Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/253

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Importare della rendita fa Acqui, Àniiecy, Asti, Aosta, Bonnevilléj Chiavaci, Ivrea, Mondovi, Pinerolo, SaluzZo* Sarzatta; Vercelii, Vigevano, Voghera L. HO » In tutte le altre città capoluoghi di provincia . 8 40 * Uscieri delle giudicature di mandamento. Nelle città di Torino e di Genova . L. 45 * Nelle altre città in cui siede un tribunale provinciale » 38 » Nei capoluoghi di mandamento aventi una popolazione maggiore di 12,000 anime » HO » In tutti gii altri capoluoghi di mandamento . » ìb • PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Ogni Corte o tribunale avrà un numero d’uscieri proporzionato alle esigenze del servizio. Gli uscieri della Corte di Cassazione e delle Corti d’appello godranno rispettivamente degli stipendi stabiliti nella tabella annessa alia presente legge. Art, 2. Le giudicature di mandamento avranno pure unoo più uscieri. Essi godranno di una retribuzione annua, la quale sarà loro corrisposta dai comuni componenti il mandamento, in quella proporzione che verrà dal Consiglio provinciale determinata. Art. 3. Gli uscieri sono nominati dal Re sulla proposta dèi ministro deita giustizia. Essi, prima di assumere l'esercizio deile loro funzioni, debbono somministrare una malleveria in inscrizioni su! debito pubblico, per la concorrenza della rendita determinala nella detta tabella, e prestare i! giuramento nella forma prescritta dal regolamento. Art. U, Per essere nominato usciere è necessario: t° Di avere l’età d’anni 25 compiti;

2° Di avere dato saggio di capacità nel modo che verrà stabilito dai regolamenti. Art. 5. Gli uscieri sono obbligati a dimorare dove siedono !e Corti, i tribunali o i giudici a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena delia sospensione. Art. 6. Le funzioni di usciere sono incompatibili con ogni altro uffizio pubblico retribuito. Art. 7. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali esercitano esclusivamente gli alti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nella città di loro residenza e nei territorio della medesima. Quelli delle giudicature di mandamento esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza delia giudicatura a cui sono addetti in tutto il mandamento. Gli uni e gli altri possono, salve le dette privative, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutto il distretto giurisdizionale della Corte, del tribunale o della giudicatura da cui dipendono. Art. 8. Gli uscieri devono prestare nelle Corti, nei tribunali e nelle giudicature a cui sono addetti e negli uffici del pubblico Ministero, quei servizi che saranno determinati dai regolamenti. Art. 9. Nei casi d’impedimento o mancanza degli uscieri presso alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature, possono i presidenti od i giudici di mandamento valersi dell’opera di altri uscieri e commettere loro gii atti occorrenti. Art. IO. I giudici di mandamento possono, coll’annùenza de! procuratore de! Re, autorizzare i servienti delle comunità, i quali abbiano capacità sufficiente, ad eseguire, per le cause civili, fuori de! capnìuogo del mandamento, 1» citazioni verbali contemplate dal Codice di procedura civile. I servienti cosi autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano il giuramento prescritto per gli uscieri. Art. II. In materia criminale, ed ove il caso lo esiga, i procuratori generali hanr.o facoltà di ordinare le trasferte degli uscieri in tutta la estensione del distretto delia Corte drappello. Art. 12. E obbligo degli uscieri di tenere un esalto repertorio di tutti gli atti del loro ministero, tanto per le materie civili che per le criminali, nella forma prescritta dai regolamenti, e sotto le pene in essi stabilite. Essi devono pure notare in calce d’ogni atto i diritti percepiti. Art. 13. Gli uscieri non possono, essendone richiesti, ricusare ii loro ministero, sotto péna delta sospensione, oltre a! risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione. Art. 14. Ogni usciere clie per negligenza avrà trascurato di ésoguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l’incarico, 0 non li avrà eseguili regoìarmenle, incorrerà in una molla estensibile sino a lire 200, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione. Art. 15 Ogni usciere che avrà tralascialo di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell’opera di altre persone, sarà condannalo ad una multa non minore di lire 200 ed estensibile sino a lire 2000, oltre ai danni ed interessi come sopra. Risultando che egli abbia frandolenlemente agito, sarà sottoposto à criminale procedimento e punito a tenore del Codice penale. Art. 16, Gli uscieri che avranno ecceduto scientemente 1 limiti delle proprie attribuzioni, saranno puniti con una multa estensibile sino a lire 500, e secondo i casi eolia sospensione, salve le maggiori pene portate dal Codice penale. Art. 17. È vietato agii uscieri di tenere alberghi, trattorie, caffè, giuochi pubblici e simili stabilimenti, anche per interposta persona, sotto pena della sospensione. Art. 18. Gli uscieri della Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente, e dell’avvocato generale presso la Corte medesima. I primi presidenti e gli avvocati fiscali generali delle Corti d’appello hanno la sorveglianza sopra tutti gli uscieri del distretto, li presidente e l’avvocato fiscale hanno la sorveglianza sopra gli uscieri del tribunale provinciale, e quelli dei mandamenti dipendenti dalla giurisdizione di esso tribunale. ! giudici di mandamento banno la sorveglianza sui loro uscieri. Art, 19. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, e di provocarne, secondo 1 casi, la sospensione, o la rivocazione. Art. 20. Le pene stabilite dalla presente legge dovranno essere pronunciate, secondo i casi, dalle Corti e tribunali in via disciplinale, salvo, quanto ai provvedimenti dei tribunali, l’appello. Disposizione transitoria. Gli uscieri che si troveranno in attualità di servizio sia presso alle Corti che presso ai tribunali ed alle giudicature