Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/39

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titoli separati le disposizioni speciali per ciascun ramo, col rinvio alla rispettiva tariffa. -

Richiedendo l’ordine e la chiarezza, che questo progetto, almeno nei punti principali, sia esaminato partitamente per ciascun ramo di prodotto, converrá in primo.luogo discor- rere di quello che rignarda l’insinuazione degli atti.

Due sole qualitá di diritti seno state conservate: il pro- porzionale ed il fisso; e sonosi quindi eliminati il diritto fisso graduale e quello di tabellione; l’uno perchè del tutto eccezionale e contrario all’uguagiianza del contributo, lal- tro perchè non piú rispondente al primitivo suo scopo.

La guotitá del diritto properzionale per le traslazioni di beni immobili è stata portata a lire B per cento, e per le altre mutazicai o convenzioni in ragione della metá, del quarto e dell’ottavo di tale maggior diritto, secondo le pro- porzioni adottate nella tariffa del 1816,

Nel fissare la quotitá del diritto proporzionale d’insinua- zione a lire 3 per cento si ebbe in mira di comprendere in esso il diritto che, a termini det $ 2 della tabella annessa al regio editto 16 luglio 1822, è dovuto per la trascrizione ipotecaria degli atti trasiativi di proprietá; per modo che quest’ultima formalitá. venendo richiesta, abbia quind’in- nanzi ad eseguirsi senza pagamente d’aliro diritto, tranne quello relativa al bollo dei registri ed al diritto d’uffizio do- vuto al conservatore. È

Ove si rifletta che Pattnale diritto proporzionale d’insi- nuazione degli atti traslativi di proprietá immobiliaria ri- leva giá a lire 3 60 per cento, pare nop si presenti eccessi- vamente gravoso l’eumento allo stesso diritto di lire 1 40 per cento che si propone onde trovare un compenso alla perdita dei diritti che verrebbero soppressi, quali sono il diritto fisso graduale, quelîo di tabellione e quello di tra- scrizione ipotecaria attualmente stabilito in centesimi 50 per ogni 100 lire,

I diritti fissi sono stati in parte conservati nei limiti delle tariffe attualmente in vigore, tranne alcnni Hevissimi au- menti che si credettero opporteni per toglieréè le frazioni di lire ; in altra parte poi vennero piú 6 meno aumentati in ra- gione della natura degli atti riflettenti la classe piú o meno doviziosa dei cittadini.

Gli atti di divisione, per esempio, i quali, considerati come semplicemente assegnativi, non sono suscettibili di tassa proporzionale, verrebbero colpiti di due diverse quo- titá di diritto fisso: l’una cioè di lire 10, quando la sosianza divisibile eccede il valore di lire 8000; Valtra di lire 3 per la divisione di sostanze di valore inferiore,

Per gli atti di questa specie ora si perceve indistintamente un diritto fisso, che con quello di tabellione rileva a tire 6 06, per cui, adottandosi la distinzione suddivisata, l’erario avrebbe un vantaggio sulle divisioni di maggior valore, il quale sarebbe però contrabbilanciato dalla perdita su quelle di minor valore.

I cambiamenti avvenuti nella patria legislazione dopo l’e- manazione della tariffa del 1846 originarono una serie d’atti che in questa non erano preveduti ; e nel progetto di cui si tratta tali nuovi atti sono stati contemplati e classificati in modo che riescir debba meno dubbiosa l’applicazione dei re- lativi diritti, la quotitá dei quali venne posta in armonia con quella relativa agli atti anteriormente conosciuti.

Trattandosi di fermare una nuvva legge per l’insinuazione degli atti, si dovette contemplare in essa anche quelli pro- Yenienti dall’estero, }’insinuazione dei quali trovasi regolata dalle regio patenti del 30 luglio 1840.

Del rimanente, per ciò che riflette l’insinuazione degli atti,

furono riprodotte le disposizioni di legge allualmente in os- servanza, sebbene con varie modificazioni, le quali appaiono per se stesse giustificate senza bisogno di farne partitamente discorso,

Passando quindi alla parte riguardante le tasse di succes- sione, nopo è di ragionare delle principali nevazioni che si propongono alla legge attualmente in vigore del 17 giugno 4854, la quale non ha apportato quei vantaggi che si atten- devano, stante la deduzione dei debiti ereditari; l’esenzione dalla tassa delle successioni in linea ascendentale e discen- dentale il cui valore complessivo non ecceda le lire 2000 ; e l’esenzione delle rendite sul debito pubblico dello Stato.

Ora, se si vuole che la nuova legge possa sovvenire effica- cemente alle strettezze del pubblico erario è forza di va- lersi degli cccorrenti spedienti.

Giusta il principio incontestabile che il tributo colpisce la trasmissione del diritto di proprietá, la tassa di cui si ra- giona debbe venir riscossa svi valore delle cose cadute in successione, senza deduzione di debiti o di pesi, conforme- mente a quanto, senza difficoltá o turbamenti, si pratica da gran tempo presso altre nazioni, le cui analoghe leggi hanno per base fondamentale il principio sovraccennato, il quale d’altrende presso noi informa giá le leggi relative zlle inuta- zioni che seguono per contratto o per forza di giudicato; in guisa che non saprebbesi trovar ragione che sia veramente plausibile perchè un diverso sistema debba venir mantenuto per le trasmissioni a titolo ereditario, sembrando anzi che queste sfesse mutazioni siano meno degne di favore perchè si operano a titolo lucrativo a differenza delle prime che se- guono a titolo oneroso.

Ammesso che la mutazione di opera per contratto, per sentenza 0 per successione, unica debbe essere la base con cui abbiano a regolarsi le tasse, ed ogni disparitá in propo- sito non può a meno che apparire inconseguente, in quanto che se lo Stato accorda un’eguale protezione e guarentigia alle trasmissioni in qualunque modo succedano, è giusto che ne perceva le tasse con eguale misura.

Nè giova lo addurre in conlrario che i’erede per estin> guere i debiti della suecessione trovasi non di rado nella necessitá d’alienare parte dei beni passati in di lui dominio; a ciò si risponde che la tassa imposta dalla legge colpisce il titoto che opera la trasmissione di proprietá da persona a persona, senza riguardo alle antecedenze od alle conseguenze del titolo medesimo, od alla diversa sua natura. Nulla d’al- tronde impedisce all’erede di consolidare in sè definitiva- menfe l’intiera successione, estinguendone i debiti o con de- naro proprio o con somme prese a mutuo. In questo caso la questione nou cambia ; il titolo di dominio si ripete pur sempre da quello di snecessione, e la d:fferenza per l’erede si riduce all’eventualitá d’on maggiore o minor profitto.

Non si dissimula che dal lato dell’interesse pecuniario la nuova disposizione proposta tornar possa a molti sgradita; ma è cosa ben certa che dal tato dell’interesse morale non sia per essere sí male accolta da molti altri, cui riesce pur sempre spiacevole, siccome contrario agl’interessi materiali, l’obbligo di palesare il passivo di una ereditá, che talora è il piú geloso segreto delle famiglie. L’odiositá delle leggi di fi- nanza nasce non solo dalla quotitá delle tasse, ma piú an- cora dalla difficoltá di riscuoterle, e dalle incertezze, dai di- starbi e dalle molestie cui possono dare origine; quindi la principale mira nella formazione di siffatte leggi debbe es- sere rivolta a ridurne Je disposizioni alla massima semplicitá; ed a quest’oggetto ben contribuisce l’esclusione dalle conse- gne delle passivitá, mercè la quale cesseranno in massima