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sessione del 1853-54


7° Le sonime che dovranno in ciaseun anno costituire il fondo d'ammoriizzazione;

8° 1 limiti eptro i quali i detentori di cedute potranno chie dore il riscatto e la quota parle del fondo di ammortizzazione che potrà ogni anno imspiegarsi ad appagare siffatte richieste ;

9° Le tasse e le penali, alle quali potranno essore soltopo»

sti i muluateri, ed il modo con cni questi dovranno pagare la tassa crariale lo caso di liberazione anticipata

40, La dotazione del fondo di riserva e di garanzia;

44,1 casi nei quali avrà luogo lo scioglimento della s0- cietà e le condizivai della liquidazione ;

19. Le cauzioni ed altre garanzie da osigersi dai direttori, amministratori ed altri impiegati della società, e la maniera colla quale si procederà alle loro nomina ;

43, Tull i particolari occorrenti per l'inteRiyenza e per Pesecuzione della presente legge, e dei regolamenti d'ammi- nistrazione pubblica che ne emancraono.

Art.72, Ua regolamento organico promulgato per deeroto reale delerminerà

  1. Il modo col quale sarà esercitata da) Governo la sorve»

glianza sulla gestione e la contabilità delle società di credito fondiario, e segnatamente le attribuzioni dei regi commis- sari;

2° 1a pubblicità periodica a darsi allo stato di situazione delle società e delle lora operazioni ;

3° La somma clie ciascuna società dosrà pagare all'erario pubblico in risborso degli stipendi e delle spese dei regi commissari incaricati più specialmente di sopravvegliare al suo andamento;

4° La tariffa particolare degli onorari dovuti agli ufficiali pubblici chiamati a concorrere ni diversi atti cui può dar Tuogo lo stabilimento delle società di credito fondiario;

3° Totti i particolari atti ad assicurare e completare leso= cuzione della presente legge.

Act. 75. Le società di credito fondiario non potranno fare, sotto pena di nullità, altre operazioni fuorchè quelle previ»

ste nella presente leggo.

Art. 7H. Se una società di credito fondiario contravsenisse alle disposizioni della presente legge, degli atatuti e dei re- golamenti; ovvero se non adempisse agli impegni assunti verso isuoi creditori, il Governo potrà sospendere 0 rivocare l'autorizzazione concessa, ovrero provocare ia via giuridica la nomina d'un'araministraziane speciale e provvisoria.

Art, 75, L'autorizzazione dovrà essere rivocata per rogio decreto e dietro il parere del Consigliu di Stato.

L'amministrazione provvisoria sarà nominata dal tribunale provinciale alla richiesta del Ministero pubblico. Essa sarà incaricata di operare le risccssioni, di pagare le somme de- vute e di convocare i soci entro on periodo di tempo non maggiore di tro mesi all'oggetto di deliberare sopra £ prov- vedimenti a preodersi,

Il giudizio sarà esecutorio per provvigione, nonostante quelanque opposizione od appello.

Art. 76. Sarà abrogata qualunque disposizione contraria alia presente legge.



Concessione delle strade ferrate da Alossaudria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento balueario di Acqui.


Progetto di logge presentato alla Camora il 23 gennaio 1854 dai ministri dei lavori pubblici (Paleocapa) e delle finanze (Cavour)

Signori! — Fino dall'epoca in cui furono in Piemonte falli i primordiali studi nell'intento di preordinare un piano di sirado ferrato che ne diffondesse l'utilità a quella maggior parte di territario che fosse possibile dotare di questo mezzo elficacissimo di pronte ed ecosomiche comunicazioni interne € soddisfucesse ad un tempo nel modo più rantaggiozo alle relazioni del nostro cogli Stati vicini, la Commissione che di questi studi venne incaricala, fu unanime nel riconoscere Ja opportunità, 0, diremo quasi, fa necessità di quella linea che, correndo nella pionura compresa fra la sponda destra del Po e le pendici seltentrionali degli Appenvini, congiungesse il sistema interno dello nostre ferruvie con quelle che fia d'al- Jora si preconizzava dover traversare gli Stati di Parma, con- gîungendosì da una parte colla Lombardia e dall'altra col ducata di Modena e quindi cogli Stati pontifici.

Senonchè le grandi e dispendiose opere che doveva innanzi tutto lo altre intraprendere il Governo per assicurare ed af freltare l'esecuzione delle principali linee di strade ferrate che to Stato intendeva costruire a conto € spese dell'erario nazionale ; l'importanza che giustamente si allribuira ed il pensiora che si dara alle due grandi lince del Moncenisio e del Luckmanier, le vicende dei tempi e le condizioni della f- nanza distolsera per alcuni auni dal promuovere questa linca che pure era altamente raccomandata e dagl'interessi spe- ciali di più provincie e ds quelli del commercio di Genova e di tutto la Stato coll'Italia centrale, e che era pure singolar- mente fevorita dalla natura del paese attraversato che non opnoneva difficoltà di arte nè di economia.

Ma quando la priucipale liuea dî strada fercafa da Genoa per Alessandria a Torino era vicina al suo compimento, a- vanzatissima ero quella che da Alessandria volgeva a Mor- tara è Navara, accennando da una parte al lago Maggiore e dall'altra alla Lombardia; quando i vaotaggi delle ferrovie, fatti patesi dalla esperienza, ne rendevano sempre più rivo il desiderio; quando i Governi dell'Italia centrale conveni- vano fra loro per attuarne un vasto sisteata ; quando i} trat- tato di commercio conchiuso dal nostro Stato con quello di Parma garantiva l’agogoata congiunzione, ed era poi susse- guitato da una concessione falta dal duca di alcuno Jinee, una delle quali verrà al nostro confine; quando finalmente l'industria privata, facenvo rapidi progressi autbe fra noi, si volse cop graude energia alle imprese di questo genere, non poteva più femersi che una ferrovia în cui concortevano cusì vantaggiose condizioni ava avesse a trovare chi ne as- sumesse l'impresa col favore del Governo, ma pur sedza ag- gravio delle finanze.

Bd infatti, conusciutasi la disposizione del Governo dei Re a prestare queslo favore, una rinomata dista imprenditrice di simili opere domandava ed otteneva dal Ministero la facoltà di fare gli studi per una linea di strada ferrata che, staccan- dosi da quella che da Genova viene ad Alessandria, e vol.

gendo per Tortona e Voghera alla Stradella, potesse poi, quando che sia, essere prolungata fino 31 confine piacentino per congiungersi quivi appunto colle ferrovie dei ducali e