Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/393

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nella nuova legge affatto diverse e distinte da quelle che erano prescritte dai regio editto e regolamento 16 dicembre 1857, che finora regolò Sa leva militare. UenUenli alla leva secondo il regio editto e regolamento del 1837. Giusta la legislazione del 1857, i renitenti sono denunciati dai comandatiti militari di provincia all’uditorato generale di guerra, iì quale, appurata la circostanza che l’individuo senza legittimo impedimento non si presentò a soddisfare il dover suo, pronuncia la legale dichiarazione di renitenza. Differenza fra i denunciati renilenti ed i renitenti legalmente dichiarati. Corrono dunque i renitenti due stadi: nel primo non sono che denunciati renitenti, o, in altri termini, inquisiti di renitenza ; nel secondo sono legalmente dichiarati, il che, giusta la legge de! 1837, equivale ad una regolare condanna. Diverso è il trattamento che subiscono, a seconda dei due casi. Se soltanto denunciati: 1“ Possono sfuggire ad ogni pena se si presentano spontanei, ed adducono giustificazioni. Il comandante di provincia, ravvisando scusabile la renitenza, può proporre la loro restituzione in tempo all'ispettore delie leve, il quale, ravvisando fondati e meritevoli di riguardo i motivi addotti, ha facollà di richiedere l’uditore generale di guerra di non pronunciare ìa dichiarazione legale ; •T Sono assoggettati al servizio di anni 8 continui se si presentano bensì volontari, ma non hanno giustificazioni per non avere obbedito in tempo debito ;

3° Sono sottoposti ad un assento di rigore d’anni 12 in un reggimento di fanteria ove vengano arrestati. Nel secondo caso, cioè se già sono legalmente dichiarati, !a loro sorte è già fissala preventivamente, e non la possono sfuggire se non intervenga un reale decreto di grazia. Come sopra si è detto, la dichiarazione di renitenza costituisce una vera condanna del renitente, la quale, quantunque pronunziata durante la sua renitenza, e così iu di lui contumacia, il regio editto e regolamento del 1837 la considera come irrevocabile. Didatti, durante la stessa renitenza del dichiarato, gli agenti demaniali obbligano il medesimo e ia sua famiglia ai pagamento di una multa di lire 200 in tempo di pace, di lire 400 in tempo di guerra; e quando poi si presenta, o viene arrestato, subisce senza più il servizio di pena, che è di 12 anni nei corpo franco per gli arrestati, rii i2 antii in un reggimento di fanteria per coloro cbe si costituiscono spontanei. Renilcnti alla leva secondo la nuova legge del reclutamento 20 marzo 1834. Venendo ora alla nuova legge del 20 marzo 1884, stabilisce la medesima che, dopo chiusa la Sessione completiva dei Consigli di leva, l'intendente della provincia raccoglie in un elenco tutti i designati che non si presentarono e che vengono tenuti come renitenti, ed il decimo giorno dopo la promulgazione del discarico finale fa pubblicare detto elenco nel capoluogo e nei singoli comuni di sua provincia. La pubblicazione di questa lista equivale alla dichiarazione di renitenza; ma cella diversità che questa dichiarazione di renitenza precede il giudizio, e non è più essa stessa una condanna come nell’antico sistema. Ed invero i renitenti cosi dichiarati, ove vengano colti da arresto e si presentino volontari, sono rimessi all’autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità degli articoli 176 e 177. La pena che loro può essere applicata è quella del carcere da due mesi a due anni, secoodocliè si presentano spontanei prima o dopo i! limite di un anno dalia data della dichiara* zione di renitenza, o sibbene sono arrestati. Necessità di disposizioni transitorie. Stando dunque per essere chiamata in vigore la detta nuova legge, essa, nelle sue disposizioni transitorie, no.n ne contiene alcuna che si riferisca ai renitenti delle leve anteriori che trovinsi soltanto denunciati e non dichiarati. E qui avviene che non tutti i renitenti delie ultime leve furono già dichiarati tali dall’uditorato di guerra ; il ridotto personale di quell’ufficio, le molteplici operazioni cui deve dar passo prima di pronunciare la condanna, ed il gran numero di renitenti che venne denunciato, hanno' ritardato i lavori per modo che, qtiando la legge de! 20 marzo sarà posta in attività, una parte dei renitenti della classe 1850 e tutti quelli delle classi successive avranno ancora da ricevere la legale dichiarazione di renitenza, il loro giudizio non avrà ancora avuto luogo. Riesce indispensabile il determinare ccm’essi saranno trattati ed in qual pena dovranno incorrere. Di più, anche pei renitenti già legalmente dichiarati può succedere, non l’arresto, ma la loro presentazione volontaria; e questa presentazione può aver luogo dopo che sarà posta in esecuzione la nuova legge. Non di rado, infatti, seguono presentazioni volontarie di renitenti a leve remotissime. ti regolamento del 1837 all’articolo 594, 1° alinea, prescrive che il renitente legalmente dichiarato, presentandosi volontario, verrà arruolato in un reggimento di fanteria per servire 12 anni sul piede d’ordinanza. Esso non determina alcun tempo utile perla presentazione volontaria ed applica la sua disposizione in qualsiasi tempo abbia avuto la presentazione. Ma questo regolamento troverassi abrogato all’istante dell’attivazione della nuova legge del 20 marzo 1854, ed il renitente legalmente dichiarato, che d’aìlora in poi si costituisse, non potrebbe godere de! favore che gli accordava la legge preesistente nel caso di sua volontaria presentazione. Occorre osservare che a! medesimo non sarebbe nemmeno applicabile la presentazione volontaria preveduta dall’artieolo 176 di essa nuova legge, sia perchè sarebbe già trascorso il termine da essa stabilito, sia perchè la presentazione ivi contemplata precede il giudizio, ed il renitente legalmente dichiarato è già un condannato. Si fa adunque evidente la necessità di qualche legale disposizione che si riferisca a questi renitenti delle classi antiche, sia semplicemente denunciati, sia legalmente dichiarati ; ed è perciò che d’ordine del Re abbiamo l’onore di presenlarvi l’unito progetto di legge, i sei articoli del quale ci faremo a brevemente motivare. Art. 1 del progetto. Non provvedendosi con una relativa disposizione di legge, la quale conservi pel renitente legalmente dichiarato il favore della presentazione volontaria concessogli dalia legge attuale, sotto l’impero della quale seguii! primo istante della loro renitenza, ne avverrebbe che il renitente legalmente dichiaralo e presentatosi spontaneamente sarebbe pareggiato a quello che viene tratto in arresto. Art. 2. Siccome però, giusta la nuova legge, ìa Presidenza dei Consiglio di leva sta affidata non più al comandante,