Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/230

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‘superarono di gran lunga ogni concepita speranza; ed è ben con lieto animo che io il dico, perchè un siffatto risultate, se è di buon augurio per le finanze nostre, assai piú lo è perle interne condizioni del paese, siccome non dubbia prova del suo morale e civile progresso,

Questa legge, attagliata alle esigenze nostre, ha però qual- che difetto in alcune parziali sue disposizioni, che dall’espe- rienza di tre anni ci furono dimostrate non troppo corrispon- dere al concetto che cene eravamo formato allorchè ci siamo indotti ad adottarle. Si desiderarono nella legge quelle age- volezze che punto non alterassero il servizio postale, nè si vollero gravezze che, cadendo sulla stesso servizio, riuscis- sero di disagio o di danno al pubblico. Quindi è che, mancato Pintento o per deficienza .0 per incoerenza di analoghe pre- scrizioni, ne viene al Governo, che sorveglia al buon anda- mento delle amministrazioni, l’obbligo di apportarvi il ne- cessario riparo.

L’articolo 2 della legge parla delle lettere giunte a destino, e non fa alcun cenno di quelle non poche le quali sono rido- wandate dai mittenti.

A prima giunta il silenzio sembra giustificato dalla consi- derazione che le lettere non dovrebbero essere postali se non quando avessero avuto il naturale loro corso; ma se ci facciamo a riflettere che la tassa sulle corrispondenze s’im- pone anche per rifusione delle spese che dal loro movimento sul Governo ricadono, che il restituire una lettera, gettata nella buca, è di un vero dispendio per carta, per istampe e pel personale che visi applica, stante fe molteplici ed intri- cate forigalitá che vi si vogliono di ricerche, di ricognizioni, di processi verbali, ecc., e che infine l’essere gratuita la re- stituzione di queste lettere è causa che frequentemente se ne addimandino con vera perdita di tempo oltremodo prezioso al servizio, noi ci convinceremo della ragionevolezza ed uti- litá d’assoggettare anche queste lettere ad una fassa, siccome quella che può servir di compenso a quanio Pamministra- zione deve aggiungere di fatica e di spesa riguardo alle me- desime.

L’articolo 8 determina il peso delle lettere e distingue con ampia larghezza la lettera semplice da quella di peso esua pro» gressione; questa scala che venne ammessa onde semplificare la progressione del peso, diminuenione i gradi nella pratica, non presentò neppure quelle agevolezze d’operazioni postali che si speravano : inutile perciò pel maneggio delle lettere, ed irrazionale nel suo disposto, è mestieri che la scala della progressione del peso abbia a conciliarsi colla giustizia e colle esigenze del servizio, attesochè nello stato altuale una lettera è semplice al peso di selle grammi e cinque deci. grammi; ma al piú piccolo aumento viene tassata al pari di una lettera di quasi triplo peso, cioè di venti grammi, e la quadrupla tassa colpisce la lettera di soli grammi vent’uno non altrimenti che quella di grammi sessanta.

La nuova scala che vi si propone, o signori, è stabilita su piú regolari proporzioni, ravvicina le cifre delle varie cate- gorie ed agevola la formazione dei pieghi per modo che la tassa diminuisca progressivamente col crescere del peso,

L’articolo 9 della legge determina che Ie lettere da o per l’estero, oltre la tassa interna, abbiano ad andar soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Con questa disposizione si è voluto distinguere astratta- mente le tasse che colpiscono tali lettere, onde dimostrare che le medesime si partono iu due diritti, cioè quelli per la percorrenza estera, e quelli per l’interno ; ma V’artiealo cosí concepito lascia un forte dubbio se le due tasse debbansi di-

stintamente pagare, 0, per meglio dire, se la tassa interna sia sempre obbligatoria oltre la estera, laddove il vero si è che, esistendo convenzioni, le due tasse assieme si confondono, e non esistendovene, la tassa interna è la sola che vien pagata in paese.

Oltre alla maggior chiarezza di redazione che si consegni. rebbe mercè an’analaga correzione dell’arlicolo, è necessario di riempire pure la lacuna nel medesimo esistente, giacchè nell’attuale sua forma esso non comprende che il caso in cui Jo scambio delle corrispondenze vien regolato dalle conven- zioni postali. È ben vero che radamente avviene che Governi limitrofi od intermedi non si accordino sulle basi d’un reci- proco ed amichevole trattamento epistolare, essendo univer- salmente ricunoscinti i benefizi economic: e morali che deri- vano; ma potendo pure accadere per istraordinarie canse che non vi siano convenzioni, 0 che queste, toccato il loro termine, non siano rinnovate, converrebbe che il Governo avesse nelle mani il mezzo appropriato ed istantaneo onde cosfringere ad un accordo quelle potenze che vi si ritraes- sero.

Questo mezzo altrettanto facile quanto efficace, si presenta appuoto nella facoltá d’imporre maggiori tasse sulle lettere; ma siccome il medesimo sta nella competenza del potere le- gislativo, poichè trattasi di stabilire un’imposta, il Ministero nell’impossibilitá d’indicare con precisione quale dovrebbe essere la tassa, variando questa col variare delle circostanze e dei paesi con cui nasce dissenso, ha creduto di ricorrere ad un temperamento mercé il quale questa facoltá sia ristretta a determinati limiti.

L’articolo 14 tratta del valore dei francobolli, e prescrive che, quando questo non corrisponda alla tassa devoluta per le lettere, debba il suo compimento essere posto a carico dei destinatari; diversa è la norma che si segue colle corrispon- denze all’estero, per le quali, onde evitare incagli di conta- bilitá, fu e viene nelle convenzioni stipulato che vada per- duto quel francobollo il cui montare non raggiunge la tota- litá’della tassa delia lettera.

Questa disposizione, che diventa legislativa stante la pre- sentazione e l’accettazione per opera del Parlamento di trat- tati postali, sarebbe opportuno fosse anche introdotta nella legge generale della tariffa a scanso di qualsiasi equivoco.0 mala interpretazione.

Coll’articolo 20 viene determinata la lassa sulle circolari a stampa, avvisi di nascita, di matrimonio, ecc.

Alia promulgazione della legge questa tassa mosse vive e replicate querele sia per la sua elevaiezza, sia perchè ia me- desima ben di leggieri viene ragguagliata al valore di una lettera, se lo stampato conliene, oltre fa firma, altra quat siasi parola di scritto a mano, Nella Camera stessa se ne fe- cero rappresentanze come di una disposizione gravosa al pubblico ed avversa a quei principii di libertá e di larghezza che la legge inspiravano.

Proponeva il Governo la tassa di centesimi 8 per le circo- lari a stampa, avvisi, ecc., quando affrancati; e la fassa di centesimi 10 se geltate semplicemente nella buca; nella di- scussione parlamentare si volle vedere una similitudine fra le circolari e le lettere, e considerando che queste non go- dono della tassa di centesimi 3, se non allora qnando sono distribuite nello stesso circondario d’origine, sié ereduto che un eguale trattamento dovesse farsi alle circolari di cui sopra.

La differenza però è rilevantissima a questo riguardo sia per la natura di essi stampati, sia pel modo con cui sono consegnati alla posta, come lo prova l’obbligo che s’imponeva dell’alfrancagiento per godere della iassa di favore, dal che