Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/273

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nello stesso anno e luogo, ed, in difetto, pel prezzo medio di simili piazze concedute nei luogo medesimo, od in luoghi di pari importanza, pel corso di cinque anni antecedenti e cinque seguenti più vicini al tempo in cui fu fatta l’alienazione delle piazze da liquidare. Art. G. Le piazze conferite per un numèro determinato di anni, ed il cui godimento avrà ancora a durare più di trent’anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, saranno riscattate per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue. Per le altre, il cui godimento avrà a durare meno, saranno pagate tante trentesime parti di esso prezzo quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento. In questo computo ogni frazione d’anno sarà contata per un anno intiero, Capo II. — Liquidazione. Art. 7. Chiunque crede di aver diritto alla liquidazione di una piazza,«e deve porgere domanda al Ministero delie finanze tra sei mesi dal di delia pubblicazione della presente legge. A questa domanda saranno uniti i documenti comprovanti : a) La concessione originaria o l’acquisto primitivo della piazza ed il diritto attuale che ha su di essa il richiedente ; b) La finanza primitiva sborsata per acquistare la piazza. Quanto a ciascuna delle 39 piazze di procuratore esistenti in Torino, basterà che alla domanda sia unito il titolo da cui apparisca il diritto del richiedente sulla piazza. Art. 8. Ciascuna domanda e i documenti rispettivi saranno trasmessi al Ministero delie finanze per mezzo dell’insinuatore del distretto ove si esercita la piazza, a cui saranno presentati congiuntamente ad una copia in carta libera dell’uno e degli altri. L’insinuatore, verificata la esattezza della detta copia, la sottoscriverà in ogni foglio, dopo avervi apposta la data della presentazione e la restituirà al richiedente, il quale sottoscriverà la domanda originale e ciascun documento presentato. Art. 9. Se le prove della finanza primitiva sono incompiute o mancano affatto, mentre la concessione originaria ed il diritto del richiedente sulla piazza sono provati da titoli sufficienti, la estimazione di essa finanza avrà luogo secondo le norme stabilite nell'articolo 5. Art. iO. Se i titoli originali e diretti della primitiva concessione o del primitivo acquisto mancano, verranno accolti altri documenti suppletori, purché siano accompagnati da un attestato del Governo francese, pel tempo che si estese ai Piemonte, o della Commissione superiore di liquidazione, da cui risulti di non essere stata prima d’ora riscattata la piazza in questione. In difetto di questo certificato, le altre prove suppletorie saranno respinte, salvo alle parti interessate l’esperimento della loro azione avanti i tribunali ordinari. Se i tribunali accoglieranno prove suppletorie divede da quelle indicate nella presente legge, le spese del giudizio saranno a carico del richiedente. Art. II. La liquidazione di una medesima piazza domandala da più individui, sarà sospesa sino a che le parti interessate non avranno fatto dal giudice competente definire a chi la piazza appartenga. Art. 12.11 ministro delle finanze- sei mesi dopo il compimento dei termine indicato nell’artìcolo 7, farà pubblicare sulla gazzetta ufficiale due elenchi distinti^ I’ubo delle piazze per le quali i documenti presentati sono insufficienti, e l’altro di quelle per la cui liquidazione furono avanzate domande da più individui. Questi elenchi conterranno l’indicazione delle specie di ciascuna piazza, del loogo ove’esisteva e del nome e cognome di colui che ne ha chiesta la liquidazione. Art. 13. Tra due mesi dopo seguita la pubblicazione suddetta, il ministro delle finanze invierà ai rispettivi insinuatori ie carte originali appartenenti a coloro che dimandarono la liquidazione delle piazze comprese negli elenchi di cui è parola nell’articolo precedente. Queste carte possono essere ritirate da chi lo depositò, restituendo la copia ond’è fatta menzione nell’articolo 8, alla quale apporrà la sua sottoscrizione, che terrà luogo di ricevuta degli originali. Questa copia sarà dall’insinuatore spedita al Ministero delle finanze. Art. là. Le piazze su le cui dimande non cadrà controversia saranno liquidate entro gli otto mesi posteriori al semestre di cui nell’articolo 6. Nel corso del nono mese, sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale l’elenco delle piazze liquidate e del prezzo offerto per ciascuna di esse, distinguendone la specie, ed indicando i luoghi dove esistevano, ed i nomi e cognomi di coloro che ne chiesero la liquidazione. Art. 18. Chi non vorrà accettare l’offerto prezzo, dovrà dichiararlo con atto intimalo per mezzo d’usciere al capo di servizio dell’amministrazioue demaniale, fra tre mesi a contare da! giorno dell'ultima pubblicazione eseguita ne’termini dell’articolo 7 precedente, A capo di due altri mesi, dopo i tre ora indicati, potrà ritirare, secondo il modo prescritto nell’articolo là, le carte che gli appartengono, e sperimentare le sue ragioni contro l’amaiinistrazione demaniale suddetta. Tanto nel caso in cui il tribunale troverà giusta la liquidazione fatta dal Governo, quanto in quello in cui la modificherà perla produzione di qualche nuovo docurnento, l’attore sarà condannato nelle spese del giudizio. Art. 16. Le sentenze definitive ed inappellabili, le quali dichiareranno sufficienti i titoli già respinti per via amministrativa,saranno eseguile da! Governo coli’offerire, sei mesi dopo la loro intimazione, il prezzo liquidato sulle basi in esse indicate. Siffatta offerta sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale, e potrà essere rifiutata nel modo prescritto dall’articolo precedente. Art. 17. Colui che avrà ottenuta una sentenza definitiva ed inappellabile, la quale dichiari di appartenergli una piazza, la cui liquidazione fu pretesa da più individui, presenterà tale sentenza, insieaìe con una nuova dimanda, e con gli altri opportuni documenti, secondo le forme prescritte nell’articolo 8. In capo a sei mesi il Ministero farà pubblicare sulla gazzetta ufficiale o la dichiarazione di essere insufficienti i documenti, o l’offerta del prezzo liquidato. Per le conseguenze e per gli effetti di quella dichiarazione o di quest’offerta, sarà osservato quanto è prescritto nell’articolo là e seguenti. Art, 18. Le offerte Don rifiutate nel modo e dentro i termini dalia presente legge stabiliti, s’intenderanno irrevocabilmente accettate.