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documenti parlamentari

Il Governo si riserva la facoltà di collocare e di esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la sua corrispondenza officiale e per gli usi del commercio.

Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, il Governo potrà valersi senza pagamento di tassa del telegrafo della società pei soli dispacci ufficiali di servizio, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Gli ufficiali telegrafici per l’esercizio dei fili della società verranno scelti da lei, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo dei giovani che hanno fatto il corso e subito gli esami di telegrafia elettrica lodevolmente,

Art. 20. I concessionari non potranno dar mano ai lavori nè procedere ad alcuna espropriazione dei terreni, se entro tre mesi dalla data della legge di concessione non avranno dato una cauzione al Governo per la somma di lire 500,000 (cinquecento mila) da depositarsi in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè in Buoni del Tesoro o in inscrizioni di rendite al cinque per cento (al valor nominale) od al tre per cento (corso di emissione) per l’esatto adempimento degli obblighi da essi assunti in dipendenza della concessione,

Non adempiendosi all’obbligo di questa cauzione nel termine suindicato, la concessione s’intenderà come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.

Art. 21. Tale cauzione sarà restituita sulla domanda dei concessionari in quattro rate di lire 125,000 caduna appena che i medesimi facciano constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti o di materiale accettato dalla regia amministrazione pel doppio almeno di ciascheduna rata da restituirsi.

Per lavori eseguiti s’intenderanno esclusivamente quelli che sono incorporati al suolo,

Art. 22. I lavori di costruzione della strada saranno intrapresi non più tardi di tre mesi a datare dalla legge di concessione.

Se, trascorso questo termine, i lavori non si troveranno attuati almeno con uno sviluppo e con una forza proporzionale al tempo concesso per compiere l’opera, i concessionari perderanno ii montare della cauzione prestata, di cui all’articolo 20.

Art. 23. Entro il termine dei diciotto mesi, di cui all’articolo 1, la strada dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti e pienamente corredata di tutto il materiale fisso, delle mobilie ed arredi delle stazioni, delle case cantoniere e caselli di guardia, in guisa che nulla manchi a poter essere immediatamente aperta all’esercizio. Qualora alla scadenza di detto termine i concessionari non abbiano dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni, senza che abbiano fatto constare di legittime cause d’impedimento, saranno ai medesimi applicate le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del capitolato della ferrovia di Savigliano, ora Cuneo, approvato colla legge 9 luglio 1850.

Art. 24. Il Governo sorveglierà la buona esecuzione delle opere per mezzo di un commissario tecnico.

Quando la costruzione della strada non sia intrapresa che dopo la costituzione della società anonima di cui all’articolo 51, questa sorveglianza si limiterà a quelle generali ispezioni fatte dal commissario stesso, con qualche assistenza, ove sia necessaria, che valgano ad assicurare lo adempimento delle condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal presente capitolato.

Ma, se i lavori fossero intrapresi dai concessionari prima della costituzione della società suddetta e potesse quindi per alcun tempo restar priva la esecuzione della strada d’una sorveglianza di dettaglio regolarmente ordinata, il commissario tecnico governativo assumerà anche la detta sorveglianza di dettaglio e gli sarà quindi concesso il personale d’assistenza che a questo fine l’amministrazione superiore riconoscerà necessario.

Art. 25. Saranno applicate alla presente concessione le disposizioni di cui agli articoli 28, 30, 31, 32, 35, 34 e 35 del succitato capitolato di concessione della ferrovia di Savigliano, approvato con legge 9 luglio 1850.

Art. 26. Nessuna macchina di locomozione, vettura, carro o vagone pel trasporto dei viaggiatori, bestiame o merci, sarà messa in servizio se non è prima approvata da una Commissione nominata dall’amministrazione superiore,

Art. 27. Le macchine ed altri veicoli che in occasione di visite od altrimenti venissero dai commissari del Governo riconosciuti in stato di degradazione pericolosa, dovranno tosto essere posti fuori di servizio.

Art. 28. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e verrà stabilita in proporzione di superficie e della quota d’imposta che i terreni pagavano antecedentemente. I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, ed i concessionari dovranno egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Art. 29. La strada ferrata da Santhià a Biella è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi sono alla medesima applicate, le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l’occupazione temporanea dei terreni occorrenti alla costruzione di strade laterali provvisorie per la condotta dei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale, sino al compimento dei lavori di questa, non meno che quelle stabili occupazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo stabilimento o per variazioni di comunicazioni soppresse, o per mutazioni di corsi d’acqua o di scoli richieste dalla nuova costruzione della strada ferrata,

Art. 30. Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni dell’editto 8 aprile 1847 del regio decreto 2 agosto 1848, nonché le leggi e regolamenti di polizia e pubblica sicurezza già in vigore, o che poi emanassero per le strade ferrate dello Stato.

Art. 54. Tutti i contratti ed atti qualsiensi che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all’impresa che assumono e secondo le condizioni della concessione, saranno soggetti al solo diritto fisso, e perciò esenti da ogni diritto proporzionale d’insinuazione.

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente per lo stabilimento della strada ferrata, potranno essere estesi nella forma di un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprendere varie cessioni

Art. 32. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili e ferramenti lavorati d’ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento della ferrovia ed allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un diritto proprio d’entrata, quale sarà pei ferri fusi l’ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei macchinismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalla tariffa vigente all’epoca della introduzione.