Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/422

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an capitale di lire 40,000 preso a prestanza nel 1853, l’opera è tuttora incompleta, con grave detrimento degli ammalati poveri, il cui interesse richiede che venga ultimata quella parte almeno del nuovo fabbricato che è necessaria al loro ricovero, onde toglierli ai pericoli da cui sono minacciati nell’antico locale divenuto ormai rovinoso. Le rendite ordinarie deH’istituto giungendo appena a lire 43,364 59, riusciva evidente che, volendo portare a compimento colle sole sue risorse l’opera intrapresa, il suo patrimonio ne sarebbe stato scemato in guisa da non permettergli più di prestare assistenza agli infermi poveri con quella maggiore estensione ch’era stata il movente deli’intrapresa nuova costruzione. L’amministrazione quindi, e per questa considerazione, e perchè l’ospedale non accoglie soltanto i malati deila città, ma anche quelli di tutti i comuni della provincia che vi sono condotti, come pure i continentali che si portano nell’isola per concorrere alla costruzione delle numerose vie che vi si stanno condnccndo, di guisa che assume fino ad un certo punto i caratteri di stabilimento provinciale, credette di poter interessare in di lui favore la provincia, e chiese ai suoi rappresentanti fino dal 1830 un sussidio proporzionato al bisogno. Il Consiglio provinciale ammise in massima, con verbale del 9 settembre di quell’anno, l’opportunità di sussidiare l’ospedale, ma non si potè prontamente venire ad alcuna conclusione, malgrado che un nuovo voto favorevole fosse dallo stesso Consiglio emesso nella seduta del 4 dicembre 1831. L’urgenza del sussidio facendosi intanto sempre maggiore, i! Ministero dell’interno, tuttoché non gli sfuggisse come, rigorosamente parlando, io stabilimento in discorso non potesse annoverarsi tra qucili cui accenna l’articolo 187 della legge 7 ottobre 1848, credette conveniente di segnare tanto all’amministrazione del pio luogo, quanto ai Consigli provinciale e divisionale la via a seguirsi, onde portare la pratica al punto da poter essere sottoposta all’approvazione dei Re e dei poteri legislativi, secondo la natura delle deiiberaz'oni che sarebbero state prese. Seguendo queste direzioni, il Consiglio divisionale propose in seduta del ottobre 1854 di prenderea mutuo la somma di lire 40,000 a carico speciale della provincia da applicarsi ai proseguimento della fabbrica dell’ospedale, ed i rappresentanti della divisione convalidarono la proposta, deliberando con verbale del 13 susseguito novembre di chiedere la facoltà legislativa in favore della provincia di incontrare il debito capitale predetto e di oltrepassare il limite ordinario delia sua imposta speciale, durante gli anni 1853, 1856, 1857 e 1858 onde estinguerlo nello stesso periodo di tempo. Definito cosi l’ammontare de! sussidio che la provincia intenderebbe accordare ailo spedale, dovette ii Ministero dell’interno esaminare se vi fosse modo di renderne meno gravi ai contribuenti le conseguenze, ed io bo la soddisfazione di assicurare la Camera che, pur mantenendo in lire 40,000 il sussidio votato, vi è mezzo di ridurre a lire 28,500 il capitale da prendersi a mutuo e di restituirlo rateatamele in quattro anni, senza varcare ii limite ordinario dell’imposta che la provincia può ripartire per far fronte alle sue spese speciali, in forza deil’arlicolo 2 delia legge del 5 maggio 1851, come è dimostrato dalla memoria giustificativa che unisco alia presente sotto il n° 13. Ridotto a così esigue proporzioni l’onere cui si sobbarcherebbe la provincia, mi parve che, in via di eccezione, si potrebbe permetterle di assumerlo in vista delle circostanze che militano in favore della proposta ; ho quindi esplorato le Sessione del 1853-54 — Ornamenti — Voi. HI 247 intenzioni del Re, che si degnò incaricarmi di sottoporre alle vostre discussioni il progetto di legge che ho i’oaore di deporre al banco della Presidenza e che inchiude la facoltà eventuale alla provincia di eccedere nel prossimo quadriennio ii limite normale delia sua imposta speciale, quantunque io vi abbia or ora accennato non essere probabile che simile eventualità si verifichi. Lo scopo cui mira siffatta concessione è quello unicamente di rendere più facile e pronta la concessione del mutuo per parte dell’amministrazione deila cassa centrale dei depositi, la quale suole lodevolmente esigere le più ampie garanzie di rimborso prima di concedere anticipazioni a qualsiasi corpo tutelato, garanzia che viene appunto a conseguirsi, concedendo abbondantemente alla provincia detta facoltà, tuttoché non sia strettamente necessaria. Ne! pregarvi, o signori, di voler dichiarare d’urgenza la discussione di questo progetto di legge, attesa la stagione già avanzata, stimo mio debito soggiungere che, i centesimi addizionali alle contribuzioni dirette necessaria per raccogliere le due imposte comune e speciale della provincia di Cagliari, recate al loro limite massimo, non oltrepassano i 19, motivo per cui non vi è da temere che i contribuenti ne siano soverchiamente aggravati. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. È fatta facoltà alla provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di lire 28,500 per coprire le sue spese speciali dell’esercizio 1855, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1859 inclusivamente, pel servizio dei relativi interessi e per la rateata estinzione del capitale, eccedendo, ove d’uopo, il limite normale dell’imposta autorizzata dall’articolo 2 delia legge del 5 maggio 1851. (Divisione fii Sassari e provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri ) Progetto di legge presentato alla Camera il 24 maggio 1855 dal ministro guardasigilli, reggente il Ministero dell'interno (Raltazzi). Signori! — La legge del 5 maggio 1851, pigliando per base del ripartimento dell’imposta provinciale della Sardegna il donativo ordinario e straordinario pagato dalle mitre, dalie città e dai comuni che ascendeva per tutta l’isola a lire 505,130 26, dovette restringere possibilmente il limite dell’imposta stessa onde evitare il sopraccarico dei contribuenti, e io fissò in lire 66,000 per la divisione di Sassari, corrispondenti a circa 51 centesimi addizionali del donativo in essa pagato che saliva a lire 130,618 76. Ora però che, mediante la nuova perequazione territoriale dell’isola e l’applicazione introdottavi della tassa di patente e dei tributo personale mobiliarlo, le contribuzioni dirette pagate nella divisione in discorso si elevarono a lire 762,128 08, era ovvio che i suoi rappresentanti pensassero a soddisfare su di una scala più ampia i bisogni che col progredire delia civiltà ivi pure si sviluppino e stanziassero negli annui bilanci spese maggiori, maggiore essendo il numero di coloro che concorrere debbono a soddisfarle. L’imposta infatti che fu ripartita nel 1853 si eievò a lire 85,586 51, queila dei 1884 a lire 138,491 66 e quella deliberata pel 1885 saie a lire 141,982 29.