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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Oltre alle privative per le invenzioni e per le modifica- zioni di un perfezionamento, non vi è legislazione la quale non faccia parola di quelle che soglionsi per piú o meno spazio di tempo concedere alle importazioni o introduzioni di trovati stranieri.

Intorno a ciò tre diversi sistemi:

O si accorda privativa ad ogni industria non praticata nello Slato, dove importasi, comunque d’altronde fosse giá nota e praticata all’estero; e seguono questo sistema la Russia (4), lo Stato pontificio (2), Ja Spagna (3), il Portogallo (4), il Pa- raguay (5), ecc., con la sola differenza che in alcuni Stati, come in Russia, il brevetto può, e in altri, come nel Para- guay deve essere conferito a richiesta della parte interessata;

O si concedono privilegi ad industrie importate durante il tempo in cui non erano ancora note abbastanza nello Stato, per potervi essere esercitate, secondo che praticasi nella Svezia (6) e nell’Annover (7);

O infine non si promette privativa se non alle sole inven- zioni giá munite di brevetto all’estero, ed importate durante la privativa straniera, siccome nella legislazione napole- tana (8), in quelia del Wiirtemberg (9), di Baviera (10), ecc., ece., non che nell’americana (14), nell’inglese (12) e nell’au- striaca (13). Alcune però, verbigrazia l’inglese e la napole- tana, non richiedono che sia introduttore lo stesso inventore o ua suo legittimo rappresentante, mentre altre, come l’au- striaca, la francese (14) ed il progetto ultimamente discusso nel Belgio (15), ciò prescrivono espressamente.

Il nostro progetto segue quest’ultima parte del terzo si- stema, Poichè, secondo rostri principii, l’invenzione soltanto dò diritto a dimandare nua privativa; sicchè l’importazione fattane dall’inventore giá privilegiato all’estero, è da noi considerata come la presa di possesso di questo diritto nello Stato, La privativa per importazione di un trovato altrui è invece un monopolio artificiale creato per dare incoraggia- mento ad un primo imprenditore, ma non per riconoscere in lui il diritto nascente da una invenzione che non gli appar- tiene.

Riflettendo però che în altri Stati potrebbero essere con- ceduti brevetti per invenzioni incapaci di privativa nel regno, abbiamo stimato che abbia diritto ad ottenere privativa, non ogni inventore privilegiato all’estero, ma sí quello che fu autore d’un nuovo trovato industriale. E perchè questo arti- colo non riesca inapplicabile nella massima parte dei casi, abbiamo soggiunto che la pubblicitá derivata dal conferi mento della privativa straniera non toglie al trovato il carat- tere della novitá (16). Vorremmo poi che Pattestato fosse chiesto mentre dura la privativa straniera; perchè callo spi-

(1) Articolo 122 del Codice piú volte citato.

(2) Articoli 8 e 4, editto del 1833.

(8) Articolo 5 del decreto del 1826.

(4) Articolo 2 del decreto del 1837.

(5) Articolo 3 della legge del 1845.

(6) Articolo 3, n° 3, decreto del 13 dicembre 1834,

(7) Articolo 270 legge industriale del 1° agosto 1847.

(8) Articolo 2 del decreto del 1810.

(5) Articolo 1, decreto del 1886.

(1.0) Articolo 2, decreto del 1842.

(11) Articolo 6, statuto del 1839,

(12) Articolo 25, atto del 1852.

(18) Articolo 8, decreto del 1853.

(14) Articolo 29, legge del 1844.

(15) Articolo 5.

(16) Im Francia l’articolo 29 della legge del 1844 concede il diritto di privativa all’invenzione privilegiata all’estero; ma

rare di questa sarebbe naturalmente estinto il diritto origi- nario dell’inventore, e vorremmo del pari che la domanda non fosse preceduta dalla libera importazione del trovato nel regno, perchè nel caso contrario non potrebbe concedersi Ja privativa senza offendere i diritti acquistati dai terzi, sia per trascuraggine, sia per tacito consentimento dell’inventore medesimo.

CAPO IL

Nella prima parte è delto abbastanza diffusamente perchè abbiamo ridotto il decreto di privilegio a semplice altestalo di privativa, e qual è l’indole di questo titolo.

Per noi il diritto d’inventore è riconosciuto e garantite dalla legge. L’attestato non è altro che un titolo per accer- tarlo e quindi esercitarlo.

Abbiamo perciò dichiarato che questo titolo non garantisce I’utilitá o ia realtá dell’invenzione, ece., seguendo in ciò quasi tutte le legislazioni esistenti, ma abbiamo taciuta la elausula che leggesi nell’articolo 11 della legge francese, e che è stata ripetuta nel progetto ultimamente discusso nel Belgio, cioè che il brevetto è conceduto sans eramen préa- lable; poichè, siccome abbiamo mostrato altrove, questa clausola è troppo generica ed è inesatta,

L’articolo 8 è destinato a distinguere gli effetti diversi di due specie di privative, che dipendono dall’applicazione diversa di un medesimo diritto.

L’inventore d’un nuovo oggetto non può gadere di questa sua invenzione altrimenti che producendo e spacciando il prodotto da lui inventato. Ma l’autore d’una nuova macchina, d’un nuovo processo per via di combinazioni chimiche di certe sostanze, ecc., può considerare queste cose da lui tro- vate come speciali prodotti, e restringere la sua domanda di privativa alla loro produzione e spaccio, ma può altresí ri- sguardarli come nuovi mezzi di produzione, e non riservarsi il difitto di produrli, ma sí quello di adoperarli esclusiva- mente alla produzione a cui servono.

Questa distinzione trovasi accennata nella convenzione ge- nerale della lega doganale prussiana, e trasportata nelle leggi speciali dei diversi Stati che hanno fatta l’applicazione dei principii in quella stabiliti.

Imitando anche un altro particolare di questo documenta legislativo, abbiamo preveduto il caso che colui il quale gode d’una privativa per adoperare un agente, uno strumento, un processo, ecc., somministri egli medesimo le cose da lui ado» perate. Questa somministrazione, se non vi hanno patti in contrario, è indizio d’ essersi conceduto contemporanea- mente il permesso di far uso degli oggetti somministrati: in- dizio sí fondato che la legge può elevarlo a presunzione di diritto.

Soltanto abbiamo respinta quella clausola per la quale, nella citata convenzione commerciale, è negato all’inventore il diritto d’impedire l’introdazione e lo spaccio di oggetti si- mili a quelli pei quali egli gode la privativa. Poichè, se per oggetti simili intendesi parlare di oggetti della stessa spe- cie, ma non contraffatti, questa disposizione si rende su- perflua; e se per essa intendesi lasciare libera l’immissione

lascia intatto l’articolo 31 che lo dichiara decaduto se l’inven- zione sará pubblicata. In America l’articolo 8 dello statuto del 1836 dichiara che la pubblicitá del brevetto straniero non priva l’inventore originario del diritto di ottenere una patente, e l’articolo 6 dell’Atto addizionale del 1839 aggiunge: purchè i trovato non sia giá messa in uso pubblica e comune.