Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/233

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che “li è naturalmente appropriata di segnalarne le parti meno acconcio ed i miglioramenti onde paiano suscettive. Certo che, o signori, se ia presentata tariffa manifestasse in alcuna delie sue parti più importanti un evidente vizio che la mostrasse alla giustizia, all’equità, al pubblico ben apertamente ripugnante, non vi sarebbe stata nè angustia di tempo, nè altra qualsiasi considerazione che stornar potesse il vostro ufficio centrale daH’adempiere compitamente a quel dovere supremo che gli ingiunge severamente di esortarvi a respingere ogni legge di tal fatta, sia ii vizio nel complesso della legge, od in alcuna delle sue parti. Compiacesi però l’ufficio nel riconoscere ed altamente dichiarare, non essergli risultato dall’esame, per verità alquanto rapido, per non poter di più, che per lui s’intraprese delia tariffa, peccare questa di vizio, che gli apparisse di tal gravità ed evidenza che portasse il pregio di proporvi di \ sospenderne l’approvazione e farvi precedere l’opportuno cmendamento. La tariffa parve per converso all’ufficio centrale doversi giudicare in generale buona, saggiamente combinata ed alle regole di giustizia ed equità nelfiunsversale consentanea, tale in breve da cattivarsi i favorevoli suffragi del Senato. li che ben può argomentarsi dal non esservi state fatte dalla Camera dei deputati se non poche e lievissime mutazioni ad onla che vi siedano più persone non solo teoricamente, ma praticamente capaci di daroe ponderato giudicio. Laonde non è questo ii caso, in cui accada di doversi sacrificare la più pronta attuazione de! Codice di procedura civile ad una più matura e profonda investigazione sulla bontà intrinseca delia tariffa, la cui attuazione deve camminare di conserva e di pari passo col mentovato Codice, da cui non può andare disgiunta. Sarannovi, egli è credibile, alcuue cose nella tariffa che, in occasione dei suo rivedimento, si giudicheranno degne di esserne toite, o diversamente ordinate, chè facile est invtnlis addire, ma non par essere debbano le variazioni che occorra di farvi di tal rilievo da compensare il danno che deriverebbe dal soprassedere in grazia di sperati miglioramenti, frutto di un più prolungato studio della tariffa, aH’immediata attuazione di una h'gge di tanta e così palese necessità ed urgenza. Ed in proposito dei mentovato rivedimento della tariffa e del tempo in coi esso debba aver luogo, non divide l’ufficio l’opinione di coloro i quali pensano che cotesla operazione non abbia da rimandarsi al tempo in cui seguirà quella relativa al Codice, ma debba invece accelerarsi nell’intento di minorare il pregiudizio che altri possa patire in ragione di quegli articoli della tariffi, dei quali si ravvisasse necessario in progresso di decretare la riforma. Quest’avvertenza, come ognuno scorge di leggieri, si applicherebbe con egual forza alla revisione del Codice, come a quella della tariffa. Pur nondimeno, considerata la convenienza che il tempo di prova sia basfevolmente lungo perchè vengano chiarite a sufficienza le pecche die vi si incontrino, non si esitò a differire la revisione del Codice di procedura civile sin dopo trapassalo il triennio. Avvi parità di ragione per usarne egualmente rispetto alla tariffa. Arrogi, non essere senza qualche sconcio il postergare la revisione dei Codice a quella della tariffa. Imperocché dovendo questa ragguagliarsi cogli ordinamenti del Codice, la variamone in- alcuna parte di questa trarrà ii più sovente con seco la necessità di qualche mutazione nella tariffa che vi risponde. Ad avvicinare d’alquanto l’operazione del rivedimento della tariffa, fassi valere la temenza die gli emolumenti attribuiti agli atti di giurisdizione non contenziosa dei giudici di mandamento ed a quelli d’ogni specie dei loro segretari, come si dei loro uscieri, non riescano in vista deila loro esiguità a procacciare a tai funzionari quelfonesto e decoroso sostentamento, cui hanno diritto in generale tutti i pubblici ufficiali, e più specialmente quelli che esercitano uffici così delicati e gelosi, quanto sono quelli dimandati agli uffiziali di giustizia, affine di non esporli al duro cimento di dovere lottare tra la imperiosa necessità e lo stretto dovere. Lasciare che durino troppo a lungo in cosi tristi e deplorabili frangenti, pare loro cosa incomportevole ; quindi, secondo essi, necessità di abbreviare !a durata delio sperimento per aprire l’adito quanto prima ad un più dicevole stato di cose. Per quanto incontrastabile sia la base su cui poggia il riferito ragionamento, cotu’esso non potrebbe per sè indurre un aumento della tariffa, così non può contribuire a farne approssimare la revisione. L’unica norma da seguire Bella determinazione dei diritti giudiziari sta nel proporzionarli al lavoro che si yuole retribuito, alla sua maggiore o minore difficoltà td ai più o meno lungo tempo che v i si consuma. La misura a cotale stregua determinata non può elevarsi al fine che i diritti giungano nei loro complesso a quel tanto che sia richiesto al decente vivere del funzionario. Vedrà il Governo come, od in virtù di stanziamenti sussidiari sul bilancio deilo Stato, o mercè un’ampìiazicne de! distretto, od in altra guisa abbia da venire in soccorso di quei funzionari, che dai diritti annessi a! posto che tengono trarre non possano quanto loro basti a soddisfare ai bisogni della vita. Muovonsi altri a desiderare che fosse ravvicinata la revisione della tariffa dal timore che nutrono, non sia con essa serbata quella convenevole proporzionalità che si richiede fra il trattamento dei segretari dei tribunali provinciali e di commercio e quello dei segretari delle Corti d’appello, male soffrendo che per più anni continuino molti di questi ultimi sebbene occupanti un grado superiore nella scala giudiziaria, ad essere in ultimo costrutto assai meno retribuiti dei primi, di minor grado fregiati. Alla divisata esigenza dell'ordine gerarchico già provvede la tariffa nelì’accordare che fa per gli atti d’eguale natura maggior emolumento ai segretari d’Appello, minore a qutlli di prima istanza, nella stessa guisa eira la tariffa medesima fa l’aumento dtl quinto ai diritti dei procuratori d’Appello su quelli attribuiti ai procuratori di prima istanza ; aumento quest'ultimo che sarebbesi probabilmente recato a! quarto sul consenso prestatovi e dal Ministero e dalla Commissione, se non vi si fosse attraversata la insorta questione pregiudiciaie. Del resto ben si sa che in fatto quel maggior lucro, che ricavano alcuni dei segretari dei tribunali in confronto di quelli d’Appello, già, in parte almeno, contrabbilanciato dal maggior lavoro, che loro addossa la moltiplicità degli atti cui deggiono attendere, non rimano loro in cassa, ma ne esce in maggior o minore copia per la soddisfazione del canone che loro s’impone dai Governo, cimoso d’impedire che non se ne arricchiscano oltre misura. Le cose fin qui ragionate, ss il riferente mai non si appone, mostrane i-itafs da- biasimo., dégna ìwvece di piena ap« i !