Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/95

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oante. Ed i benefizi sempiici nella più parie dei casi rendono immagine di un vincolo fidecommissano inteso a perpetuare l’inalienabilità dei tieni a prò di certa persone, e così ad ingrossare senza prò il numero delle manimorte, massimamente ove il beneficiato non sia tenuto ad alcun servizio personale. Eppertanto il progetto di legge che, d’ordine di S. M., ho l’onore di presentare alla Camera, ha per oggetto di statuire la soppressione in genere delle comunità monastiche e religiose di ambo i sessi, delle collegiate e dei benefizi semplici, coll’aggiunta di quei provvedimenti che si rendono necessari, sia per regolare la sorte degli individui che si troveranno eliminati dai chiostri, sia per conseguire l’intento finale della legge, che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime, ai bisogni delle persone dedicate operosamente al culto della religione dominante, e che Io Stato venga quindi alleviato dai pesi a cui dovette soddisfare finora. Eccettuando però dalla soppressione, oltre alte benemerite e lodate suore di carità e di San Giuseppe, quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni religiose e secolari di ambo i sessi che sona precipuamente destinate od all’educazione, od ali’istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, come saranno designate in apposito elenco da pubblicarsi insieme colia legge, il Governo intende accennare ad alcune soltanto di quelle comunità che attendono in effetto a siffatte opere. Nè per verità sarebbe un titolo sufficiente alle altre per essere mantenute in piedi il professare solo di nome o la educazione, o la istruzione pubblica, o la predicazione, quando al fine primitivo della loro insti lozione non rispondesse la realtà e l’attualità delie opere, e quando dal loro seno pochi e rari sorgessero gli educatori, gli istruttori ed i predicatori, tantoché avessero solamente il pregio di qualche individualità di simili doli fornita, e la loro conservazione non apparisse quindi giustificata da ragioni di utilità vera e riconosciuta. Quindi è che i'articolo i delia legge concede bensì al Governo la facoltà di preservare dalla generale soppressione alcune delle comunità religiose, ma circoscrive l’esercizio di tale facoltà dentro a certi limiti, designando quei tali ordini nei quali potrà solamente cadere la elezione delle singole comunità che si vorranno conservate. Che anzi la ridetta facoltà data al Governo dovendo esaurirsi affatto co! regio decreto da pubblicarsi insieme con la legge, della quale sarà come il complemento, ne verrà per necessaria conseguenza che tulle in generale le comunità dei detti ordini eccezioDal(Mente indicati, che non saranno espressamente mantenute, si avranno come definitivamente soppresse, senzaehè il Governo possa più decretarne la conservazione od ii ristabilimento. li Governo potrebbe anche nel seguito disciorre le comunità eccettuate dalia soppressione, ciò essendo ognora per la natura stessa delle cose nelle attribuzioni del potere esecutivo, il quale è propriamente in grado di apprezzare le circostanze ebe possano condurre a simili determinazioni; ma non sarebbe mai abilitato da sè a ricostituire le comunità soppresse, od a preservarle dalla soppressione ordinata per legge, arrogendo alle già decretate eccezioni. Anche il numero dei religiosi nelle comunità conservate vorrà essere determinato e proporzionato a quella utilità che si avrà in pensiero dì asseguirne, perchè altrimenti potrebbero di leggieri tralignare e venir meno a! fine della loro conservazione; ed oltre a ciò le stesse comunità dovranno accomodarsi allo norme e condizioni che verranno dettate dal reale decreto, perchè la podestà civile avendo, coma diccvasi, il diritto di non ammettere nello Sialo una qualsivoglia congregazione religiosa, ha per naturale conseguenza, ammettendola o tollerandola, anche il diritto di prescrivere le condizioni che debbano regolare nei rapporti puramente temporali la di lei civile esistenza (articolo 2). Ragion vuole poi che, rientrando i claustrali nel secolo, sieno restituiti al pieno godimento dei diritti civili che andarono perduti o diminuiti in grazia della loro professione religiosa. Perciò l’articolo 3 del progetto di legge induce la cessazione deile disposizioni proibitive contenute nell’articolo 714 del Codice civile, colloca espressamente coloro che uscirono dal chiostro nella condizione contemplata nel seguente articolo 715, salvi i diritti già legittimamente acquistati dai terzi, a tenore delio stesso articolo a cui la presente legge intende riferirsi. Quanto alle collegiate, la soppressione loro è pur anco accompagnata da una riserva eccezionale, rispetto cioè a quelle più insigni stabilite nelle principali città del regno, la conservazione delle quali potrebbe per avventura essere suggerita da speciali ragioni di convenienza (articolo 4). Ma sia per riguardo alle comunità religiose, che rispetto alle collegiate soppresse, è conservata la cura delie anime che vi si trovi annessa, con espressa dichiarazione che si provvederà con decreto reale e per l’abitazione del curato, e per i’assegnamento di una congrua, ove ne sia il caso, e per la nomina de! benefiziato (articolo 5). L’amministrazione dei beni, diritti ed azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi (articolo 6), è conferita al demanio dello Stato per convertirne ìe rendite negli usi puramente ecclesiastici che vengono espressamente determinati. Cosi iì demanio, cui spetterebbe forse il diritto di rivendicare a sè quegli immobili che, come dicevasi poc’anzi, neil’anno S8i4, in forza della prima soppressione, cadevano fra i demaniali, perchè era legge antica e fondamentale delia monarchia, rinnovata nei Codice civile, che i beni del demanio fossero inalienabili a qualunque titolo sì gratuito che oneroso, e l’abbandono degli stessi beni alle varie comunità religiose di nuovo instituite venne poscia eseguito senza nemanco osservare le consuete forme delle alienazioni, così il demanio sarà tuttavia costituito semplice amministratore dei medesimi. E ciò basti a chiarire il vero oggetto di questa legge, la quale non intende che i beni oggidì posseduti dalle comunità religiose vadano confusi cogli altri beni e redditi demaniali, ma che abbiano pur sempre una destinazione meramente ecclesiastica, bastando il conseguire che l’asse ecclesiastico tomi nel suo complesso bastevole al mantenimento di tutti i membri operosi del clero ed alle spese de! culto, e che pagale le pensioni da assegnarsi ai religiosi dell'uno e dell’altro sesso che stanno per uscire dal chiostro, si abbia anche il modo di corrispondere ai parrochi di Eerraferma le dovute congrue col divisato aumento, e di soddisfare agli assegnamenti dovuti a! clero sardo in compenso delle perdute decime. I redditi adunque dei beni dei quali il demanio assumerà l’amministrazione saranno primamente erogati nelle dette pensioni da assegnarsi ai membri delle comunità che rimarranno soppresse. Cotesti individui entrando nei chiostro non acquistarono per fermo alcun diritto alia proprietà dei beni dalla comunità posseduti, ossia da quelTenle morale ed astratto, nelle ragioni del quale non potrebbero mai subentrare semplici