Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/77

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della raccomandazione degli uffici di ponderare seriamente anche la questione finanziaria della legge. Per tutti i motivi poi che ho avuto l’onore di esporvi, la vostra Commissione ha ammesso il progetto di legge e vi propone di volerlo convalidare col vostro voto. Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 9 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 1° stesso mese. Signori! — Coll’articolo 2f delia legge 24 giugno 1852, per la quaìe l’amministrazione dei porti, spiaggie e fari del littorale, fu demandala al dicastero dei lavori pubblici, veniva stabilito che questo, pel disimpegno del relativo servizio, potesse prevalersi del personale del Genio militare insino a tanto che, mercè un nuovo ordinamento del corpo tecnico del Genio civile, egli potesse provvedere col mezzo del personale del corpo medesimo ad ogni emergenza riguardante anche ai lavori marittimi. Un compiuto ordinamento di quel corpo non essendo, allo stato attuale delle cose, opportuno, sia per riguardi di economia, sia perchè nell’avvisarvi converrà por mente alle riforme e modificazioni cui deve andar soggetta l’amministrazione provinciale, il sottoscritto dovette, pei motivi ampiamente sviluppati nella relazione fatta alla Camera elettiva (della quale relazione si unisce qui copia), limitarsi alla presentazione di un parziale progetto di legge inteso a provvedere ai p’ù stretti e più urgenti bisogni del servizio dei porti e spiaggie, affidato agli uffizi provinciali e ad un ufficio centrale in Genova. Un tale progetto avendo ottenuta l’approvazione della Camera dei deputati in sua tornata del 1° di questo mese, salvo due lievi modificazioni accettate dal Ministero e rese necessarie dall’attuale denominazione dei Consigli consultivi della marina e dall’essersi stanziato un assegno speciale per l’inserviente deH’ufficio centrale, lo scrivente si onora di presentarlo alle gaggie vostre deliberazioni, e confida che vi piaccia accordargli il vostro suffragio, onde possa finalmente essere appianata la via al Ministero di dìsimpegnare un servizio di così alta importanza pel commercio e per la navigazione. Relazione fatta al Senato il 19 dicembre 1854 dall'ufficio centrale composto dei sanatori Plana, RalbìPioverà, Della Marmora, Di San iarzano e Mosca, relatore. Signori! — lì servizio dei porti, spiaggie e fari, già dipendente dal Ministero di guerra e marina, essendo stato commesso a quello dei lavori pubblici, giusta la legge del 24 giugno 1852, ed il servizio tecnico dovendo essere disimpegnato dal Genio civile, mentre lo era dal Genio militare, egli è imprescindibile d’aumentare il personale del Genio civile in corrispondenza ai bisogni del nuovo servizio che deve disimpegnare. Ciò però non produce un sensibile aumento di spesa, perchè dà luogo ad una corrispondente diminuzione nel personale del Genio militare. Sarebbe stato desiderabile che questo parziale ordinamento di servizio tecnico fosse stato coordinato con quello dei Genio civile, la cui attuale organizzazione richiede da luogo tempo una radicale riforma nel vero interesse della cosa pubblica. Ma le presenti circostanze ostano a! riordinamento del Genio civile, e d’altra parte essendo urgente il provvedere al servizio tecnico dei porti e spiaggie, ie cui esigenze sono grandemente aumentate, ed alle quali si è già in parte provveduto dopo la promulgazione della riferita legge del 1852, diretta al perfezionamento dei porti e delle spiaggie, non si poteva più oltre differire un qualche efficace provvedimento atto a guarentire il lodevole servizio tecnico relativo a quest’importante oggetto. Essendo pereiò evidente l’opportunità non solo, ma ancora l’urgenza della nuova legge, il particolare esame dei sìngoli suoi articoli per parte del vostro ufficio centrale diede luogo ad alcune osservazioni, intorno alle quali è stato pregato il signor ministro dei lavori pubblici a dare alcuni schiarimenti, i quali indussero ad ammettere il progetto presentato neiia sua integrità, saìva una lieve avvertenza facile ad essere introdotta, senza che in senso dell’ufficio centrale debba il progetto subire un rinvio all’altro ramo del potere legislativo. È sambrato ad uno dei membri dell’ufficio essere opportuno che l'ammissione degl’ingegneri che si vogliono destinare al servizio dei porti e spiaggie dovesse essere subordinata ad un esame, dal quale si potesse riconoscere che possedeste le cognizioni speciali occorrenti al lodevole disimpegno del loro uffizio. Ma si osservò che ciò può essere prescritto in un regolamento da approvarsi per decreto reale, qualora l’esperienza ne dimostri l’utilità. Per ora, siccome gl’ingegneri che saranno prescelti saranno.gli stessi che già erano e sono applicali a questo servizio, non occorre per essi alcun nuovo esame. Dichiarò poi il signor ministro dei lavori pubblici essere sua intenzione di rivolgersi al suo collega ministro della pubblica istruzione, acciò nei corsi della facoltà matematica siano d’ora innanzi più specificamente comprese le cognizioni speciali per i lavori dei porti e spiaggie, e nei relativi esami si diaDO temi relativi nell'intento appunto di ottenere il lodevole scopo dianzi accennato, ed anche per poter destinare al servizio dei porti e spiaggie qualunque ingegnere del Genio civile. Ammessa la convenienza di un ufficio centrale in Genova, diretto da un ispettore membra del Congresso permanente di acque e strade, non potrà naturalmente intervenire alle sedute di questo Congresso sedente in Torino, salvo allorquando la sua presenza sarà riconosciuta necessaria od utile a! servizio che gli è affidato, ed anche a quello dei Genio civile in genere, giusta ie superiori determinazioni del Mini** stero. Nei seno dell'ufficio centrale si eccitò qualche osservazione sul disposto dell’articolo 4, col quale tre soli ingegneri sono destinati in aumento a! personale del Genio civile in nove distiote provincie littorane. Sembrava che sarebbe stato più regolare di stabilire la sede dei tre ingegneri, come pure quella dei tre allievi ingegneri e dei dieci aiutanti di cui in dello articolo. Ma si lasciò indeterminata la residenza di questi nuovi impiegati, appunto perchè, eseguendosi straordinari lavori, ora in un punto, ora in un altro dell’esteso littorale della Liguria e di quello pure considerevole della Sardegna, occorro di variare la residenza dei predetti impiegali a seconda dei lavori importanti che sono in corso, o che potranno esserlo in progresso di tempo. L’articolo 6 assegna al personale, di cui al predetto articolo 4, e stipendi e vantaggi spettanti al rispettivo grado nel corpo del Genio civile di cui fa parte, giusta l’unita quadro,