Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/280

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- 1822 — wmeaiiiminmmmm— — nini ir nrnr" DOCUMENTI PARLAMENTARI Àrt. 8, Tassa eccezionale di confine. In eccezione a quanto è stabilito dall’articolo precedente, le lettere cambiate fra gli uffizi sardi di Broni e Stradella da una parte e quello parmense di Castel San Giovanni dall’altra, non andranno soggette cbe alla tssss di dieci centesimi. Questa tassa rimarrà a totale vantaggio dell’amministrazione che l’avrà riscossa. Art. 6. Campioni di merci. I campioni delle merci purché francati e riconoscibili andranno soggetti alia tassa di una lettera semplice ordinaria fino al peso di 18 grammi, e la loro progressione di peso sarà di 18 in 18 grammi, lettera e campione pesati insieme. Art. 7. Transiti sardi. Le lettere spedite per la via dello Stato sardo sia dallo Stato parmense a destino dei paesi nominati nel quadro annesso alla presente convenzione, sia da questi paesi medesimi a destino dello Stato parmense saranno cambiate fra l’amministrazione delle poste sarde e l’amministrazione delle poste parmensi alle condizioni enunciate in detto quadro. Accadendo però che qualche corrispondenza di transito non mentovata in detto quadro prendesse ia via dei due Stati contraenti, verrà accreditala all’amministrazione speditrice la tassa di porto calcolala sino a quell'ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall’uno nell’altro Stato. Art. 8. Lettere assicurate. L’amministrazione delle poste sarde potrà rimettere alla amministrazione delle poste parmensi lettere assicurata sino a destino dello Stato parmense. Dal canto suo l'amministrazione delle poste parmensi potrà rimettere all’amministrazione delle poste sarde lettere assicurate a destino dello Stato sardo, siccome pure di quei paesi esteri pei quali gli abitanti dello Stato parmense possono spedire per la via dello Stato sardo lettere ordinarie affrancate fino a destino. II porto delle lettere assicurale dovrà essere sempre pagato anticipatamente fino a destino e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie. Art. 9. Compenso per lettere assicurale smarrite. Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l’amministrazione sul cui territorio ciò fosse accaduto dovrà sborsare, appena provato il fatto, al mittente od al destinatario a titolo di compenso lire cinquanta italiane. Non si ammetteranno per aitro tali riclami e le due amministrazioni non s’intenderanno più obbligale al pagamento del compenso suddetto quando siano scorsi, sei mesi dal giorno deH’imposlazione. Ari. IO. Fogli di stampa. ì fògli di stampa di qualunque genere originari dello Stato sardo per lo Stato parmense, o dello Stato parmense per quello sardo, dovranno sempre essere francati fino al destino e saranno sottoposti ad una tassa di cinque centesimi per foglio. Questa tassa rimarrà ad esclusivo profitto dell’amministrazione speditrice. Art. i !. Condizione pei fogli di stampa. I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa stabilita per le lettere qualora o non siano stati affrancati o non fossero impostati sotto fascia, o contenessero alcun che di scritto, oltre l’indirizzo, la data e la firma. Àrt. 12. Riserva sui fogli di stampa. S’intende che le amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, agli ordini ed ai decreti che regolano rispettivamente nei due Stati le condizioni della loro pubblicazione e circolazione. Ari. io. Transito in pacchi chiusi. I! Governo parmense concede il transito in pacchi chiusi a traverso il suo territorio tanto per le corrispondenze degli Stati sardi come per quelle di altri Stati cui l’amministrazione postale sarda servisse di mediatrice. Pel trasporto de’ pieghi chiusi di cui sopra l’amministrazione parmense riceverà dalla sarda per ogni chilogramma di lettere lire quattro e centesimi sessanta (4 80) ed un trentesimo di questa somma per ogni chilog.amma di giornali e stampati. Art. 14. Francobolli. Tanto nel regno sardo quanto nel ducato di Parma il pubblico potrà soddisfare al pagamento dei diritti postali fissali per le corrispondente nella presente convenzione, mediante l’applicazione suite medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni. Art. 18. Franchigia. Le corrispondenze esclusivamente di servizio giornaliero originarie del regno sardo pel ducato di Panna o viceversa spedite ria un’autorità godente franchigia postale ad un’autorità dell’altro Stato, saranno rimesse franche. Qualora l’autorità cui fossero dirette secondo ìe leggi del paese non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall’ufficio di destinazione della sola tassa territoriale. Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l’indicazione dell’autorità mittente. Art. 16. Liquidazione e saldo dei conti. Le amministrazioni deile poste sarde e parmensi compileranno mese per mese i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse. I sopraccennati conti, dopo essere stati discussi e concordati dalle due amministrazioni, saranno saldati iu moneta sonante alla fine d’ogni trimestre da-quella delie due amministrazioni che risulterà debitrice verso l’altra. Art. i7. Corrispondenze mal dirette e per destinatari partiti. Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, ìe opere periodiche e gli stampati d’ogni specie con erroneo indirizzo o mal diretti saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo de’ rispettivi uffizi corrispondenti pel peso e pei prezzo, pe’ quali l’ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti all’altro ufficio. Le lettera ed i fogli di stampa, come sopra, che saranno indirizzati a destinatari i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, saranno rispettivamente rimessi e restituiti gra-