Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/425

Da Wikisource.

strade non abbiano il carattere di strade provinciali per non essere state dichiarate tali con decreto reale, poiché l’anzidelto consenso essendo stato stabilito con deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali, ed i relativi bilanci essendo stati approvati con decreti reali, avvi nella sostanza tutto ciò che si richiede per attribaire alla medesima strada il carattere di strade provinciali; Che impertanto, il voler ora lasciare la detta annua somma a carico speciale delia provincia di Nizza sarebbe, non solo un’evidente violazione del contratto tacito seguito in virtù della predetta deliberazione dei 1° giugno 1850 tra le tre provincie e reiteratamente approvate dal Governo, ma ben anche contrario alia legge, la quale vuole che le spese per le strade provinciali siano sopportate dalla divisione, e costituirebbe altresì un’enorme ingiustizia a danno della stessa provincia, giacché essa dovrebbe sempre concorrere nelle spese stradali delie altre due provincie, nè avrebbe più per sé il concorso di queste nè per la strada di Barcellonetta, nè per quelle nelle valli, che per mutuo concorso e con autorità del Governo le furono sostituite; Che per poter ammettere il sistema dell’intendente generale e del Ministero converrebbe, per lo meno, che si ripristinassero le cose nello stato in cui erano prima delia deliberazione del primo giugno 1850, la quale cosa sarebbe Immensamente più gravosa per ia divisione ; Che da ciò si scorge che non per inavvertenza, o meno esatta locuzione nella legge dei 26 giugno 1853, non si è detto che le preaccennate annue lire 60,000 saretbero a carico speciale della provincia di Nizza ; ma bensì perchè si è yeduto che in questo modo quella legge, invece di fare un vantaggio alla provincia di Nizza in compenso delie toltele trancbigie doganali, avrebbe vantaggiate le provincie di Oneglia e di San Remo, deile quali non fu punto questione nella legge stessa ; Che al postutto, non si comprende nome mai l’intendente della divisione voglia mettere i! concorso della provincia di Nizza pelìa costruzione delle dette strade a carico de! di lei bilancio speciale, quando la legge del 1853 non lo dice; quando, allorché venne dal Consiglio divisionale presa ia deliberazione che ha servito di base alla detta legge, neppure uno dei consiglieri deile altre due provincie che vi intervennero io ha addimandato ; quando nell’anno scorso vi si è già fatto fronte con residui fondi divisionali ; quando infine neppure al di d’oggi vi è instanza a tale uopo da parte del Consiglio divisionale, e che questo anzi, non essendosi nemmeno riunito per deliberare, tacitamente e legalmente manifesta la sua intenzione di voler stare alle precedenti sue deliberazioni. Questi sono i termini precisi coi quali il commissario dell’uffizio VII si è fatto a sostenere la propria opinione, che la Commissione si fa dovere di riportarvi. Egli però ha soggiunto che, non volendo assumere sopra di sè la risponsabilità di quaisivoglia incaglio o ritardo nell’esecuzione della legge del 26 giugno 1853, non si opponeva che fosse dalla Camera approvato i! progetto presentato dal Ministero, con che, o per dichiarazione espressa nella legge, o con un ordine dei giorno, od in queU’altro modo qualunque che la maggioranza deila Commissione fosse per ravvisare più opportuno, restasse inteso che l’autorizzazione che viene impartita alla provincia di Nizza di eccedere il limite massimo dell’imposta per le di lei spese speciali, non ia pregiudicherebbe nei di lei diritti, qualora, o dal Consiglio divisionale stesso od altrimenti nelle vie legali, venga ulteriormente riconosciuto o deciso che la spesa di cui è questione deve essere posta fra Se spese generali a carico della divisione. Non ostante le osservazioni del commissario dell’ufficio Vii, gli altri membri della vostra Commissione furono di avviso doversi accogliere il progetto dei Ministero si e come fu dai medesimo proposto. È incontestabile che il Parlamento, nel votare nel 1853 un largo sussidio per la formazione di una rete di strade nella provincia di Nizza, non ebbe altro intendimento tranne quello di compensare, in via equitativa, la stessa provincia di Nizza per la decretata cessazione delle franchigie doganali, delle quali essa aveva anteriormente frullo da tempo immemorabile. È pure certissimo che il benefizio del porto franco era li mitate alia sola provincia di Nizza, e non estendevasi parimente alie altre provincie che concorrono a costituire con essa ia divisione amministrativa di Nizza. Quei sussidio adunque vuole indubbiamente essere applicato a totale vantaggio delia provincia di Nizza, esclusane ogni altra. Nello stesso tempo però ia coi venne attribuito il detto sussidio fu imposto un obbligo alla provincia di Nizza, quello di concorrere nella formazione delle strade per una somma eguale alla metà deli’importare dello stesso sussidio che le fornirebbe lo Stato. Come sarebbe pertanto assurda la pretesa delle altre provincie di partecipare al sussidio accordato alla provincia di Nizza, cosi destituita d’ogni fondamento si appalesa i’instanza di questa tendente ad ottenere che il bilancio della divisione abbia a sopportare qnef concorso al quale fu assoggettata la provincia di Nizza. Inoltre l’allegata surrogazione delle strade consortili nelle quattro valli della Yesubia, Tioea, del Varo e dello Sterone a quella provinciale di Barcellonetta, non ha potuto loro imprimere il carattere di strade provinciali, non essendo mai esse state classificate come tali. Ora, mancando questa condizione essenziale perchè la divisione possa essere obbligata a sopportare il carico della formazione delle strade, non pare potere rivocarsi in dubbio che il concorso imposto dall’articolo 3 della legge 25 giugno 1853 alla provincia di Nizza, debba ricadere sul suo bilancio speciale. Gli stanziamenti fatti nel bilancio del 1850 e successivi delia divisione, anteriori alla legge suaccennata, benché approvati con decreti reali, non hanno attribuito la qualità dì strade provinciali a quelie delle valli summenzionate, non potendosi essi tutt’ al più ravvisare che quali sussidi delia stessa divisione accordati a quelle strade incapaci a mutare la loro condizione di strade puramente consortili. La ragione di equità che si vuole dedurre dal fatto che, applicando in questo senso la legge, la provincia di Nizza concorrerebbe nelie spese della strade provinciali di Oneglia e San Remo, mentre essa nulla potrebbe a questo titolo conseguire da! bilancio divisionale, si presenta più speciosa che solida, quando si consideri che ciò deriva da Hna circostanza tutta favorevole alia stessa provincia di Nizza, la quale ha la rara fortuna di lasciare a carico dello Stato tutte le sue strade che, ove non fossero dichiarate nazionali, dovrebbero essere mantenute dalla provincia ;chè se essa deve sopperire in proprio per un milione di lire alla costruzione delle anzidette quattro strade consortili, non è meno vero però che la medesima godo il singolare beneficio di un concorso per parte dello Stato d’una somma di ben due milioni per lo stesso scopo. Queste considerazioni, congiunte a quelle svolte dal Ministero nel suo rapporto che precede il progetto, non permisero neppure alla vostra Commissione di accogliere l’istanza del