Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/89

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non procacciasse di rimediare i! meglio possibile al grave inconveniente di tarilo ritardo, che si rivolge in danno e degli accusati, i quali aspettano troppo lungamente il giudizio, e della socielàacui manca il salutevole ed efficace csempiodella prontezza delle pene. Ma a fronte del progetto di legge sull’ordinamento giudiziario di cui trovasi già investito il Parlamento, la qual legge potrà dare alla magistratura del regno un conveniente e definitivo assetto, il Governo non potrebbe determinarsi a proporre un aumento nel personale dell’anzidetto magistrato, perocché tale aumento sarebbe di grave peso aite finanze, e potrebbe ar.cbe riuscite d’impaccio alle designate riforme. E pertanto il mezzo il più ovvio e ii più accettevole nello stato presente delle cose sarebbe quello di aggiungere al ma- ! gistrato di Appello di Piemonte una classe temporanea unicamente incaricata di concorrere alla decisione delle cause criminali e correzionali, data per tal uopo al Governo la facoltà di applicare straordinariamente ad esso magistrato quei presidenti e consiglieri di altri magistrati del regno, dell’opera dei quali presuma di poter disporre, avuti i debiti riguardi alle esigenze del servizio: cosicché l’elezione venga a cadere in quei magistrati presso ai quali la mancanza di uno o più giudici non sia per impedire i! corso ordinario degli affari. Colla speranza adunque che nel termine di un anno possa riuscire a buon fine l’ordinamento della magistratura, e che si vengano a stabilire !e cose in guisa che rimanga assicurata all’amministrazione della giustizia quella celerità di azione che è veramente nel voto di tutti, d’ordine di S. M. ho l’onore di presentare al Senato questo progetto di legge, del quale è manifesta l’urgenza. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. E stabilita nel magistrato d’Appello di Piemonte per l'anno giuridico 1834-1858 una nuova classe composta di sei giudici esclusivamente incaricata di concorrere alla spedizione delle cause criminali e degli appelli correzionali. Art. 2. Nella composizione di detta classe temporanea il Governo è autorizzato ad applicare straordinariamente al magistrato d’Appello di Piemonte altri presidenti e consiglieri, traendoli all’uopo dagli aliri magistrati dei regno, eoinpa!:bilmente però alle esigenze del servizio. Art. 3. I membri degli altri magistrati di Appello che saranno straordinariamente applicati a quello di Piemonte conserveranno gii attuali loro stipendi, e ripiglieranno le loro funzioni nel magistrato a cui appartengono, tostochèla classe temporanea co! finire del detto anno giuridico rimarrà di sciolta. Divisione del magistrato del Consolato di Torino in due sezioni. Progetto di Ugge presentato al Senato il 28 novrniIre 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rat* tazzi). Signori! — il Codice di procedura civile stato promulgato colla legge del 16 passato luglio reca la necessità di avvisare senza più all’ordinamento dei tribunali di commercio, cd alla conscguente soppressione dei Consolati di Torino e di Nizza, la giurisdizione dei quali venne provvisoriamente conservata coiie regie patenti 23 aprile 1843. Il Governo adunque non tarderà a presentare al Parlamento un apposito progetto di legge, coll’intento di procurare che ia insti tulio» dei nuovi tribunali di commercio riesca contemporanea all’attuazione del detto Codice di procedura. Ma nel Consolato di Torino trovasi a! giorno d’oggi un arretrato di 478 cause tra quelle di prima instanza e quelle di appellazione, che esso magistrate, coaie è di presente constituito, malgrado il suo buon volere, sarebbe di certo inabilitato a spedire nei pochi mesi che gli rimangono. Le cause di appellazione che resteranno indecise saranno devolute alla Corte d’appello; ma quelle di prima instanza, ed il loro numero non sarà lieve, andranno in retaggio al tribunale di nuova creazione. Quindi è che, oltre al danno che attualmente procede dalla ritardata decisione di tante cause, per cui il Consolato vien meno all’oggetto precipuo della sua instituzione, il quale sta nella celerità delle decisioni, sì avrà poi l’inconveniente che cosiffatto arretrato produrrà tale un ingombro nel nuovo tribunale, da impedire quell’andamento celere e spedito, che giustamente si vuole eccitare negli affari commerciali. Per rimediare adunque ai male presente, ed impedire il futuro, i! Governo trova spediente che il Consolato di Torino si divida in due sezioni, le quali, aumentate anche il numero delle settimanali udienze, possano dar opera alla spedizione delle cause, ed esaurire quanto prima sia possibile le materie dell’arretrato. Ma perchè si tratta di un magistrato che sta per cessare, non sarebbe conveniente di aumentare in oggi il personale. Ben si potrebbe applicarvi straordinariamente alcuni membri dell’ordine giudiziario, traendoli da altri magistrati e tribunali del regno, ove il numero dei giudicanti rimanga tale, che possa tuttavia bastare, per alcun tempo almeno, ai bisogni del servizio. Il progetto di legge che d’ordine di S. M. ho l’onore di sottoporre a! Senato ha quindi per oggetto di dare al Consolato di Torino un temporaneo ordinamento che risponda al fine che si vuol conseguire, e di autorizzare il Governo a provvedere intanto come il caso richiede. 10 prego il Senato perchè, considerata l’urgenza, voglia porre questa legge in deliberazione. PROGETTO DI LEGGE. Art. I. Il magistrato del Consolato di Torino è diviso in due sezioni. Per !a decisione delle cause vertenti in grado d’appello i giudici saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l’intervento di tre giudici. Art. 2. Àll’effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto magistrato due giudici straordinari, e di destinare a tale uffizio due membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre, compatibilmente alle esigenze dei servizio. 11 Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all’uffizio deH’avvocato fiscale dei Consolato un sostituito avvocato fiscale presso un tribunale provinciale. Art 3. I membri dei magistrati o tribunali, ed il sostituito avvocato fiscale che saranno rispettivamente applicali al magistrato del Consolato, ed all’uffizio dell’avvocato fiscale conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno l’esercizio delle loro funzioni nei magistrati o tribù-