Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/39

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6° La strada provinciale da Susa per Oulx e Cesana al confine francese sul Monginevro ;

7° Il ponte da costruirsi sui Po rimpetto alla città di Chivasso per congiungere in quel punto le linee stradali della destra con quelle della sinistra del fiume. Art. 8. Quando il Cantnn Ticino abbia intrapresa la costruzione d’una strada carreggiabile dal confine sardo-svizzero presso Brissago sul lago Maggiore sino a Locamo, sarà dichiarata strada reale la strada provinciale che diramandosi da quella del Sempione va per Pallanza ed Intra sino al confine suddetto. Art. 6. Quando siano definitivamente eonchiuse le trattative aperte coi Cantoni di Vaud e del Vallese pella costruzione a spese comuni fra i Cantoni medesimi e lo Stato sardo di una galleria sotto il colle di Ménouve nella catena dei Gran San Bernardo, sarà-dichiarata strada reale quella che da Aosta passando per Gignod ed Etroubles corre per la valle del torrente Ménouve sino at confine dei due Stati dentro la predetta galleria. Art. 7. Ogni città capoluogo di provincia che non si trovi collocata sopra una delle strade dichiarate dalle regie patenti del 29 maggio 48i 7 o dall’articolo 4 della presente legge, uè si trovi in contatto di una stazione di strada ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada reale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ordinarie reali, o con quella delle strade ferrate già compiute, o che stanno per costruirsi, o per concedersi. Art. 8, In conseguenza della disposizione dell’artieolo precedente, oltre alle strade dichiarate reali dall’articolo 4 della presente legge, verranno dichiarate reali le strade: 1® Da Varallo per Borgosesia sino a raggiungere ia strada ferrala dello Stato o le diramazioni da quella che venissero concesse ;

2° Da Bonnerille sino a raggiungere la strada ferrata di Savoia, secondo il tracciato che le verrà definitivamente assegnato fra Ànnecy ed il confine di Ginevra ;

3° Da Thonon per Douvin sino al confine di Ginevra ;

4° La strada provinciale da Albertville lungo la destra dell’Isère sino al nuovo ponte di Chamousset su questo fiume ;

5° La strada provinciale da Bobbio a Voghera. Art. 9. Le strade che, secondo le disposizioni degli articoli 4 e 8 della presente legge, verranno collocate nella classe delle reali in aggiunta a quelle dichiarate tali dalle regie patenti 29 maggio 1817 ne costituiranno una seconda categoria e saranno costrutte, sistemate e mantenute secondo quelle norme e condizioni di maggior economia che sono prescritte per le strade provinciali. Art. 10. La manutenzione delie strade dichiarate reali colia presente legge non sarà assunta a carico dello Stato se con dal principio dell’anno successivo a quello in cui esse sieno state compiute in tutta la loro lunghezza, mediante la esecuzione di progetti approvati dal Governo, sia che si tratti della loro primitiva costruzione, sia che si tratti della regolazione dei tronchi che non fossero ancora sistemati. Art. il. Le opere di nuova apertura di dette strade dichiarate reali colla presente legge, non meno che quelle dei loro tronchi non ancora sistemati, saranno eseguite metà a carico dello Stato, metà a carico delle divisioni o provincie interessate, unite in consorzio speciale per questo fine. La circoscrizione dei consorzi di provincie, e le quote proporzionali di cui ciascheduna provincia verrà caricata, saranno . determinate per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Congresso permanente d’acque e strade ed il Consiglio di Stato. Art. 12. Sono tenute ferme le offerte di concorso a cui, prima della promulgazione della presente legge, si fossero obbligati municipi o corpi morali qualunque per promuovere la costruzione di tutta o di una parte di qualsiasi delle strade dichiarate reali dalla legge medesima. Se queste offerte provengano da provincie che dovranno essere comprese in alcuno dei consorzi di cui all’articolo precedente, esse andranno in diminuzione od annulleranno, se le superino, ie quote di contributo consorziale relative. Se derivino da corpi morali che non facciano parte dei consorzi suddetti, le offerte si porteranno a scarico del totale importare delle opere per le quali vennero fatte. Art. 15. Le somme, a carico delio Stato, da applicarsi annualmente alle opere di nuova costruzione, o sistemazione di tronchi di strade dichiarate reali dalla presente legge, saranno determinate prendendo norma dal grado d’importanza delle varie strade relativamente a! sistema generale delle comunicazioni ; o dall'importanza maggiore o minore dei vari tronchi da sistemarsi rispetto alla medesima strada cui i tronchi stessi appartengono. Queste somme saranno accordate con una legge speciale, e verranno inscritte strada per strada in apposite categorie del bilancio dei lavori pubblici per Tanno corrispondente. Art, 14. Le divisioni, od i consorzi provinciali interessati nelle strade per le quali, a tenore deli’articolo antecedente, verranno fatti assegni nei bilancio dello Stato, saranno chiamate a far uguali assegni di anno in anno nei loro propri bilanci. Se le divisioni o consorzi di provincie facciano nei loro bilanci assegni maggiori o minori di quelli inscritti nel bilancio dello Stato, se ne terrà conto per il pareggio nel fare gli assegui negli anni successivi ; in guisa che al compimento dei lavori abbia avuto effetto la disposizione deli’articolo 11. Art. IN Nel bilancio dei lavori pubblici per Tanno 1885 saranno fatti per le strade reali, dichiarate regie colla presente legge, gli assegni seguenti :

1° Per la strada da Ivrea ad Aosta, e tassativamente pel tronco da Donnaz siri oltre il forte di Bard . . L. 100,000

2° Per la strada del Piccola San Bernardo, e tassativamente per un primo tronco dal ponte sul Iteci us verso l’ospizio nella provincia di Tarantasia. » 75,000

3° Pella strada da Nizza a Savona pella costruzione di ponti sui torrenti che ancora si passano a guado 60,000

4° Per la strada di valle di Stura nel tronco da Vinadio in su ... 60,000

5° Per ia strada da Susa al confine di Mooginevro, e tassativamente nel tronco da Susa ad Exilles 75,000

6° Per la costruzione del ponte sul Po dirimpetto alla città di Cbivasso ........... » 75,000 Totale assegno . ; . L» 345,000 TITOLO II. ORDINAMENTO DELLE STRADE CONSORZIALI DI MANDAMENTO. Art. 16. Ogni capoluogo di mandamento che non si trovi collocato o sopra una strada reale, o sopra una strada provinciale, od a contatto d’una stazione di strada ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere dotato di un tronco di strada carreggiabile che lo metta in comunicazione con una delle suddette tre reti di strade.