Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/167

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dalla lunga mora per il pagamente che loro assicura Ja pro= cedura del giudicio di graduozione. Ma a ciò si oppone in primo luogo che il credito della societá non potrá mai assor- bire la totalitá del prezzo di vendita, e che quindi gli ohla- tori che speculano sopra la lunga durata della mora avranno ancora campo di speculare sulla rimanenza di detto prezzo.

In secondo luogo si osserva che la lunga mora di cui go- dono oggidi i deliberatari, non è nna facoltá che la legge ha voluto concedere loro stantechè l’obbligo che legalmente è imposto all’eblatore è di pagare tostochè rimane deliberata- rie definitivo. Egli è indirettamente e per tutela dei diritti dei terzi e dei suoi propri che oggidí il deliberatario non paga immediatamente.

Se quindi gli ostacoli che si frapponevano a questo imme- diato pagamento scompaiono in parte od in totalitá, è incon- trastabile che egli è tenuto a pagare tostochè il pagamento da lui fatto non può essere invalidato. Ora dunque l’obbligo imposto al deliberatario di pagare la societá è rispetto a lui un richiamo all’esecuzione di quanto sostanziaimente pre- scrive la legge, e rispetto al risultato della vendita di nes- suno sfavorevole effelto in quantochè non allentanerá mai un oblatore serio e responsabile, perchè questo o potrá imme- diatamenle pagare, ovvero sará sempre cerlo di {trovare presso la societá creditrice medesimai mezzi di disimpegnare Pobbligo suo.

In quanto poi ai terzi aventi diritti acquistati anteriormente alla promulgazione della legge sulle societá di Credito fon- diario, la cosa è diversa, ed è appunto per ciò che si prescrive che queste societá debbano limitarsi a far prestiti sopra prima ipoteca. Tuitavolta però anche in questa specie di diritti ac- quistati conviene distinguere quelli dei terzi che acconsen- tirono alla posposizione del loro credito dagli altri. 1 primi non possono essere lesi perchè, acconsentendo volonterosi alla posposizione, ne conoscevano le conseguenze, e si mostra- vano disposti a subirle. Rispetto poi agli altri essi non po- trebbero essere lesi nei loro diritti se non isquantochè per il fatto della surrogazione della societá ad altro creditore an- {eriore di rango d’inscrizione, questa societá potesse acqui- stare maggior azione sopra lo stabile espropriato di quella che competeva al creditore disinteressato.

Ma indipendentemente che la subrogazione non può dare al subrogante piú di quello che spettava al subrogato, la vo- stra Commissione ha voluto appunto tutelare maggiormente i diritti dei terzi, e togliere di mezzo ogni ambiguitá all’effetto della subrogazione della societá coll’aggiunta propostavi al- l’articolo 4 del suo progetto corrispondente all’articolo 6 del progetto ministeriale,

Non si parla del sequestro del fondo ipotecato alla societá e conlemporancamente ad altra creditore anteriore alla pro- mulgazione della legge, perchè quand’anche si voglia che questo creditore sia leso dal sequestro posto dalla socistá, egli non lo sará altrimenti che se il suo debitore contracsse con altri posteriormente un’anticresi, ciò che l’attuale diritto comune gli fa lecito.

Queste considerazioni c quella segnatamente che è di tutto punto impossibile il vo!er sostituire il sistema di far prestiti a lunga scadenza e riscaitabili per annualitá agli attuali ro- Vinosi prestiti se non si assicura il pronto e regolare paga- mento delle annualitá, indussero la vostra Commissione ad approvare in massima il titolo IV proposto dal Governo ma- dificandolo però nelle seguenti parti:

All’articolo 31 del progetto ministeriale chie inizia la serie dei mezzi coattivi per la riscossione coll’aggiungervi a mag- giore tutela dei piutuatari l’obbligo per le societá di un diffi

damenfo di 10 giorni, prima d’esercifare i diritti che loro conferisce e col fario precedere dall’articolo 52, perehòè parve piú conveniente che tutti i mezzi esecuforii si sesuissero;

AlParticolo 33, col sopprimere il secondo alinca che sem- brò meglio collecato in fine dell’articolo seguente ;

AlParticolo 30 aggiungendo aleune parole affinchè non nasca dubbio che qualunque sia Ja somma dovuta è di competenza del giudice Perdinare il sequestro, ed affinchè la sua erdi- nanza sia intimata al debitore ;

All’articolo 35 col sostituire nel primo alinea a fribunale di prima cognizione la designazione di iribunale provinciale sancita dal nuovo Codice di procedura, coll’aggiungere alcune paroie nel seconda alinea del medesimo articolo onde il giu» dice possa, occorrendo, designare d’ufficio un altro economo ai beni seguestrati, qualora la persona per fale ufficio pro- posta dalla societá non fosse conveniente, e finalmente col limitare la disposizione relativa all’appello, al fine di togliere a questo ogni effeito sospensivo ;

AlParticolo 56 col sopprimerne ii secondo alinea perchè la vostra Commissione ripugna dall’accordare un diritto cosí e- sorbitante qual è quello di lasciare facoltativo alla societá di poter affittare i beni sequestrati per un periodo maggiore di un anno ;

Introducendo negli articoli 58, 39, 40, hi, 42 e 45 dispo sizioni tendenti ad accelerare la vendita degli immobili ed a togliere all’appello il suo effetto sospensivo senza precluderne la via al debitore ;

All’arlicole 44, col sopprimere Pobbligo dell’inserzione nella gazzetta della divisione, bastando ed essendo preferibile alla pubblicitá voluta l’inserzione nel foglio ufficiale del regno;

AlParticolo 47 col richiamare l’obbligo del deposito del de- ciimo e delle spese, facendo però facoltá al notaio di dispene sarne sotto la sua responsabilitá;

Agli articoli 48, Di e 63, coll’aggiuagere o mulare alcune parole a maggiore spiegazione, o per maggior chiarezza.

Fia queste varianti e modificazioni non isfugge alla vostra Commissione che possono segnatamente impugnarsi quelie introdotte negli articoli 35, 38, 40, 44 c 44 del progetto mi- nisferiale.

Può opporsi alla variante degli articoli 40 e 45 della Com- missione corrispondenti agli articoli 55 e 4{ del progetto mi nisteriale e relativa all’appello, che in questione di tale gra- vitá non avvi via di mezzo tra il sopprimerlo e l’ammet- terlo, Che se in conseguenza si crede che Ves:ere della 60- cietá possa essere gravemente compromesso ove si sospenda l’effeito dei mezzi necessari al pronto conseguimento cei loro crediti, vorrebbesi senza piú sopprimere l’appello; che se per contro non si crede che questa sospensione possa real» mente comprometterlo, debbesi mantenere l’appello; che, ammessa la necessitá di torre di mezzo ogni incaglio al pro- cedimento della societá, avvi maggior giustizia allorchè la legge limita i gradi di giurisdizione, ossia riduce ad ona sola cognizione ia sentenza che autorizza l’espropriazione, come recava la proposta del Goyerno, che non nella variante intro- dotta, colla quale si ammette l’appello, ma si nega l’effetlo suo principale, la sospensione cioè dell’esecuzione della sen- tenza appellata. Che lo scopo di questa variante è di fute- lare il debitore lasciandogli aperta la via all’appello, ma che pregindicandosi tuttavia gli atti, tale tulela è imperfetta. Che se quindi si vogliono futelare realmente | debileri, violsi amoieitere l’appello, ma ammeticrio compiuio, Sará per le societá questiene di tempo, ma meglio è incagliare le societá c0Ì lasciare l’appello compiuto, che andare colla variante pros