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La Commissione crede abbastanza garantito l’interesse dei comuni ammettendo che il Consiglio provinciale abbia, ove d’uopo, a rivedere il riparto fatto dall’intendente. Un ulte- riore appello non servirebbe che a fomentare i dissidi tra comuni e comuni e ad aggravarli di spese.

Le considerazioni che avemmo l’onore di esporvi sin qui sono quelle che informano il progetto di legge che la Com- missione ad unanimi voti sottopone alle vostre delibera- zioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La legge del 2 gennaio 1853 cesserá di essere in vigore col 30 giugno 1885. °

Art. 2, Dal primo gennaio 185% e sino al termine sopra indicato il canone fissato nella tabella annessa alla legge succitata sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle cittá di Torino e di Genova, é ridotto di un quinto.

Art. 3. L’intendente procederá alla formazione della ta- bella di riparto deil’importare della riduzione determinata dall’articolo precedente, fra i comuni della provincia secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterá copia ai sindaci di tutti i comuni.

Art. 3. I sindaci entro giorni 10 sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati per le loro 0s- servazioni e la rinvieranno unitamente a queste all’inten- dente.

Art. 5. L’intendente sottoporrá la tabella di riparto e le osservazioni dei cowuni alle deliberazioni del Corsiglio pro- vinciale a questo effetto straordinariamente convocato.

Art. 6. La tabelia di riparto colle modificazioni, che il Con- siglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell’intendente e pubblicata in ciascun comune.

Art. 7. Contro il risultamento di questo riparto non è am- messo verun richiamo.

Art. 8. Dopo la pubblicazione del decreto dell’intendente il Consiglio delegato procederá senza indugio alla riparti- zione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispon- dente a quanto non avesse potuto distribuire.

Art. 9. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 4853 contrarie alla presente.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 4 stesso mese.

Sienoni! — Nella mira di procurare ai comuni un allevia- mento del peso derivante dall’imposta per diritti-di gabella, il prodotto dei quali risulta minorato dalla notevote diminu- zione appalesatasi nella consumazione del vino, causata dal- l’incarimento nel prezzo di questa bevanda, il cui raccolto dobbiamo lamentare sommamente scemato dalla malattia delle uve, il Ministero ha creduto potersi apportare una mo- dificazione al canone gabellario fissato alle provincie dello Stato colla legge 2 gennaio 1853, proponendone la riduzione di lire 50,000 per la provincia di Geneva e di un decimo per tutte le altre, salvo per le cittá di Torino e di Genova.

Il progetto di legge relativo a siffatta riduzione venne in massima adottato dalla Camera elettiva, fissandola per altro ad un quinto, con autorizzazione, sulla proposta del Ministero, ai comuni di sovrimporre alle contribuzioni dirette, qualora gli altri mezzi consentiti dalla legge risultino insufficienti a farli rimborsati del canone.

La necessitá di questa facoltá fu infatti sentita dal Mini- stero che, adattandosi al grave sacrifizio apportato alle fi- nanze coll’accennata riduzione, era debito suo di assicurare in modo assoluto la parte d’imposta almeno cui il canone ga- bellario si trovava ridotto, e vedeva quindi indispensabile una disposizione che allontanasse qualunque difficoltá all’in- troito nelle casse dello Stato del rimanente del canone, e che valesse nel tempo stesso di stimolo 0, se vuol dirsi, di pre- celto ai comuni a valersi di ogni mezzo stabilito dalla legge onde sdebitarsi del canone ad essi assegnato senza affacciare eccezioni o pretesti d’impossibilitá al ricupero del canone stesso,

Nè vuolsi dire che questa facoltá possa portare un aggravio perenne al registro, giacchè è incontestabile che la quota stabilita a carico delle provincie, colla riduzione operata, può facilmente essere per intero sopportata dagli esercenti senza danno dei comuni; e se saranno questi in qualche anno ob- bligati a ricorrere al mezzo dell’imposta sul registro, ciò non sará che temporario, e scomparirá certo, tosto che una mi- gliore annata, quale si spera nella presente stessa, presenterá gli elementi medesimi di consumaziune che si avevano per lo addietro nel paese.

La discussione poi di questa legge porse l’occasione di ri- mediare all’inconveniente che si era avvertito rispetto alla minore consumazione degli esercenti non stabiliti nei grandi centri di popolazione di cui facevano parte; e parve altret- tanto giusto quanto opportuno di migorare quindi a loro fa-

vore la quota d’imposta che ha tratto al diritto di perniissione

assegnaia al centro principale di popolazione.

La tassa fu ridotta in ragione della popolazione comples- siva di quei luoghi, enumerata separatamente da quella che forma l’abitato principale del comune, quando esiste fra essi una distanza di 500 metri, tenuto però conto che l’insieme della popolazione giunga a 5000 abitanti.

Un’altra modificazione si è egualmente proposta al diritto di permissione rispetto ai venditori ambulanti, i quali, in ra- gione del proprio smercio, non potevano sopportare il peso di quella tassa, che fu diminuita di nove decimi, come piú proporzionata all’introito che ad essi procura il loro commer- cio, di cui l’esercizio sarebbe, per-cosí dire, impedito se si fosse mantenuto nella sua integritá.

Ho pertanto l’onore di presentare al Senato il progetto di questa legge, stato adottato dalla Camera dei depulati, rife- rendomi altresí ai motivi sviluppati nella relazione alla Ca- mera stessa, qui unita, fiducioso che il Senato, apprezzandone la giustizia e la convenienza, vorrá adottarla.

PROGETTO DI LEGGE,

Art. 1. Dal primo gennaio 1854, il canone fissato nella tabella annessa alla legge 2 gennaio 1853, sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle cittá di Torino e di Genova, è ridotto di un quiato. .

Art. 2. L’intendente procederá alla formazione della tabella di riparto dell’importare della riduzione determinata dall’ar- ticolo precedente, fra i comuni della provincia, secondo le