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sessione del 1853-54


del Codice di procedura criminale, in quanto sono contrarie alla presente legge, rimangono abrogate o derogate,

Art. 12. Gli instituti dí carità e gli stabilimenti di beneficenza che in forza delle precedenti disposizioni cessano di essere ammessi al beneficio de’ poveri di pieno diritto, e quelli che vi furono ammessi con ispeciali provvedimenti, continueranno a godere della gratuita clientela per le sole cause già incominciate al tempo della promulgazione della presente legge.



Cessione di terreni demaniali alla città di Torino
per la formazione di giardini pubblici.

Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Signori! — Ho l’onore di presentarvi un progetto di legge per l’approvazione d’una convenzione che con scrittura del 23 corrente mese è stata intesa tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla cessione a quest’ultima di terreni demaniali per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino.

Questi terreni demaniali fanno parte, per un quantitativo di metri quadrati 79,383 57 (giornate 20 89), della cascina detta l’Ajrale, su cui vi fu negli scorsi anni il progetto, poscia abbandonato, di erigere uno spedale militare divisionario; e per la superficie di metri 8953 (giornate 2 35) riguardano l’area sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po.

Queste due superficie di terreno demaniale, di cui è cenno agli articoli 1 e 2 della suddetta convenzione 23 gennaio corrente, sono designate nel tipo del cavaliere Promis colle date del 24 giugno 1853 e 19 gennaio 1854; parte delle giornate 20 89, compresa nella cascina Ajrale, già figura al numero 98 della tabella annessa alla legge 8 febbraio 1851, di modo che la sua alienazione trovasi autorizzata dalla legge stessa; la vendita della rimanente cascina è stata autorizzata colla legge 25 maggio 1853.

I motivi onde fu tratto il municipio di Torino ad aspirare all’acquisto dei terreni prementovati riassumonsi nel divisamento di procurare alla ognor crescente di lei popolazione un mezzo di circolazione e di ricreazione, a cui ormai più non bastano i così detti Ripari, e nel commendevole pensiero di procacciare, in questi difficili tempi, del lavoro alla classe povera che potrà così provvedere alla sua sussistenza.

A siffatte considerazioni, meritevoli per se stesse di particolare riguardo, altre aggiungevansi di speciale interesse delle finanze onde indurre le medesime a coltivare e ad assecondare il progetto della città.

Giova infatti ritenere al proposito che coll’operare la vendita alla città stessa dei terreni summentovati per ridurli alla condizione di pubblici giardini, quelli che ancora rimangono al demanio vengono ad ottenere un maggior valore, potendo più facilmente venir destinati ad uso di fabbricazione, sia per la loro vicinanza ad un sito che non mancherà di divenire frequentatissimo, sia anche perchè compresi nel progetto d’ingrandimento della città in quella parte per cui il municipio, in vista dell’attuazione del progettato acquisto, si dispone a fare senza ritardo le pratiche opportune per l’approvazione del relativo piano.

Nè inopportuno tornar sembra il riflesso che, sebbene sia è presumersi che, vendendo all’asta pubblica in distinti lotti tutti i terreni consistenti nel podere l’Ajrale, sarebbesi potuto ricavare dalla parte del podere stesso cadente nella cessione colla città progettata qualche maggior prezzo, non si può tuttavia disconoscere che, per giungere all’alienazione della totalità di detto podere richiederebbesi un tempo anzi che no protratto, per cui le finanze sarebbero mai riescite ad incassare, anche in un discreto termine, la somma che la città di Torino corrisponderà in parte subito ed in parte fra due anni avvenire.

Arroge che nell’attuale condizione anormale dei tempi, e ritenuto eziandio il gran numero di fabbriche tanto di recente ultimazione, quanto di quelle tuttora in via di compimento, sarebbe riescito assai difficile alle finanze di vendere un quantitativo di terreno assai rilevante, come è quello della cui cessione si tratta e quello che resta di disponibile al demanio, nel cui interesse ed all’oggetto che nulla venga ad incagliarne la vendita, si è introdotto nell’articolo 1 di detta convenzione la condizione che la città non possa per lo spazio di dieci anni destinare ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di casini da spettacolo, caffè e simili, la porzione di della cascina Ajrale che si tratta di cederle,

Il prezzo pertanto di lire 550,000 fissato per il quantitativo del terreno da cedersi alla città si presenta, a fronte delle premesse circostanze, assai equo nell’interesse delle finanze, alle quali in questa occasione, ed in aggiunta al prementovato correspettivo, la città fa cessione (articolo 5 della convenzione) del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, terreno questo che torna indispensabile al Governo per l’ingrandimento di detto scalo, la cui ristrettezza attuale non sta più in rapporto colle esigenze dello scalo stesso.

Nella fiducia d’aver con questi brevi cenni dimostrato la convenienza che presenta alle finanze la convenzione di cui si tratta, io vi prego, o signori, di accordarmi la vostra approvazione dichiarando d’urgenza il relativo progetto di legge mentre, come prima sia questo sanzionato da tutti i poteri dello Stato, è intenzione del municipio di far porre mano alle opere per la formazione dei giardini pubblici onde venire con tal mezzo in sollievo della classe indigente.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 23 gennaio 1854 seguìta fra le finanze dello Stato e la città di Torino, in virtù della quale le finanze cedono alla città una porzione dei terreni della cascina demaniale detta l’Ajrale, regione del Valentino presso Torino, del quantitativo di metri settantanove mila trecento ottantatrè e centimetri cinquantasette (giornate 20, tavole 89), nonchè l’area demaniale sita fra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, di metri ottomila novecento cinquantatrè (giornate 2 55), mediante il corrispettivo per parte di detta città alle finanze di lire cinquecento cinquanta mila e la cessione del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, chiuso dal perimetro colle lettere L, N, E, M, di cui nel piano Maus del 28 ottobre 1853.

Questa convenzione verrà ridotta in atto pubblico.

Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.

CONVENZIONE.

L’anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro, ed al ventitrè del mese di gennaio, in Torino, alle ore nove di sera, ed in una sala del Ministero di finanze.