Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/110

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cezionali per l’insinuazione di alcuni atti, quali sono quelli concernenti all’interesse dello Stato, e taluni pure di quelli che hanno lungo nell’interesse dei Monti di pietá e delle Casse di risparmio; sonovi parimente contemplate alcune specialitá di cauzioni, ed infine gli atti di pura e semplice vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato che vengono assoggettate meramente alla tassa fissa, lasciandosi in tal modo integra la questione dell’imporibilitá di simili valori.

Neanco sui riferiti articoli sorse materia a particolari os- servazioni. n

Il titolo III del progetto, che dall’articolo 64 si estende al- 85 inelusivo, contiene le disposizioni speciali per la fassa di successione.

Sono ivi ripe’ute in gran parte le disposizioni della legge del 17 giugno 4851; però, oltre all’essenziale innovazione stata superiormente discussa della non detrazione dei debiti, è da notarsi quella espressa al numero 4 dell’articolo 66, mercè la quale troverebbesi ristretta ai valore di sole 1000 lire, l’esenzione per le successioni in linea ascendentale e di- scendentale che la citata legge estendeva sino a quelle del valore di 2000 lire.

Tale esenzione era scomparsa nel primo progetto del Mi- nistero, e fu, benchè ridotta al valsente della sola metá, ri- stabilita nelle discussioni occorse ne:la Camera eletliva per considerazioni di riguardo verso le successioni delle classi meno agiate.

Se non si giustificasse con tal mezzo, il quale però non esclude che ereditá meschine passino anche ad eredi posti in buona fortuna, non potrebbe guari sostenersi un’eccettua- zione qualunque alla legge comune, e cosí giá opinavasi quando vi fu discussa la legge del 1851.

Arrogi che, mentre quella esenzione pesa molto al pub- blico erario per la frequenza delle piccole ereditá nella linea ascendentale e discendentale, procura poi all’erede, suppo- sto anche povero, il ben tenue risparmio di lire 10, che in ragione dell’i per cento sconterebbero le successioni non ec- cedenti le lire 1000. °

Checchè ne sia però di ciò, la Commissione non ha creduto di fare un appunto al progetto per siffaita disposizione.

Del rimanente sono in questo titolo dichiarate le poche esenzioni ammesse, la riserva del rimborso della tassa pagata in relazione a crediti litigiosi e di dubbia esigibilitá da espe- rirsi in un equo termine, la quale disposizione giova a correg- gere l’asprezza del sistema della non detrazione dei debiti; sono parimente dichiarati i termini e modi della consegna e del pagamento della tassa colle opportune giuste modifica> zioni in riguardo alla diversa condizione in cui possono tro- varsi gli eredi; vi si vede finalmente regolata la materia della perizia, dei supplementi, delle sopratasse, dei rimborsi e della prescrizione in questo ramo,

Intorno a questa serie di disposizioni Îa Commissione non ravvisò l’occasione di rilievi particolari.

Succede il titolo 1V riguardante le tasse d’emolumento giu- diziario, la cui materia è sviluppata negli articoli dall’84 al 415 inclusivamente,

Questo ramo delle tre tasse affini è quello che lasciava de- siderare universalmente un migliore ordinamento, soprat- tutto per verificarne la proporzionalitá, ed è giusto il rico- noscere quanto sia per riuscire piú razionalé ed equa l’appli- cazione della nuova combinazione di tasse ai provvedimenti giudiziari, con reale profitto pei contribuenti,

Basti accennare a prova la soppressione del dirilto di si- gillo delle sentenze che duplicava la tassa, la riduzione della

tassa proporzionale all’ per cento in tutti i gradi di giuris- dizione e la diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento, per cui si fa evi- dente che la riforma non si opera punto pel maggiore van- taggio della finanza, per quanto siasi l’emolumento esteso anche alle sentenze del contenzioso amministrativo e com- merciale, ed a quella in materia penale in ciò che riguardi la parte civile, onde scomparissé ogni maniera di privilegi incompatibile eol nostro diritto pubblico.

Sono anche in questo titolo spiegate le regole speciali della materia per l’applicazione della Lassa, pei modi e termini per la sua riscossione, e per la guarentigia dell’erario e dei con- tribuenti nella buona osservanza della legge, e sono pure fissate le norme sulla prescrizione della tassa.

Non venne il caso alla Commissione di dovere rassegnare

. al Senato particolari considerazioni sul merito delle disposi-

zioni contenute nel suddivisato titolo della legge; come neanco in ordine alla disposizione generale espressa all’arti- colo 116, ultimo del progetto, per la consueta abrogazione degli ordinamenti sulle tre tasse anteriori all’osservanza di questa nuova legge, il cui principio è ivi dichiarato pel giorno primo di gennaio 1855 quanto alla tassa d’insinuazione e di successione, e del giorno in cui andrá în vigore il nuovo Co- dice di procedura civile, cioè al primo aprile dell’anno me- desimo, in quanto riflette la tassa degli emolumenti giudi» ziari.

Costituisce poi parte integrante della legge la tariffa delle tre tasse, divisa in altrettante parti distinte.

Alla riserva di qualcLe osservazione sopra taluno degli ar- ticoli che verrá in appresso spiegato, non accorsero alla Com- missione argomenti a proposito di emendamento o variazioni sul complesso di quelle tariffe.

Giova però osservare, relativamente alla tariffa per l’insi- nuazione, che, mentre si vantaggiano alquanto i contribuenti colla soppressione dei diritti di tabellione e graduali, ridu- cendosi le tasse alle sole fissa e proporzionale, ,quest’ullima però ricevette il notevole aumento di una lira e 40 centesimi per cento, essendosi recate a lire cinque dalle 3 60 per quanto sia delle mutazioni di proprietá di beni immobili, ri- tenuta poi a meno della metá, cioè a lire due quella dei beni mobili, e cosí col lieve aumento di soli centesimi 20.

Però, con quel primo e piú sensibile accrescimento di tassa venendo aperta la via agli acquisitori di beni stabili per pra- ticare la formalitá della trascrizione ipotecaria senza Io sborso di un nuovo diritto, vuole di ciò tenersi conto nel giu- dicare della sua entitá.

In Francia la tassa pei beni immobili è del 5 41/2 per cento, quella dei mobili del 2 1/2, oltre alla continuata riscossione del cosí chiamato décime de guerre portato da una legge del 6 pratile anno VII

E ciò si allega qui nell’intento di dimostrare che per quanto sia realmente grave la tassa del 3 per cento, non è tultavia presumibile che la sua adozione rechi una qualche perturbazione nelle quotidiane contrattazioni di beni stabili, essendo le condizioni economiche del nostro paese poco dis- simili da quella della Francia dove una tassa anche piú forte non produce punto quel triste effetto.

Per contro, dal riferito aumento non può a meno di van- taggiarsi di molto l’introito dell’erariv, e si realizzerá perciò uno dei principali scopi della nuova legge.

Ma se la tassa di mutazione di proprietá subisce un ben sensibile aumento, quelle cadenti sopra altre maniere di

«convenzioni ricevono qualche diminuzione nel raffronto con

quelle regolate finora dalla iegge del 1850,