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documenti parlamentari


Art. 77. Se per cause di guerra il Governo facesse rimuo vere le rotaie ed intercettare in qualunque modo la strada ferrata, né sopporterà egli le spese; ma la compagnia non potrà opporvisi, ne avrà diritto ad alcuna indennità per il sospeso esercizio. Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a spese del Governo,

Art. 78. Il trasporto dei prigionieri e della scorta loro sarà fatto a metà tariffa di terza classe.

I prigionieri saranno posti in vetture cellulari fornite e mantenute dalla superiore amministrazione.

Il trasporto di queste vetture sarà gratuito tanto quando portano i prigionieri, come quando devono, sulla richiesta dell’amministrazione, essere trasportate vuote coi convogli a piccola velocità da un punto all’altro della linea.

Art. 79. La compagnia sarà pure tenuta al trasporto gratuito, nelle vetture di qualunque classe, dei commissari del Governo, degli agenti della dogana, degli ufficiali del telegrafo, degli ingegneri ed altri funzionari incaricati di visite e di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 80. La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre mantenute in buono stato, in guisa che il carreggiamento riesca su di essa in ogni tempo facile e sicuro.

Per tale manutenzione e pelle riparazioni suddette la compagnia rimane soggetta al controllo ed alla sorveglianza dell’amministrazione superiore, la quale farà riconoscere da commissari da essa delegati lo stato della strada e delle sue dipendenze almeno una volta all’anno, e piú volte ove occorra, specialmente, nei casi d’urgenza ed in circostanze straordinarie,

Se la strada ferrata una volta ultimata non sarà costantemente mantenuta in buono stato, vi si provvederà d’ufficio a cura dell’amministrazione, ed a spesa della compagnia concessionaria.

Art, 81. Le spese tutte relative alle visite di collaudazione, tanto parziale che generale, come quelle di sorveglianza sia darante la costruzione che nel tempo dell’esercizio, sono a carico della compagnia, compresi gli onorari dei commissari ed altri ufficiali delegati dall’amministrazione superiore, la quale ne fi:serà l’ammontare da versare anticipatamente per trimestre in una delle casse delle finanze,

§ VIII. — Favori speciali concessi all’impresa.

Art. 82, Le lince di strada ferrata comprese nella presente concessione sono dichiarate opera di pubblica utilità, e quindi sono loro applicate le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi; come altresì le formalità necessarie pella liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l’estrazione delle terre d’imprestito necessarie alla costruzione della strada ferrata, l’occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio, o pei fossi necessari a dare provvisorio sfogo alle acque, e per altri servizi relativi alla costruzione della strada ferrata, fino al compimento di questa; non meno che quelle occupazioni stabili accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d’acqua richieste dalia costruzione della strada ferrata.

Art. 83. Saranno del pari applicate alle linee di strada ferrata concesse le disposizioni dell’editto 8 aprile 1847, del regio decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e pubblica sicurezza attualmente in vigore, o che emanassero in seguito perle strade ferrate dello Stato.

Art. 84. Tutti i contratti ed atti qualanque che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente allimpresa che assumono, e secondo i patti della concessione saranno soggetti al solo diritto fisso d’una lira, e andranno esenli da ogni dirilto proporzionale d’insinuazione,

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o femporaneamente pello stabilimento della strada ferrata o sue dipendenze ed accessori potranno essere estesi nella forma d’un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprenderne vari.

Art, 85. I regoli, cuscinetti, meccanismi, utensili d’ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e meccanismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento della ferrovia ed all’allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un dazio privilegiato d’entrata, quale sarà pei ferri fusi l’ottavo; pei ferri di prima lavorazione il quinto e pei meccanismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalle tariffe vigenti all’epoca dell’introduzione..

Per ottenere questo favore dovranno i concessionari assoggettarsi a intte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. 86. I trasporti dei suddetti maferiali o meccanismi che la compagnia volesse eseguire sulla strada ferrata dello Stato godranno pure d’ana tariffa di favore, cicè della diminuzione del 40 per cento sulle tariffe delle classi a cui appartengono,

Art. 87. Per evitare il caso che materiali provenienti dall’estero e destinati all’armamento ed al compiuto servizio delle linee concesse, trasportati sul sito fossero rifiutati, si concede che l’accettazione loro con quelle norme medesime che furono osservate pella ferrovia di Cunco, possa essere fatta alle fabbriche coll’intervento di un delegato dell’amministrazione superiore.

Art. 88, È accordata alla compagnia la facoltà di mettere in esercizio anticipatamente alcune delle linee che fanno parte di questa concessione, ed anche alcuni tronchi delle lince medesime, a misura che vengono a compimento: queste linee o parte di linea dovranno però subire prima di essere messe in esercizio una collaudazione parziale, la quale non le esenterà dalla collaudazione generale prescritta all’articolo 91 di questa concessione,

Per l’apertura di queste linee o tronchi anticipatamente messi in esercizio basterà che la cempagnia sia provveduta di quella quantità di materiale mobile che Ia Commissione di collaudo giudicherà sufficiente per il limitato servizio corrispondente.

Art. 89, È concesso alla compagnia l’uso delle stazioni di Alessandrife di Novi tanto pei viaggiatori e loro bagagli come per le merci.

La compagnia dovrà però cosfruire a tufle sue spese ed acquistare il fondo occorrente per le rimesse delle sue vetture e delle locomotive in quel sito che sarà riconosciuto il piú conveniente al cumulativo servizio delle due amministrazioni.

La compagnia dovrà inoltre, parimente a sue spese, eseguire quello sviluppo maggiore di binarii che si rendessero necessari anche nell’area delle due stazioni dello Stato, ed ampliare, quanto il suo proprio servizio lo richiederà, le tettoie delle merci dell’amministrazione.

Per l’uso delle due stazioni e per il servizio che dovranno prestare gli agenti regi alla compagnia essa pagherà al Governo un canone annuo di lire 20,000.