Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/283

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Relazione fatta alla Camera il 29 gennaio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Michelini G. lì., Deforesta, Gallenga, Cavour Gustavo, Farina M., Spinola Domenico, e Torelli, relatore. Signori ì — Nella tornata del 5 corrente gennaio il signor ministro delle finanze vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l’approvazione di una convenzione postale tra iì regno sardo ed il ducato di Modena. 11 26 corrente vi presentava altro progetto relativo ad una simile convenzione eonchiusa co! ducato di Parma. Voi deliberaste che entrambi fossero dati in esame alia medesima Commissione. A nome delia medesima ho l’onore di riferirvi che dette convenzioni riposano sui medesimi principii che voi già avete sancito approvando le convenzioni col Belgio, colla Francia, colla Svizzera e colla Toscana. Quindi si ottenne con entrambi una sensibile diminuzione nelle tariffe; la facoltà dell’affrancazione In prima obbligatoria per entrambi i ducati, una sensibilissima diminuzione nel prezzo di trasporto per gli stampati, ed infine una tariffa di favore per i paesi finitimi di confine. Per quanto risguarda l’amministrazione è dessa semplificata d’assai coll’essersi ammesso il transito in pacchi chiusi, e coU’amraissione reciproca dei francobolli. Per dimostrare poi quanto fossero necessarie queste convenzioni per far cessare vere anomalie sotto il rapporto delle spese per le corrispondenze, basterà accennare che, mentre in oggi una lettera che parte da Nizza per Sciaffusa non paga che 40 centesimi percorrendo da oltre 800 chilometri ; una lettera da Modena a Torino che non percorre il terzo di quella via, paga lire 1 OS; e così ad*«n dipresso dicasi delle lettere provenienti da Parma. La vostra Commissione ravvisando quindi utilissime ambe le convenzioni vi propone unanime l’adozione dei due progetti di legge che vi vennero sottoposti a quelle relativi. Relazione del presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavoui' i 2 febbraio 1865, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalia Camera nella tornata del 1° stesso mese. Sicnori! — Approvate dalla Camera elettiva in tornata del i° andante febbraio, io ho l’onore di presentare pare alla sanzione vostra, o signori, le due coiivenzioni di posta che il Governo del Re trattò e conchiuse coi Governi di Modena e di Papma, firmata ia prima in Torino il 7 dicembre, in Modena il i8 detto mese 1854, e la seconda in Torino alli 15 gennaio, ed in Parma ai 19 del corrente anno. Questi due trattati di posta può dirsi che vanno a compire la rete di quegli accordi che erano indispensabili allo sviluppo sempre crescente delle sociali relazioni. In pochi anni il nostro sistema postale ebbe a ia rilevantissima riforma, e vari trattati di posta furono stipulati di modo a togliere quella qualsiasi difficoltà che si opponeva al libero corso delle corrispondenze. Colia Francia, colla [Svizzera, col Belgio, coll’Austria e colla Toscana noi siamo in un movimento diretto di posta, e per loro intermedio lo scambio epistolare succede senza ostacoli fra noi e lontanissime regioni ; necessario quindi era che altrettanto si operasse per le lettere vicine, nè il Governo si astenne da tutte quelle sollecitazioni che parvero miglioria raggiungere, come con soddisfazione ora vi presenta raggiunto, lo scopo. Un rapido sguardo sulle accennate due convenzioni postali Svsstonf on. 1853-51 — Doni/menti — Voi. IH. 229 vi persuaderà, o signori, ciie identiche sono le basi sulle quali per altri trattati di posta voi aveste a ragionare ; diminuzione di tasse, loro equa partizione, cessazione deìl’affrancamento obbligatorio, agevolezze sui giornali e stampati, cambio delle corrispondenze per capo, transiti in pieghi chiusi, e ben altre simili facilitazioni che in costume presso le più incivilite nazioni furono pure da noi introdotte con vero vantaggio del paese. Per tali molivi io ho fidanza che questi due accordi di posta avranno da voi benevola accoglienza ; ina per l’urgenza di loro attuazione essendosi stipulato che abbiano ad essere eseguiti pel primo del prossimo venturo marzo, sarei a pregarvi, o signori, per una pronta disamina loro, e per una presta discussione del progetto di legge che ne autorizza ia esecuzione. Relazione fatta al Senato il 5 febbraio 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori Caccia, Di Coloblano, Maestri, De Margherita, e Di San Marzano, relatore. Signori! — I due progetti di legge per l’approvazione delle convenzioni postali tra il regio Stato ed i ducati di Parma e Modena, presentati dal signor ministro degli affari esteri alla vostra approvazione, sono il compimento di quelle altre convenzioni di simil natura già stipulate cogli altri Stati che ci circondano, e che ottennero a suo tempo la vostra approvazione. Abolizione dell’affrancamento obbligatorio, considerevole diminuzione della tassa, maggior semplicità e regolarità nella trasmissione dei pacchi ; taìi sono i vantaggi che offrono le due convenzioni. Esse sono perfettamente conformi nelle loro essenziali disposizioni, offrendo solo quelle differenze che la geografica situazione dei due Stali rendeva inevitabili. L’ufficio centrale propone quindi unanime al Senato l’adozione delle due leggi. Proroga di termini alia compagnia transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assuntesi, Idrogetto di legge presentato alla Camera V8 gennaio 1855 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour). Sicnori! — Coll’articolo 15 della convenzione approvata con legge dell! li luglio 1855 la compagnia transatlantica mentre si obbligava a mettere ia costruzione sette bastimenti entro sei mesi dalla definitiva accettazione di quella convenzione per parte del Governo, e ad attirare il servizio mensile di navigazione fra Genova e le due Americhe entro Fanno immediatamente successivo, prevedeva però il caso in cui, nel termine stabilito per adempiere ia prima delle accennate obbligazioni, una crisi politica o finanziaria venisse a perturbare in modo le condizioni dei mercati europei da derivarne un incaglio all’azione d’essa compagnia, e stipulava perciò che, in tal caso, il tempo concessole fosse protratto di tre in tre mesi, sino alla cessazione delle indicate circostanze, senza però che questa proroga potesse eccedere un anno. Sgraziatamente, o signori, l’evenienza prevista siccome possibile non si è che troppo avverata. La crisi annonaria che