Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/37

Da Wikisource.

Er... .-_=rr=»o:e=- -7- -=-- YVYWO_ __—— e —_————+——

— 837 —

N LE LO nl sti sa celro dle lele ne "i i I Re eroe eee]

SESSIONE DEL 1853-54

== II

Art. 44, I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le con- travvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente :

Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche ;

Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liherazioni;

I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla societá.

Art. 42. S’incorrono tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati od inserti in un solo atto.

Si incorrono del pari tante pene pecuniarie quante sono Îe dististe contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto 0 scritto.

Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, Io- candieri, pesatori e generalmente tutti coloro che devono te- nere libri e registri bollati, nonchè i notai, segretari, causi- dici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dare visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che que- sti loro indicheranno.

Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ri- tenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assi- sterá il giudice del mandamento od il suo luogotenente, od in difetto il sindaco 0 vice-sindaco.

Art. Uli. Per le contravvenzioni alle disposizioni dela pre- sente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gli insinuatori, gli ar- chivisti, i notai e tutti coloro che contravvenissero all’arti- colo 43;

2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;

3° Di lire 20 gli uscieri;

4° Di lire 10i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;

5° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle loca- zioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio qualunque ne sia l’ammontare, le societá, banche, stabilimenti, negozianti o privati;

  • Rignardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se

la contravvenzione deriva dall’impiego di una carta munita d’un bolto portante un dritto inferiore a quello che iu ragione di somma sarebbe dovuto, la pena peeuniaria verrá limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sará stato pagato;

6° Di lire 80 i distributori di carta bollata non autorizzati;

7° Di lire 400 i medesimi distributori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta boltata in ambi i casi;

8° Di lire 25 qualunque altro contravventore,

Art. 45. L’azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque auni dal gioruo della commessa conirav- venzione.

Non ostante tale prescrizione non si potrá far uso dei re- lativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecubiarie incorse, salvo dopo ecorsa la prescrizione d’anni 30; trascorso questo termine si pa- gherá soltanto il diritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si 08- serverá il disposto dell’articolo 157 del Codice penale.

Art. 46, Colui che avrá contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrá scientemente fatto uso delle filigrane 0 bolli coitraffatti, sará punito colla re- clusione.

Sará punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato

le vere filigrane ed i veri bolli ne avrá fatto uso a danno dello Stato. i :

Art, 47. Chi scientemente avrá fatto smercio della carta di cui all’articolo precedente, sará punito col carcere e potrá anche esserlo colla reclusione, secondo la gravitá dei casi.

Sará punito col carcere chi avrá scientemente fatto uso di tal carta. -

Art, 48. Sará punito col carcere chi scientemente avrá ri- tenuto in casa le filigrane o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrá scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sará punito, secondo la gravitá dei casi, con multa 0 col carcere. i

Disposizione eccezionale.

Art. 49. Le istituzioni di credito autorizzate ad emeltere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di cinquanta centesimi per ogni lire 1000 della loro circolazione, media ragguagliata sopra quella dell’anno precedente.

Questo sborso si fará per semestre.

Disposizione generale.

Art. 50. Sono abrogati il regio editto 3 marzo 1830, e le regie patenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrá questa in vigore contemporafieamente al Codice di procedura civile.

Fino a tale epoca continueranno ad osservarsi la legge del 22 giugno 1850 e le altre leggi sul bollo attualmente vigenti. i

Le consegne delle successioni continueranno a farsi in carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio, qualunque sia la dimensione.

Relazione fatta al Senato V°8 luglio 1854 dalla Com- missione permanente di finanze ; Marioni, relatore.

Sienori ! — L’imposta della carta bollata, come è noto, e« siste fra noi da quasi due secoli, e per la di lei natura meno sensibile e di facile eseguimento soggiacque piú particolar- mente negli ultimi anni a diverse modificazioni, sempre con aumento di prodotto; era questo nel 1833 di lire 1,673,559, e riordinato il balzello con reale editto del $ marzo 1836 ol- trepassò per piú anni la media di due milioni, sinchè essen- dosi colla legge dei 22 giugno 1850 accresciuto di ’un terzo il prezzo delia carta bullata ed i diritti per l’applicazione del

. bolo straordinario, 0 visto per bollo, e date varie disposi-

zioni segnatamente riguardo all’uso della carta con boilo per gli affari di commercio e per fe scritture private portanti ob- bligazioni di pagare somme di danaro, la riscossione ascese nel 1850 a lire 2,830,814 17; nel A85L a 3,643 850 67; nel 1852 a 4,061,578 26, e nel 1833 a 3,993.159 54, compreso quanto ai tre ultimi anni quelia della Sardegna.

Penoso ufficio è ora quello della vostra Commissione di do- vervi proporre l’approvazione di un progetto di nuovo accre- scimento di tale tributo, reso pur troppo non solo necessario, ma indispensabile per la triste condizione in cui trovansi le finanze, nè fa mestieri dimostrarlo. Fosse questo almeno l’ul- timo dei balzelli che in meno d’un lustro si sono creati od aumentati per giungere una volta al pareggio dell’attivo col