Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/342

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istituiti, sia che si consideri sotto l’aspetto accademico in or- dine alle diverse categorie d’insegnanti e di studenti che la compongono.

Art. 154. Egli mantiene, nelle condizioni che loro sono faife dalla legge e dai regolamenti, le autoritá e gli ufficiali che sono preposti alle diverse facoltá ed agli stabilimenti che sono annessi all’Universitá.

A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso alla deputazione sopra gli studi superiori od al ministro.

Art. 155, Vigila sopra tutti gl’insegnanti in generale. In- forma il ministro intorno al modo con cui ciascuno di essi attende al disimpegno dei propri doveri accademici.

Fa, ove occorra, le ammonizioni officiali che la trasgres. sione di questi doveri può rendere necessaria, e ordina che ne sia steso l’atto in apposito registro.

Art. 156. Vigila egualmente sopra tutta la scolaresca, chiede ai presidi delle rispettive facoltá, e, ove accada, ai membri del corpo accademico, informazioni intorno ai pro- gressi delle diverse classi di studenti, all’ordine dei loro studi ed alla loro diligenza.

Promove in tutti gli stabilimenti universitari l’osservanza della disciplina scolastica.

Conferma, o, secondo i casî, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizi disciplinari che, in via di ricorso, sono portati dinanzi a lui.

Designa al ministro, per gli opportuni riguardi, gli stu- denti che si saranno distinti per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. 157. Fa annualmente alla deputazione sopra gli studi superiori una relazione intorno alle condizioni dell’insegna- mento ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle diverse facoltá, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell’Universitá.

Art. 158. Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi formati relativamente alle immatricola. zioni, alle iscrizioni, ai corsi ed all’ammessione agli esami. Pronunzia egualmente, salvo ricorso al ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 159, Dá i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse facoltá, come altresí le pa- teati ed i brevetti che si acquistano nelle medesime,

Art. 160. Veglia alla conservazione delle fabbriche, delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi che sono annessi all’Universitá. “Art. 161, Convoca il corpo accademico, ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennitá.

Art. 162. Nelle diverse sue funzioni il rettore è assistito da un vice-rettore, il quale lo surrogherá altresí nei casi di impedimento, e da un consultore legale nominati dal Re, il primo fra i professori effettivi della Universitá, il secondo fra i dottori aggregati alla facoltá di giurisprudenza della mede- sima.

Le funzioni di quest’ultimo ufficiale sono incompatibili con quelle dell’insegnamento.

Neil’Universitá di Torino sará inoltre un consultore legale aggiunto nominato dal Re nella stessa categoria in cui vuol essere scelto il consultore principale.

Art. 1653. L’assistenza del vice-rettore, fuori dei casi in cui surraga il rettore, e quella del consultore legale, non si spiegherá che per voti consultivi,

I casi in cui il rettore dovrá richiedere tali voti e le fun- zioni ordinarie ed eventuali di questi due ufficiali saranno determinate in via regolamentare.

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. IL. ii

Art. 164. Presso il rettore sará un segretario di nomina regia col titolo di segretario dell’Universitá.

Egli eserciterá pure queste funzioni nelle adunanze even> tuali del corpo accademico.

Art. 165. Tutti gli ufficiali ed impiegati dell’Universitá, come altresí tutti i membri del corpo accademico, ciascuno nell’ordine del proprio ufficio, sull’invito de! rettore, e sotto la sua direzione, concorrono con lui nell’esercizio dell’auto- ritá che al titolo primo di questa legge gli è attribuita sopra le scuole universitarie che sono stabilite nel seno del suo di- stretto.

Sezione IL. — Dei presidi e dei Consigli delle facoltá.

Art. 166. I presidi delle facoltá sono nominati dal Re sopra terna presentata dalle rispettive facoltá. Stanno in uffizio tre anni, e sono rieleggibili.

Essi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle facoltá cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l’autoritá che questi esercita nell’intiera Uni- versitá.

Convocana le facoltá, ne presiedono Ie adunanze e le pre- cedono nelle pubbliche solennitá.

Art. 167. I Consigli delle facoltá sono composti ciascuno dei professori ordinari delle facoltá e di tre dottori aggregati eletti nel suo seno da tutta la facoltá.

Questi ultimi non staranno in uffizio che tre anni, ne uscirá uno ogni anno e saranno rieleggibili. La sorte deciderá quale avrá ad uscire d’uffizio nel primo e quale nel secondo anno.

La presidenza del Consiglio appartiene al preside della facoltá.

Art. 168. A questi Consigli spetta la direzione accademica e disciplinaria delle facoltá.

Epperò ciascuno di essi :

Delibera intorno alla ripartizione dell’insegnamento fra le diverse cattedre ed interno ai programmi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito, e sottopone le sue deliberazioni in proposito alla depufazione sopra gli studi superiori;

Conosce dei falli che importano contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed ap- plica, dopo aver sentiti gl’incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che, a norma dell’articolo 147, sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina ;

Fa annualmente, dopo aver convocato a questo fine l’in- tiera facoltá, una relazione alla deputazione sopra gli studi superiori intorno allo stato dell’insegnamento e della disci- plina, ed intorno alle provvisioni che crederá necessarie pel migliore andamento degli studi nelle facoltá.

Art, 169. Sull’invito del ministro, o delle deputazioni pre- poste ai tre rami della pubblica istruzione, o del rettore, ognuno di essi prepara i progetti di regolamento e le istru- zioni regolamentarie relative alla sua facoltá, e dá tutti i pareri che, secondo l’ordine della propria competenza acca- demica, possono essergli richiesti.

Art, 170. Presso ciascuno di questi Consigli è un segretario di nomina ministeriale, il quale eserciterá inoltre le sue fun- zioni e nell’aflizio del preside e nelle adananze della facoltá. Per essere chiamato a queste funzioni bisogna aver ottenuta la laurea che si conferisce nella facoltá medesima.

Sezione III. — Del rettore e degli altri ufficiali preposti all’istituto universitario di Ciamberá.

Art, 471. Nell’istituto universitario di Ciamberí sará un rettore nominato dal Re nelle categorie in cui vogliono €s-