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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Noi, giovandoci di questo concetto, abbiamo aggiunio in- vece alla definizione 0, per meglio dire, alla enumerazione delle invenzioni e scoperte industriali l’applicazione feenica (ia zincatura, per esempio) d’un principio scientifico (che la elettricitá sviluppata dai metalli impedisce l’ossidazione), purchè dia immediati risultamenti industriali (Vuso della zincatura con rirparmio di spesa e di lavoro, Se nun che, sic- com in questo caso Papplicazione del principio medesimo può avere svariati risultamenti, cosí è giusto che la priva- tiva non ecceda i limiti dei risultamenti accennati dall’ine ventore,

Complemento dell’articolo 2 è l’articolo 6 in cai, per meglio delineare l’indole delle invenzioni che sono capaci di privativa, vengono noverate le specit di quelle che non Io sono.

Questo laio negativo della definizione è in molte legisla- zioni limitato al solo primo numero dell’articolo 6 del nostro progetto; sul qual numero non insistiamo, essendo cosa evi- dente per sè medesima, che non può essere fondamento di diritto ciò che è contrario alle leggi, alla morale ed alia si- curezza pubblica.

Quante agli altri due numeri, ecco la Joro motivazione.

Ciò che distingue la produzione industriale dalle altre spe- cie di produzione, si è che quella eseguesi; 1° mediante il tavoro dell’uomo (perché senza di esso può aversi bensí una produzione naturale, ma non industria di sorta); 2° sopra una materia (non chiamandosi industria una serie di servigi puramente personali o di lavori intellettuali); 8° infine con regole prestabilite e la cui pratica non richiede per ciascun

caso particolare una invenzione o creazione intelleltuale simile.

a quella che nello esercizio delle arti belle è indispensabile.

Sarebbe cosa affatto inutile lo esprimere nella legge il primo carattere di una produzione industriale, cioè il con- corso del lavero dell’uomo ; e Îa distinzione generica tra l’in- dustria e le belle arti è troppo evidente, perchè fosse uopo dichiararla. Se non che in certi casí speciali è assai difficile il definire dove si arresta l’opera dell’artista, e dove inco- mincia quella dell’arligiano. A questi casi però meglio che la legge provvederá il discernimento ili chi deve applicaria.

Il terzo carattere però, quello cioè che consiste nell’ob- bietto dell’industria, ci è parso utile d’indicarl» nella legge. Anzi, a meglio esplicare il valore di questa indicazione ab- biamo aggiunti due esempi, i metodi d’insegnamento e Je combinazioni commerciali o finanziarie.

A tutte le industrie giovano cerle pratiche e certe applica- zioni di principii, che per sí medesime non sono industrie, L’igiene, per esempio, conservando la salute e la robustezza dell’operaio, riesce utile all’industria; mia niuno dirá per questa che l’igiene è indusiria, Similmente l’associazione cd il credito sono condizione e strumento di prosperitá per Vin- dustria; ma quelle combinazioni economiche e legali che co-

‘ stituiscono le forme diverse delle associazioni e delle istitu. zioni di credito, non sono altro che prodotti dell’ingegno, susceitivi bensí della proprietá letteraria, ma non invenzioni capaci della privativa industriale, Ciò non ostante la cosa è tanto meritevole di spiegazione, che ia Francia, dopo la legge del 1794, Ja quale concedeva la privativa alle invenzioni ia- dusiriali, farono accordati quattordici brevetti per istabili- menti di finanze ; e nel 30 ottobre 1792 PAsseniblea nazio. nale dovè decretare che il potere esecutivo non carera la fa- coltá di accordare simili brevetti, e che i giá conferiti erano privi di effetto, Nella legge del 1848 si vietò quindi con una disposizione espressa il conferimento di brevetti per progetti e combinazioni di crediio e di finanze.

1 meledi d’insegnamenio sono l’altro esempio da noi ad- dotto, anche perchè numerosi processi sono altrove sorti a tal riguardo, essendovi alcuni metodi di insegnamento che quasi confinano con l’industria. Tali sarebbero i metodi di calligrafia. Ma i tribunali hanno costantemente annullati si- mili brevetti lá dove sono stati concednti, specialmente in Francia, anche prima della tegge del 1844, la quale piú espli» citamente li comprende sotto Ia denominazione di metodi leo - rici. I tribunali si sono fondali su questi motivi, che il risul- tamento di siffatti metodi non è industriale, e che, comunque le loro pratiche possano essere in qualche modo meccaniche, non cessano però, chi ben pone mente all’indole del loro scopo, di avere un carattere scientifico.

Dopo queste spiegazioni pare, a prima giunta, inutile il terzo numero dell’articolo, in cui si escludono le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

Ma con questa esplicita esclusione (la quale implicitamente giá risultava dall’articolo 2) lasciasi meglio intendere come, oltre alle invenzioni di pura teorica, possano esservene altre che non sono tali, ma che non pertanto mancano del carat- tore industriale, quali sarebbero quelle di cui è parola nel numero II. Di sorte che dat raffronto dell’articolo 2 coi tre numeri dell’articolo 6, apparisce chiaramente che non sono materia di privativa le invenzioni teoriche o scientifiche, nè quelle che non hanno per iscope una produzione materiale; ma raccogliesi altresí che le prime diventano capaci di priva - tiva, quando accennano ad applicazioni industriali, e dentro i termini di queste applicazioni.

La legge austrisca del 1852 ha in qualche modo avvertita opportunitá di queste distinzioni, ma le lascia incomplete, esprimendosi in questi termini nel suo articolo B: «Non si dará brevetto per un principio scientifico o per una tesi di pura scienza, anche quando il principio o la tesi sarebbero capaci di un impiego immediato sopra oggetti d’indnstria; ma ogni applicazione nuova di un tal principio è suscettiva di brevetto, se costituisce un nuovo prodotto industriale, un NUOVO 10720 0 un nuovo processo di fabbricazione;» il che però era inutile di esprimere dopo aver definiti con le stesse parole nell’articolo 4 gli oggetti meritevoli di privaf’va.

H Governo francese, compilando il progetto che poi di- ventò legge nel 1844, aveva in quello inserito un articolo col quale dichiarava non suscettibili di brevetto: «i principii, metodi, sistemi e generalmente le scoperte o i concepimenti puramente scieutifici 0 teorici; e quindi i progetti ele combi- nazioni di credito c di finanza.» Ma un deputato osservò che, ammettendo in principio non doversi fare alcun esame pre- liminare, questo arliculo non reggeva ; ond*è che la sua prima parte, quella cioè che rifiuta il brevetto ai principiî, me- todi, ecc., fu convertita in una delle cause di nullitá pei brevetti giá conceduti; e venne quindi annessa all’articolo 30 della legge. )

Noi però, avendo provveduto a questa difficoltá dell’esame preliminare, non abbiamo imitato in ciò la legge francese; la quale, ondeggiando tra il divieto di ogni specie di esame e la indispensabile necessitá di un qualche esame preventivo (sic- come nella prima parte abbiamo dimostrato), ha creduto di negare il brevetto ai disegni finanziari ed alle composizioni farmacentiche di cui ci occuperemo in seguito, e però di cancesere implicitamente al Governo l’osame per poter di- stinguere almeno queste dalle altre specie d’invenzioni, “Gli articoli "e 8 del progetto propongona la soluzione le- gislativa di altre due ardue quistioni relative ai diritti d’in- venzione. i

Ogni nuovu trovato non è allro realmente che una deriva: