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DOCUMENTI PARLAMENTARI

giorni prima delle loro scadenze, detti interessi, la riscos- sione dei quali si fará nel modo prescritto perla dovuta an- nualitá che sará pagabile sulle somme effettivormente shorsate dalla societá.

Art. 6. Il prestito potrá però effettuarsi sopra stabili gra- vati da prima ipoteca:

1° Per rendita vitalizia o per garanzia di evizione, pur- chè l’ammontare del prestito; addizionato coll’ammontare del prestito dei capitali inscritti, non ecceda la metá del valore dello stabile offerto in ipoteca alla societá;

2° Per nsefritto in comunione con terzi, purchè l’ammon- iare dell’asufrutto, capifalizzato al 8 per cento, addizionato coll’armmontare del prestito, non ecceda la metá del valore dello stabile in conformitá dell’articelo 3,

Art. 7. Ogni mutuatario dovrá presentare alla scadenza dei tre mesi successivi all’iscrizione accesa a favore della societá, un certificato negativo di nuove iscrizioni di privilegi e d’ipo- teche con grado anleriore alle societá, da annettersi alla copia dell’atto di prestito, della quale fará parte integrale.

In difetto di tale presentazione, 0 se altrimenti consti alla societá dell’esistenza di altre inscrizioni con grado anteriore ad essa, il contratto sará come non avvenuto, e, previo risar- cimento delle spese, la societá acconsentirá alla radiazione dell’ipoteca.

Qualora poi il prestito fosse giá effettuato prima della sca- denza dei tre mesi, sará il capitale mutuato immediatamente ed integralmente esigibile, ed il mutuatario, oltre alle pente cui potesse andare soltoposto, ed al rimborso delle spese del-

Patto, soggiacerá al pagamento alla societá del ventesimo del’

capitale mutuato a titolo d’indennitá, —

Art. 8. L’ipeteca nascente dal contratto di mutuo dovrá essere inscritta, a richiesta del notaio che ha ricevuto Patto, fra giorni ciaque dalla data di questo. La copia di delto alto potrá essere autenticata non ostante il difetto d’insinuazione.

Qualora i beni sieno situati fuori della provincia dove se- guí l’atto, it notaio richiederá, nel termine suindicato, il con- servatore delle ipotéche di fare operare l’iscrizione nella provincia dove essi sono situati.

Il termine utile pel notaio, per insinuare l’atto ricevato, non decorre che dal giorno in cui è effettivamente sborsalo il denaro. .

Art. 9. Il conservatere delle ipoteche si astiene dall’in.cori> zione dell’ipoteca, se gli risulti che, dopo l’ultimo stato generale delle iscrizioni da esso rilasciato pell’oggetto del mutuo dalla societá, e che sará unito alle note per l’iscrizione, siano state faite nuove iscrizioni, e ne dá tosto avviso alla societá.

Il conservatore, prima di restituire la copia del contratto presentata per l’iscrizione dell’ipoteca, indicherá sulla mede- sima il registro e la pagina della presa iscrizione, aggiungen- dovi la data e la sua firma.

Art, 10. L’ipoteca acconsentita alla societá prenderá rango dal giorno della sua iscrizione, quand’anche l’ammentare del prestito sia pagato posteriormente.

Le iscrizioni ipotecarie, tanto pei mutui fatti dalla societá, quanto per le ipoteche nelle quali essa fu surrogata, saranno per tutta la durata del prestito dispeusate dalla rinnovazione prescritta dall’articolo 2338 del Codice civile.

Art. 11, La societá, adempito al disposto degli articoli pre- cedenti, pagherá al mutuatario in denaro, e secondo le con- dizioni del contratto, la somma che risulterá non necessaria per essere versata ai creditori anteriormente iscritti in pre- senza del notaio chie rogò l’alto di mutuo, il quale ne fará constare per verbale da unirsi all’atto di mutuo stato presen- tato alla conservazione delle ipoteche.

Art. 12. Le societá di mutuatari, uniformandosi agli arti= coli precedenti, potranno tuttavia effettuare il prestito colri. lascio al mutuatario di cedole fondiarie: ed in tal caso il no- taio enuncierá nell’alto ci mutuo la serie, il numero ed il valore delle medesime.

Le somme però necessarie a soddisfare i creditori antetior- mente inscritti dorranno loro essere pagate in numerario, ed a tale effetto la societá negozierá, per conto del mutuatario, quel quantitavo di cedole fondiarie che sará necessario per siffatta operazione,

Art. 13. Nel caso previsto dall’articolo 4, il mutuatario fará, a proprie spese, giudizialmente intimare ai suoi credi. fori che non hanno una mora stipulata in lero favore, il dif- fidamento che, fra 20 giorni dall’intimazione, accresciati di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, essi abbiano a ri- cevere le somme loro dovete dalla societá nel luogo determi. nalo dall’articolo 41337 del Codice civile. °

Art, 14. Se detti creditori non si presentino, o non accet- tino il pagamento, o non risultino sufficientemente autoriz- zati ad esigere le somme loro dovute, saranno fosto dalla societá versate nella Cassa dei depositi.

Fra otto giorni successivi il mutuatario li fará citare avanti il tribunale competente, il quale in via sommaria ed inappel- labilmente deciderá sulla validitá del deposito.

Art. 15. La sentenza che dichiara valido ii deposito opera, mercé intimazione ai creditori, la liberazione del debitore, ed il subingresso della societá nelle loro iscrizioni.

Art. 16. La copia deli’atto di mutuo vidimata dal conser- vatore delle ipoteche col verbale suddetto rimarrá negli ar- chiyi della societá. Sará restituita al mutuatario dopo la com- piota sua liberazione, e gli servirá di quietanza finale,

Sará restituita al mulatario dopo la compiuta sua libera- zione colla dichiaraziene a tergo dalla direzione della societá — buono per cancellare l’iscrizione — che gli servirá di quietanza finale. Sulla presentazione della medesima otterrá it mutuatario la cancellazione di tulte le iscrizioni prese con- tro di lui a favore della societá.

Art. 17. AI solo oggetto di prestiti dalla societá potranno Ì mutuatari, quando fossero soggetti, per lo stabile che intene dono offrire od hanno dato in ipoteca alla societá, ad ipoteche legali a favore delle loro mogli e nuore, di minori, d’inter- detti, di figli di famiglia, giá inscrilte o che s’inscrivessere nei tre mesi successivi al contratto di mutuo con grado ante ricre alla societá, provvedere alla posposizione di dette ipo teche legali, mediante ricorso al tribunale provinciale,

Art. 18, Tale ricorso dovrá presentarsi al tribunale provia» ciale del domicilio della moglie, delle nuore, dei minori, degli interdelli o dei figli di famiglia, e sará corredato dei seguenti recapili, cioè:

4° Dei Litoli costitutivi delle ipoteche legali da posporre; i

4° Dello stato generale delle iscrizioni che gravitano sui beni del richiedente la pospssizione;

3° Del certificato di catasto di tali beni colla indicazione dei tributi di ogni sorta, onde sono tassati nell’annata cor- rente, se i ruoli delle contribuzioni saranno compilati, o nel- l’annafa precedente se non esisteranno ancora;

4° Dell’estimo giurato di tutti i beni del richiedente la po- sposizione, fatta da tre periti nominati dsi giudice di manda» mento per ogni provincia, nel cui distretto è situala la mag- gior parte di tali beni;

I periti faranno la loro relazione innanzi ai giudici, dai quali saranno nomiaati nel modo prescritto dall’arlicolo 540 del Codice di procedura civile; /

5° Di un certificato spedito dal Consiglio d’amministrazione