1848 i militari addetti alla spedizione incontravano nel
provvedere ai loro più urgenti interessi.
Il progetto di legge che ho l’onore di presentare alla Cantera ha pertanto per oggetto di abilitare i militari in spedizione, sia all’estero che ati’interno, e le persone che trovinsi
al seguito dell’esercito per ragioni di servizio, a spedire le
procure e gli atti di consenso e di autorizzazione che, a termini dell’articolo 1424 del Codice civile, non vanno soggetti
all’insinuazione senza il ministero di notaio, ed in carta libera, autorizzando perciò gl’intendenti militari o chi ne faccia le veci a riceverli; cosicché, da essi ricevuti a tenore
delia presente legge, abbiano forza ugualmente di atto pubblico.
I militari in guerra furono sempre riputati degnissimi di
speciale favore; non è quindi a dubitarsi che la Camera voglia approvare questo progetto di legge, pel quale sostanzialmente non si fa che attribuire ad alcuni impiegati militari,
e per certi e determinati atti, ed a ragione della specialità
delle circostanze, le funzioni notarili.
PROGETTO DI LEGGE.
Àrt. 1. In caso di spedizione militare all’estero, gl’intendenti
militari, o per essi gl’impiegati incaricati di esercitarne le
funzioni presso a! quarlier generale o presso qualche divisione
dell’esercito, sono destinati a ricevere gii alti di procura, di
consenso e d’autorizzazione contemplati nell’articolo 1424
del Codice civile che occorra di fare ai militari appartenenti
al corpo di spedizione, agl’impiegati presso al medesimo ed
a qualunque altra persona che si Irovi al seguito dell’esercito per ragioni diservizio.
L’atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera ; è ricevuto dall’intendente militare o dall’impiegato che ne fa le veci, alla presenza di due
testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni, e, qualora non sappiano o r.on possano scrivere, è
da essi soltosegnato. E inoltre firmato dal funzionario che
lo riceve, il quale vi appone anche il Stollo dei suo ufficio.
Àrt. 2. Le disposiciooi dell’articolo precedente si osserveranno ugualmente in tempo di guerra combattuta nell’interno delio Stato, qualora non possa aversi la presenza di un
notaio.
II funzionario che riceverà l’atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del notaio, e, non trovandosi nella possibilità di usare per la redazione dell’atto di
carta bollata, ne farà menzione.
Art. 3. Gli atti di procura, di consenso o d’autorizzazione
redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se
ne faccia uso nello Stato, sottole pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1834 sul bollo, e saranno
legalizzati dal ministro della guerra.
Relazione fatta alta Camera il IO marzo 1855 dalla
Cnnmisdone composta dei .deputati Riccitrdi Ernesto, Bersezio, Minogiio, Croi», Nichelini Alessandro,
Mazza P., e Cavallini, relatore.
Signori ! — In tutti i tempi e da tutte le nazioni si seni! il
bisogno e la convenienza di accordare speciali favori a quei
prodi che espongono la loro vita per il bene comune, e di
contribuire in ogni migliore maniera ad accrescere neiì’animo dei difensori della patria i! coraggio che dipende non
poco dalla persuasione della sicurezza dei loro propri affari.
Esempi di privilegi ai militari in servizio attivo in tempo
di guerra si riscontrano nelle antiche leggi romane ed anche
nel nostro Codice civile agii articoli 792, 793 e 2386.
Che se essi sono universalmente riconosciuti meritevoli di
speciali riguardi, egli è evidente che verrebbe meno ai suoi
doveri quel Governo il quale non adottasse prontamente
quei provvedimenti che, non contenendo favori di sorta, seno
unicamente diretti ad abilitarli alla spedizione di atti che
possono rendersi indispensabili alla tutela dei loro interessi,
od a soddisfare a necessità imperiose.
Di questa natura è il progetto di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia nella tornata del 5 di
questo mese, il quale, nell’introdurre una deroga alla disposizione de! diritto comune intorno alle formalità da osservarsi in alcuni atti pubblici contemplati nell’articolo
1424 del detto Codice, altro non fa che porgere ai militari i
mezzi con cui possano quegli atti spedire in qualunque contingenza.
Già nella guerra dell’anno 1848 si manifestò il bisogno di
inviare procure da! campo, e il difetto di funzionari rivestiti
dell’autorità necessaria per riceverli e la mancanza di carta
bollata furono ostacoli che non si poterono superare senza
difficoltà.
Ogni ostacolo verrebbe tolto di mezzo col progetto che fu
sottoposto alle vostre deliberazioni.
Le considerazioni di giustizia e convenienza, che stanno a
favore dei militari formanti il corpo di spedizione, sono applicabili anche alle altre persone che vi si trovano addette
per ragione di servizio, come sono, per esempio, gli ufficiali
di sanità ed i vivandieri, ai quali perciò non si potrebbe ragionevolmente rifiutare lo stesso benefizio.
Gli intendenti militari e le persone chiamate a fungerne
le veci saranno, la Commissione non ne dubita, scelte dal
Ministero in modo che presentino sufficiente guarentigia,
ed inspirino fiducia a coloro che dovranno servirsi della loro
opera.
V’ha una lacuna nel progetto ministeriale, e la vostra Commissione ha creduto suo dovere riempierla, estendendo ai
commissari di marina le facoltà che si accordano agl’intendenti militari.
All’alinea dell’articolo 1 si contempla il caso in cui coloro
che rilasciano l’atto non possano sottoscriverlo, e non l’altro
in cui non possano per avventura neppure sottosegnarlo. E
difficile che occorra questo caso, ina pur troppo nel campo di
battaglia può accadere che taluno sia sgraziatamente reso
inabile anche ad apporre all’alto la propria segnatura. La
Commissione crede quindi opportuno il provvedere anche a
questo caso.
Vi fu chi avrebbe desiderato che gli atti di procura, di
consenso e d’autorizzazione, redatti in caria libera, non fossero sottoposti a! bollo straordinario, come prescriverebbe
l’articolo 3 del progetto. La Commissione però, riflettendo
che l’obbligo del bollo, imposto per sole ragioni finanziarie
generali, non ha nessun rapporto colle facilitazioni che si
tratta di accordare, crede d’interpretare if vostro voto proponendovi senz’altro l’adozione del
PROGETTO DI LEGGE.
Art. I, In caso di spedizione militare all’estero, gl’intendenti militari ed i commissari di marina, o per essi gl’impiegati incaricati di esercitarne le funzioni presso al quar»