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| SESSIONE DEL 1858. 54

Art. 88. 1 professori delle Universitá potranno essere chia- mati a dare, ciascuno nell’ordine dei suoi studi, corsi rego- lari negli stabilimenti superiori d’istruzione secondaria o di istruzione tecnica istituiti da questa legge.

Essi avranno diritto ad un’indennitá annuale, ma non vi assumeranno. mai la qualitá di professori addetti a questi sta- bilimenti.

Sezione II, — Dei dottori aggregati.

Art. 89, La qualitá di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse facoltá.

Art. 90. Per essere ammessi al coneorso di aggregazione in una facoltá conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in pos- sesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea.

L’estimazione di tali titoli sará fatta, salvo ricorso alla de- putazione sopra gli studi universitari, dal Consiglio delle facoltá,

Art. 91. Vi sará un concorso almeno per ogni anno in cia- scuna facoltá, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto di un concorso.

Il numero però dei candidati che in ogni concorso po- tranno essere promossi all’aggregazione, non eccederá mai quello di due. |

Art. 92, Per l’aggregazione però alle varie facoltá di filo- sofia e di lettere, in coerenza al disposto dell’articolo 89, i concorsi si apriranno solo nell’Universitá di Torino e nel- l’istituto universitario di Ciamberí, per l’aggregazione alla facoltá che vi è stabilita,

Dopo il concorso, i candidati ammessi all’aggregazione per la filosofia o per le lettere nell’Universitá di Torino, dichia- reranho l’Universitá cui vogliono essere ascritti.

Art. 93. I concorsi avranno luogo colla maggior pubblicitá che possono comportare per esperimenti orali 0 per esperi- menti scritti, dinanzi a Commissioni istituite tutti gli anni per ognuna delle diverse materie intorno alle quali saranno aperti i concorsi.

Art. 9". Ciascuna di queste Commissioni sará composta del |

preside della rispettiva facoltá, il quale ne avrá la presidenza, del professore erdinario o straordinario al quale è affidato l’insegnamento della materia del concorso, di tre membri scelti nel suo seno dall’intiera facoltá, e di quatfro altri membri scelti dal ministro o nel corpo accademico, o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio.

Nelle facoltá dove la stessa maferia è affidata a piú pro- fessori, ciascuno di essi sará chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite,

Art. 95. A queste Commissioni spetterá l’apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei di- versi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra definitiva- mente, nei limiti prescritti nell’alinea dell’articolo 91 la promozione di coloro che si saranno chiariti piú idonei.

Art. 96. Non perianto la qualitá di dottore aggregato potrá senz’altro essere conferita dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse facoltá agli uomini cui può essere, a termini degli articoli 79 e 80, conferita quella di professore ordinario senza concorso.

Art. 97. I dottori aggregati suppliscono, in caso di tempo» rario impedimento, i professori per gl’insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricali, fanno parte delle Com- missioni istituite per gli esami speciali e generali, e sono

chiamati ad argomentare nell’ultimo esperimento di laurea.

Art. 98. Essi non hanno stipendio fisso, ma sono loro as- segnate tanto per l’ufficio prestato nel supplire i professori, quanto per le alire funzioni accademiche cui possono essere chiamati ad esercitare, convenienti indennitá.

Art. 99. La deputazione sopra gli studi superiori deciderá alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al ministro, sele indencitá da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati,

Tali indennitá non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il professore è impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 1400. Per ciò che concerne il diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni fra i dottori aggregati sono attual- mente in possesso, si osserverá quanto è disposto all’articolo $6 in favore dei professori che si trovano, relativamente ai loro stipendi, in una analoga condizione.

Capo IV. — Dei professori straordinari.

Art, 101, E professori straordinari sono nominati dal mi- nistro per dare nelle diverse facoltá una parte degl’insegna- menti ordinari o per darvi gl’insegnamenti accessori o spe- ciali,

Questi professori saranno scelti fra i dottori aggregati, nè si potrá derogare a questa regola che in favore delle per- sone contemplate agli articoli 76 e 80 ed in favore di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno ve- nute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare,

Art. 402.1 professori straordinari cessano d’uffizio col fi- nire dei corsi di cui furono incaricati, e non possono ripren- derlo che per nuova nomina,

Art. 103. Il loro numero in ciascuna facoltá. sará limitato da quello dei professori ordinari che vi sono addetti e da quello degli insegnamenti, che in coerenza dell’articolo 70 vi possono essere dali a titolo ufficiale.

Nelle facoltá però dove vi ha ordinariamente un gran nu- mero di studenti, quello dei professori straordinari potrá es- sere aumentato in ragione degl’insegnamenti che secondo i casi si crederá opportuno di dividere o duplicare,

Art, 104, Lo stipendio dei professori straordinari non potrá eccedere i sette decîmi di quello che è assegnato per le siesse funzioni ai professori ordinari.

L’ammoniare degli stipendi ai professori straordinari verrá fissato annualmente nel bilancio preventivo delle diverse Universitá.

Caro V. — Degl’insegnanti a titolo privato.

Art. 108. 1 professori ordinari ed i professori straordinari oltre l’insegnamento che loro è officialmente affidato, po- tranno dare nelle facoltá a cui sono addetti, corsi privati sopra tutfe le materie che vi si insegnano o shlie materie affini. Nessuno di essi però potrá ripetere a titolo privato l’insegnamento che dá a titolo pubblico.

I dottori aggregati possono egualmente dare ciascuno gli insegnamenti che sono nel programma ufficiale delle rispet- tive facoltá, o che a questi insegnamenti ufficiali si attengono,

Art. 106. I professori ordinari e straordinari edi dottori aggregati che intendono di usare della facoltá che loro è ac- cordata rell’articolo precedente, presenteranno i loro pro- grammi alla deputazione sopra gli studi superiori, approvati i quali stará al rettore dell’Universitá di designare i giorni, le ore ed il locale in cui l’insegnamento dovrá essere dato.