre 1854. Il segretario generale del Ministero per gli affari esteri Mossi.