Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/169

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col quale il Governo intendeva diminuirne stimano, | toglieva loro ogni ragione d’essere, e anzitutto da quello della necessitá di serbare afla cedola la vera sua natura.

Col limitare i premi, il Governo si proponeva ed avrebbe raggiunto il duplice scopo di scemare l’aggiotaggio e d’impe- dire che per il fatto di questi premi l’annuatitá da pagarsi dai mutuatari andasse tropp’oltre, essendochè le societá non sus- sidiate debbono necessariamente prelevare l’annua somma necessaria al riscatto con premi per wezzo di una queta parte dell’anaualitá destinata a questo servizio. Ma col limitare siffattamente i premi, ne conseguiva d’altra parte che cia- scuno di questi rimaneva di poca entitá, e quindi non baste- vole per produrre l’effetto in vista del quale si voleva stabi- lire, quella cioè di accrescere la circolazione delle cedole fondiarie, E in vero la pratica ha dimostrato due fatti: il pri- mo che i titoli di rendita con premi non sono quelli che ven- gono maggiormente ricercati pee cospicui impieghi ; il se- condo che la circolazione di siffatti titoli di rendita è in ra- gione della importanza dei premi che vi sono annessi, Ciò es- sendo, ben di leggieri si comprende che non avvi via di mezzo fra lo ammettere i premi con tutta la loro efficacia aieatoria, e quindi con tutti i loro inconvenienti, ed il respingerli in

modo assoluto, imperocchè col circoscriverliin angusti limiti, .

come lo proponeva il Governo, mentre si toglie lora il pregio che poteva aliettare gli speculatori ed i giuocatori di Borsa, loro si serba per contro un’alea bastevole a mutare sostan- zialmente la natora della cedola fondiaria alla quale sono an- nessi.

Per farsi capace della vera natura delia cedola fondiaria, convien tener conto della differenza sostanziale che avvi fra il contratto ordinario di mutuo e quello dei prestiti che si fanno dalle societá relalivamente al titolo di questi contratii, Questa differenza sta in ciò che nel prestito ordinario il con- tratto dá iuogo ad un solo atto, mentre per contro parecchi atti sono originati dal contratte di mutuo colle societá di cre- dito fondiario,

Nel prestito ordinario l’atto di mutuo contiene tulte le condizioni del contratto, tutti gl’impegni assunti dal mulua-

tario, e serve al mutuante per due usi distinti, per procedere -

cioè, occorrendo, contro il mutuatario onde costringerlo al- l’adempimento del contratto, e per trasferire ad un terzo il suo credito, unifermandesi alle prescrizioni del diritto co- mune.

Ver contro col prestito colla societá avvi in primo luogo latio condizionale Ai eni all’articcia 8 del progetto di legge, e mercé il quale il notaio che lo ricevelle fa inscrivere l’i- poteca in favore della societá. In secondo luogo tre mesi dopo questo atto avvene un altro, l’atto definitivo al quale ae- cenna l’articolo 11, e di cui îa copia autentica serve alla so- cietá di titolo esecutorio contro il mutuatario onde costrin- gerlo, occorrendo, all’adempimento del contratto. Avvi final- menle a compimento del prestito un terzo alto indipendente dalla volontá del mutuatario, ed al quale esso non interviene, la cedola cioè che la societá ha il diritto di emettere per ua valore egnale all’ammontare del prestito.

Quest’ultimo atto ha per precipua essenza di dividere il titolo di credito propriamente dette dal titolo esecuterio ; di staccare questo titolo esecutorio dal pegno ipotecario, facendo di questo pegno medesimo un valore distinte e mobile, che diventa la garanzia degli impegni che la societá assume verso i capitalisti, ai quali rilascia i suoi titoli di credito di cambio di numerario.

