Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/248

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Allegato n° 1. Proventi diversi, ia di cui riscossione soffrirà straordinari ritardi.

1° Vendita di beni demaniali, legge 8 febbraio 1851 . L. 1,000,000 1 Id. 8 luglio 1852 » 1,400,000 j 6,400,000 Id. 10 maggio 1853 » 4,000,000

2° Vendita di azioni delle strade ferrate . L. 4,100,000

3° Debito degli antichi appaltatori delle gabelle  » 2,500,000

4° Imposta prediale in Sardegna 1853 e 1854  » 4,200,000

5° Canone gabellario dei comuni.  » 2,000,000

6° Imposta delle patenti 1853 » 1,200,000

7° Imposte dirette arretrate  » 6,600,000 L. 27,000,000 Norme per la scelta dei commissari di leva, stipendio, indennità, ed altre disposizioni relative ai medesimi. Progetto di legge presentato alla Camera il 28 dicembre 1854 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero ddVinterno (Rattazzi). Signori! — Dovendosi quanto prima provvedere alla nomina dei commissari di leva stabiliti coll’articolo 18 della legge 20 marzo ultimo scorso, ho l’onore di presentare il presente progetto di legge inteso a stabilire la classe degli impiegati, nella quale si debbano scegliere, come pure a determinare gli stipendi e le indennità che saranno loro assegnati, colle regole che si avranno a seguire in caso si debbano provvedere a riposo. Si è creduto ottimo consiglio di proporre che la scelta di tali commissari venga fatta nella classe degli ufficiali militari giubilati od in riforma, e che loro si assegni un assai modico stipendio, conservando la pensione di giubilazione o di riforma. Con questo metodo si avranno commissari già versati nella materia, si verrà a migliorare la condizione di militari non di troppo favoriti, prevalendosi degli utilissimi servizi che sono ancora in grado di prestare allo Stato, ed inoltre si otterrà, con una lieve spesa, l’eseguimento in questa parte della legge 20 marzo suindicata. Ove per avventura si volesse procedere in diverso modo nello scegliere i commissari di leva, sarebbe forza instituire Una Duova classe d’impiegati e corrispondere ai medesimi un annuo stipendio proporzionato all’importanza delle funzioni che loro sono affidate, il che non si può raggiungere senza cagionare un peso troppo grave alle finanze dello Stato. Invece, operandosi la scelta fra gli uffiziali militari in ritiro ed in riforma, mentre dall’un canto il servizio sarà egualmente e forse meglio eseguito, dall’altro si potrà assegnare uno stipendio assai più tenue a fronte della pensione di riposo, di cui già sono provveduti e che loro verrebbe mantenuta. Questo sistema perciò non poteva a meno di essere adottato dal Governo nel suo progetto, ed ei ha fiducia che otterrà pure la vostra approvazione. Nello stesso progetto si è pure fissata una somma assai modica per un anniento di pensione, nel caso in cui i commissari nominati dopo alcuni anni di servizio venissero nuovamente collocati a riposo. Questa disposizione è manifestamente fondata sopra i principi! di giustizia, i quali richiedono che si debba tener conto neiTassegnamento delle pensioni di riposo del maggiore o minore servizio, che il funzionario ha prestato allo Stato. Confido pertanto che questo progetto verrà in epi sua parte da voi approvato. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. ! commissari di leva che, a tenore dell’articolo 13 della legge 20 marzo 1884, devono essere instituiti in ogni provincia dello Stato, saranno scelti preferibilmente fra gli uffiziali militari giubilati od in riforma. Art. 2. Gli stipendi e le indennità di trasferta dei commissari di leva saranno regolati in conformità della tabella annessa alla presente legge. Art. 5. Gli stessi commissari potranno cumulare la pensione di giubilazione o di riforma colio stipendio loro assegnato a termini dell’articolo precedente. Art. 4. Venendo i commissari predetti dispensali dall’ulteriore esercizio di loro funzioni, potrà loro concedersi un aumento della pensione, in modo però che tale aumento non ecceda il tre per cento dello stipendio loro assegnato, nella qualità di commissario, per ogni anno di servizio prestato nella qualità medesima. Tale aumento non potrà mai essere conceduto nel caso di rimossione. Art. 8. Per l’eseguimento della presente legge sarà aggiunta al bilancio 1888 del Ministero interni la complessiva somma di lire quaraniottomila centoquaranta, da applicarsi e ripartirsi nel modo seguente : Categoria 16. Personale delle intendenze provinciali: stipendio dei commissari L. 32,800 Categoria 17. indennità dì trasferte e spese di cancelleria » 18,640 totale . . L. 48,140