Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/61

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cede che i bilanci d’aleune divisioni saranno, in forza, della nuova legge, più o meno aggravati.

8° Ai precedente nùmero 3 furono accennale le difficoltà prevedìbili per il definitivo stabilimento di consorzi di provinole. La probabile soppressione delle divisioni proposta dalla legge presentata alla Camera elettiva darà luogo a maggiori complicazioni. Suppongasi didatti che sieno insinuiti consorzi stradali per le nuove strade reali e che per non sottoporre la divisione a maggiori spese, se ne faccia astrazione e si considerino solo le provincie interessate ; queste, giusta le vegliatili leggi, non sono sin qui autonome, e non possono fare che voti consultivi, i quali devono essere sottoposti ai rispettivi Consigli divisionali. Alcuni fra questi volarono sussidi e quote di concorso per alcune fra le nuove Strade reali, c se saranno soppresse le divisioni, converrà forzatamente ripartire esse quote fra le provincie. Ciò tende a dimostrare che la legge la discorso, tuttoché vogliasi considerare come provvisoria, vorrebbe razionalmente essere preceduta dalla nuova legge suU’amministrazione provinciale e comunale. Per non complicare maggiormente il servizio stradale, sarebbe per avventura più logico l'astenersi per ora da ogni legge interinale, rimandando l’esame d’una nuova classificazione stradale all'epoca immediatamente successiva a quella della promulgazione della nuova legge sull’amrainistrazione provinciale c comunale. Una ragionata classificazione delle strade può essere compresa nella nuova legge stradale, la quale è di tutta urgenza, perchè l’attuale legislazione conformata al precedente regime non è in armonia nè col Codice civile, nè colle libere istituzioni che ora ci reggono. Essendovi però urgenza di dare qualche compenso alle provincie prive di ferrovie, quattro membri dell'uffizio centrale furono concordi neSTammettere il progetto di legge in via provvisoria, odi transazione ad una migliore condizione di cose, non ostante le esposte circostanze conducenti airigetto della legge verso cui propendeva ii riferente, il quale esprimeva perciò il desiderio d’essere dispensato dall’onorevole incarico che gli si volle cortesemente affidare, non ostante ii divergente suo opinare. Penetrato però il riferente deli’espressa urgenza al paro degli altri membri dell’ufficio centrale, egli pensa che vi si potrebbe provvedere, non solo in modo transitorio, ma ancora in modo definitivo, senza che vi faccia ostacolo la nuova legge provinciale e comunale in corso di discussione ed evitando i riferiti Inconvenienti che possono essere ravvisati di maggiore o minore gravità, ma che non sembrano contestabili in genere. 11 sistema delle vie provinciali attivato colla legge del 1817 è stato imitalo dalla Francia e promosso dal desiderio di esor.erare le finanze dello Stato, imponendo nuovi oneri alle provincie. Partendo dalia definizione delle strade reali data coll’articolo 2 del regolamento annesso a dette regie patenti, quelle dichiarate come tali nel successivo articolo 5 sono in ben picco! numero, così che l’applicazione del principio non può dirsi razionale, ma solo determinata dal desiderio di esonerare le finanze della Stalo. La creazione delle divisioni amministrative ebbe per lodevole scopo d’aggruppare parecchie provinciefra di loro a! fine di rendere meno grave il peso imposto alle provincie meno ricche; ma nello stesso tempo aggravò maggiormente le divisioni e le provinci'*, imponendo loro nuovi pesi a sgravio dello Stato. La legge ora in discussione parte da principi! analoghi, poiché essa crea insevo strade reali, ma per non accrescere i già gravi oneri delle finanze delio Stato, se impone dei maggiori aIle divisioni ed alle provincie. Ora, se si considera che gli Siati di terraferma sono composti di provincie montagnose per due terzi circa, mentre un terzo restante costituisce le provincie piano e feraci, egli è per sè evidente che, se queste possono sino ad un certo segno sopportare i pesi siati loro successivamente imposti, trovansi soverchiamente aggravate le altre. Erano loro accordali sussidi dal regio erario, aia pur troppo furono sempre bea scarsi ed inferiori ai bisogni. E, non ostante la nuova legge, se realmente voglionsi entro un breve numero d’anni aprire le nuove’ vie dichiarate reali, converrà che lo Stato concorra, mediante generosi sussidi, a sollevare esse provincie della metà deile spese delle nuove strade reali poste a loro carico. Ciò dimostra ad evidenza che, tenendo conto delie peculiari circostanze, e segnatamente di quelle topografiche delio Stato, non è forse opportuno d’imitare la Francia iiell’adoUare il sistema di strade provinciali e divisionali a guisa delle vie dipartimentali. Sarebbe alì'ineontro opportuno d’imitare la Francia nello estendere le strade reali e nel fissare per l’apertura di nuove strade apposite dotazioni ripartite fra un certo numero d’anni in modo ad ottenere soddisfatto i! desiderio di nuove comunicazioni importanti a vantaggio dello Stato. Ma a ciò si oppone ia possibilità d’eseguimenio a fronte d'altre maggiori esigenze e del grave carico già imposto allo Stato. Nè occorre di ciò dimostrare, perchè a tolti pur troppo ben noto. Ma, per non imporre soverchio peso allo Siato, non sembra opportuno di aggravare maggiormente le provincie, perchè il loro complesso forma lo Stato, e se i loro bilanci speciali gravitano di soverchio sui contribuenti, questi potranno trovarsi nell’impossibilità di sopportare nuovi pesi eventuali di cui lo Stato può avere urgente bisogno. Si ammetta non potersi per ora pensare ad una larga dotazione per nuove opere stradali, come sarebbe desiderabile. Ma, senza aumentare il bilancio dei pubblici lavori, sembra che, ultimate ormai le strade ferrate che lo Stato si è assunto di aprire, c condotte a buon termine le nuove strade in Sardegna, si possa annualmente imporre la somma di un milione pei* opere nuove e più specialmente per l’apertura delle strade di un interesse generale. Dopo ciò giusto essendo eira le provincie ricche concorrano a sollievo di quelle meno favorite dalla natura, e sembrando che le strade dirette dalla capitale e dall’estero ai capoluoghi delie varie provincie abbiano il carattere di strade di un interesse generale, sembrerebbe equo di classificare fra le strade reali tutte le strade che sono ora provinciali, fissando una sovrimposta alle contribuzioni dirette uniforme per tutte le provincie. Queste non sarebbero per tal modo esonerate dalie spese delle strade ora provinciali, ma la sovrimposta relativa sarebbe uniforme per tutte le provincie, e dovrebbe figurare sul bilancio delio Stato, esonerandone i bilanci provinciali e divisionali. la ultima analisi la proposta si riduce a sopprimere ia categoria deile strade ora provinciali per collocarle nei novero di queiie reali ed a carico dello Stato, mediante una sovrimposta uniforme sulle contribuzioni dirette, la quale vorrebbe essere computata sulla media di uu decennio dello spese delle strade provinciali. Egli è per sè evidente che la proposta è delia massima sempìiciià, ma essa incentra per avventura un grave ostacolo nel sistema di centralizzazione cui sembra tendere. Ma se è, come non sì può slegare, d’un inferességensralè dello Stato che tutte le provincie che lo costituiscono possano agevolmente comunicare fra loro, colla capitale, e coll’estero, ne