La negoziazione di questi titoli somministra alie societá il numerario necessario all’effettuazione di nuovi prestiti; c sic-

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SESSIONE DEL I8SI-RI — Documenti — Vol. IL 122

come questi medesimi prestiti le autorizzano ad emettere nuove cedole, questa negoziazione apre loro un campo infi- nito d’operazioni.

Tale è l’ufficio della cedola fondiaria. Essa è per le societá di credito fondiario ciò che il biglietto è per il Banco, uno strumento di credito, un valore di circolazione. Ma nello stesso modo che il Banco, nel sostitu’re il proprio titolo di eredito a quelli dei privati commercianti, gli ha serbato la stessa natura di questi titoli privati; cosí la societá di credito fondiario intervenendo nelle contrattazioni ipotecarie per so- stiture il proprio titolo di credito ai contratti di muluo dei proprietari di stabili, debbe necessariamente serbare alla cedola fondiaria la natura stessa di questi contratti.

Ora questa natura è di essere un impiego a lunga sca- denza, solidamente assicurato contro la perdita del capitale e degli interessi, e contro le oscillazioni che potrebbero im- primere foro le fluttuazioni del mercato pubblico, ogli eventi politici, Il carattere di questo titolo è di essere anzitutto ac- celto ai capitalisti che ripugnano alle operazioni commer- ciali, e che preferiscono a qualanque speranza di lucro sog- getta ad eventualitá, un tenue frutto solidamente guarentito da una bucna ipoteca. Ciò posto, se l’intervento delle Banche nel eredito commerciale fu di andare tant’oltre nell’acere. scere.il valore circolante del proprio titolo, quanto lo com- portava la natura dei titoli ‘privati che esso doveva surrogare, ne conseguita che le societá di credito fondiario non possono altrimenti procedere. *

Esse quiadi, per avvalorare il proprio fitelo, per impri- mergli la maggiore circolazione di cui è suscettivo, debbono astenersi scrupolosamente da tutto ciò che può destare il meromo dubbio sopra la soliditá della cedola fondiaria, da Lutto ciò che può imprimere a questa cedola il carattere di un titolo commerciale soggelto ad eventualitá, o dargliene l’apparenza, perchè la soliditá dell’impiego e la stabilitá del corso sul mercato pubblico costituiscono la vera natura della

‘cedola, la quale non può essere diversa di quella del titolo

ipotecario, se detta cedola debba ad esso sostituirsi, se debba essere accetta alla classe di capitalisti, alla quale l’ufficio suo la destina.

Ciò non pertanto, essendo necessario anzitutto agevolare fra noi to stabilimento di societá di Credito fondiario, per quanto premesse alla vostra Commissione il togliere di mezzo l’aggiotaggio e tutti gl’inconvenienti inerenti ai premi, éssa rion si decise perda respingerli definitivamente se non quando fu assicurata da uomini competenti fra i promoiori stessi delle societá di Credito fondiario, che non sarebbe’ o@colo ai loro stabilimento il non Golirdate il iii delle cedole

con premi.

Essa concordò coí Governo sopra tutte lé altre’dliposiziohi:

di questo titolo, perchè ja necessitá di assicurare la circola- zione delle cedole fondiarie lo richiedeva, Ciò nullameno non

conviene illudersi: malgrado i privilegi loro concessi; queste.

cedole avranno molta difficoltá o, diremo meglio, richiede- ranno molto tempo prima di acquistare il loro vero valore circolante. Questa considerazione lasciò in forse la Commis.

sione se non sarebbe necessario di aggiungere a questo titolo ‘

alcune altre disposizioni tendenti a viemmraggiormente age- volare questa circolazione. Cosí dal punto in cui, colla sop- pressione dell’articolo % del progetto ministeriale, Ja legge tacerá sul nemero delle societá che potranno essere antoriz-

zate, non sarebbe egli necessario prevedere la molti plicifá DE

di cedole diverse emesse da differenti societá, e quindi andare

incontro ai suoi inconvenienti? Non converrebbe egli il farlo collo stabilire V’uniformitá di