Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/47

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Art. 75. Quando non si effettui nel prescritto termine la consegna, o questa sia stata infedele, sará dovuta una sopra- fassa.

La sopratassa per ommissione di consegna entro i prescritti termini sará eguale al quinto della tassa principale.

Sará però ridotta al decimo quando il contravventore avrá presentata la consegna prima di esservi stato ingiunto dal fisco.

La sopra‘assa per infedeltá di consegna sará eguale alla metá della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, 0 pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto, senza pregiudizio del rimborso delie spese di périzia.

Art. 76, I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per ommessa consegna, salvo per le altre sopratasse la risponsa- bilitá loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 77. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele sa- ranno stati riparati con una seconda consegna, non avrá piú luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall’articoto 73.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all’articolo 81 non decorrerá che dalla data dell’ultima consegna.

Art. 78. Il valore degli immobili, crediti e rendite sotto- posti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per i dritti d’insinuazione.

I! valore del semplice usufrutto, e quello della nuda pro- prietá, sono rispettivamente ragguagliati alla metá dell’in- tiero valore dei beni.

Avvenendo il caso della riunione dell’usufrutto alla nuda proprietá, l’erede od il legatario di queste ne fa la consegna ed il pagamento della tassa secondo il grado di parentela coll’autore della successione, entro il termine fissato dall’ar- ticolo 72, compntando dalla morte dell’usufruttnario.

Il valore dei fondi di negozio verrá dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterá che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emer- gente, il quale servirá di base alla riscossione della tassa.

L’ereditá composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nell’articolo 415 del Codice civile per un valore corri- spondente al ventesimo di quello complessizamente attri- buito agli altri oggetti ereditari tassabili, salvo ai consegnati la prova in contrario,

Art. 79. Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale in comune commercio, l’agente demaniale potrá richiedere la perizia Fivolgendone l’istanza al giudice del mandamento in cui ha sede lafficio che ha ricevuto la consegna medesima.

L’istanza di perizia sará promossa entro due anni compu- tandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, osservandosi del resto le norme prescritte nel capo II, titolo I della presente legge.

Art. 80. I reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato,

Lo stesso sará dei reclami contro ia domanda dell’agente demaniale, liquidata sulla base dei valori risultanti dalle in- formazioni che questi si sará procurato circa Ja consistenza

della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna”

consegna in tempo utile.

Art. 81. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall’apertura della successione, se questa non fa consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziarie omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione.

Art. 82. La prescrizione delle tasse dovute sulle succes- sioni di coloro che sono morti all’estero non decorre che dai giorno in cui l’amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

S’intenderá avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sará stata inscritta nei registri degli agenti conso- lari, o dal momento in cui siasi fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata.

Art. 83. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d’assenza, od in difetto dal giorno ir cui co- minciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall’ arti- colo 73,

Art. 84, La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle ereditá giacenti decorre dal giorno in cui l’amministra- zione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell’erede.

Art. 85. Non verrá ammessa veruna domanda in restitu- zione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall’ef- fettuato pagamenti, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 69 e 73.

Art. 86. Riguardo alla prescrizione saranno osservate le

disposizioni contenute nel capo II, titolo I di questa legge. ‘ Art, 87. Le persone incaricate dalla legge di tenere i re- gistri delle morti dovranno nei primi dieci giorni d’ogni mese trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del mese precedente all’uffizio di insinuazione nel cui distretto sono succedute.

1 contravventori a questa disposizione incorreranno nel- ammenda di lire 25 per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire 10 per l’ommessa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.

TITOLO IV.

DEI DIRITTI D’EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Caro Ì. Disposizioni speciali.

Art. 88. È dovuto il diritto proporzionale d’emolumento sulle sentenze ed ordinanze definitive confraddittorie e con- tumaciali dei magistrati, tribunali o giudici, in materia ci. vile, contenzioso amministrativo e commerciale (escluse quelle della Corte di cassazione), non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile e commerciale, e di quelle in materia penale r flettente la parte civile che portano cone danna od assolutoria per una somma od oggetto di valere determinato od apprezzabile, collocazione 0 liquidazione di somme od altri valori.

Lo stesso diritto è dovuto sulle ordinanze di consenso e sulle dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevoca- bili relative pure ad oggetto di valore determinato ed ap- prezzabile.

Art. 89. Il diritto proporzionale è dovuto, sebliene il provvedimento giudiziale che ne forma oggetto truvisi cone cepito nei termini d’una semplice declaratoria di diritto, la quale si riferisca a cosa apprezzabile e ne induca l’acquisio o la dismessione,