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sessione del 1853-54
Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Ravina, Monticelli, Cavallini, Brunet, Alberti e Cadorna Carlo, relatore.

Signori! — Il sistema di propulsione idropnenmatica applicato alle strade ferrate mediante la macchina per la quale i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller ottennero il brevetto d’invenzione in questo ed in parecchi altri Stati è destinato, ove sorta quell’effetto che ne attendono con ferma fiducia gli inventori, a produrre una compiuta rivoluzione nella costruzione e nell’esercizio delle strade ferrate. La macchina dei predetti signori ingegneri avrebbe per effetto, nel caso di favorevole riuscita, di rendere possibili o più facili, dal lato tecnico ed economico, i passaggi delle più difficili montagne e di collocare i paesi, che non hanno miniere di carbone fossile in condizione assai migliore di quella delle nazioni nelle quali questo elemento di forza motrice è più abbondante ed a buon mercato. Questo Stato, circondato ed anche in parte diviso dalle immense barriere delle Alpi e degli Appennini, e costretto a provvedersi ad alto prezzo il carbone fossile all’estero; ma, ricco per altra parte di perenni acque scorrenti dalle dette catene di montagne al mare, alla gran valle del Po ed al Rodano, trarrebbe per ciò più d’ogni altro paese utile grandissimo dall’uso della macchina sopra accennata. La strada ferrata dello Stato che congiunge Ie due principali nostre città, nella parte che attraversa i Giovi, può bensì, con melta lode degli stessi ingegneri, essere ora percorsa senza macchine fisse, ma pure richiede un grande dispendio per l’esercizio. Per l’opposto, ove si ottenga d’applicare con felice successo il proposto. sistema, oltrechè le spese dell’esercizio ne verrebbero d’assai diminaite, il corso dei convogli si effettuerebbe con velocità assai maggiore, non ostante la trazione contemporanea di un numero di tonnellate utili triplo di quello che le macchine attuali possano trascinare su quei piani inclinati. Ond’è che codesti tre grandi vantaggi della economia nelle spese, del contemporaneo trasporto di più pesanti convogli e di una maggiore velocità, metterebbero il porto di Genova in grado -di spingere da un lato la sua efficace concorrenza sin nel cuore della Lombardia, e dall’altro, varcando con eguali vantaggi i monti che ci dividono dalla Francia e dalla Svizzera, di lottare vittoriosamente colle linee rivali a Ginevra, ai confini della Francia, in tutta la Svizzera e nella parte più vitale e centrale della Germania, portando ad un tempo più innanzi in quest’ultimo paese quel punto nel quale dovrà cessare la lotta fra il Mediterraneo e l’Oceano che bagna le coste deli’ovest della Francia, del Belgio, dell’Olanda e delle città anseatiche. I passaggi del Moncenisio e del Luckmanier o del San Gottardo, che a molti ancora paiono parto d’immaginazione più poetica che non pratica, diverrebbero non pure possibili, ma ben anco facili ed aiutati da tali sussidi, quali forse non si sarebbero sì presto potuti sperare.

La vostra Commissione per queste considerazioni fu d’avviso che il progetto di legge sul quale ho l’onore di esporvi le di lei deliberazioni, si dovesse collocare nel novero di quelli che sogliono a buon diritto richiamare maggiormente la seria vostra attenzione.

Essa credette che non fosse ufficio suo il giudicare della maggiore o minore probabilità che la macchina dei tre signori ingegneri produca gli aspettati effetti, dappoichè non senza temerità un tale giudizio in modo assoluto potrebbe pronunziarsi, prima d’ogni esperimento, dagli uomini stessi i più periti e riputati in queste materie. Però essa non potè a meno di non tenere calcolo del frutto ragguardevolissimo che se ne sarebbe raccolto, se l’effetto fosse per corrispondere alle speranze, che non solo gli inventori, ma che anco altri uomini assai competenti ne hanno concepite.

Essa credette doversi approvare il sistema propostovi dal Ministero, il quale, egualmente lontano dall’uso di coloro che videro sovente il buon successo di una invenzione combattere le precoci loro opposizioni e dall’uso di queglino che con inconsiderata fiducia spesero grandi capitali per attuare invenzioni dimostrate di poi inefficaci od inapplicabili dall’esperienza, vi propone di far dipendere da opportuni esperimenti il giudizio sull’applicabilità, sull’utilità e sulla attuazione dell’invenzione della quale ora si tratta al passaggio dei Giovi. Il paese andrà lieto se, facendo un nuovo acquisto di forza, di ricchezza e di potenza potrà inscrivere quest’altro trovato fra quelli che ancora di recente mantennero altamente in onore il nome italiano,

Prima d’entrare nei particolari del presente progetto di legge, la Commissione dovette esaminare e risolvere dei dubbi sollevati da alcuno dei di lei membri; perciocchè, se essi avessero dovuto essere decisi secondo l’opinione di chi li muoveva, avrebbero persuasa la disapprovazione dell’intiero progetto.

Si disse pertanto, innanzitutto, che i predetti tre signori ingegneri essendo stati impiegati ed ufficiali del Governo all’epoca in cui fecero l’invenzione, ed avendo anzi fatto parte di una Commissione incaricata dal Ministero di studiare miglioramenti nella materia della locomozione sulle strade ferrate, non potessero presentare codesta invenzione siccome una particolare loro proprietà suscettiva di essere il soggetto di un brevetto d’invenzione, e tale da non poter essere usata dal Governo altrimente che mediante uno speciale corrispettivo.

Ma la maggioranza della Commissione fu d’avviso che il mandate degli uffiziali del Governo non si estenda oltre quelle ordinarie operazioni che sono proprie dell’ufficio loro, e che comprenda solo l’applicazione di sistemi conosciuti ed anche di quei miglioramenti i quali non possano costituire una invenzione. Essa credette che codesti uffiziali, non avendo né il mandato nè gli stipendi a fare invenzioni, non potessero cadere, senz’altro, nel dominio del Governo quelle grandi sintesi intellettuali e pratiche che costituiscono una invenzione, le quali avessero fatte anche nei tempo in cui occupavano uffici governativi. La Commissione entrò in questa sentenza, che non si potesse in verun modo ammettere che quella specie di limitato contratto di locazione d’opera, che interviene fra il Governo ed i di lui impiegati, produca una anticipata alienazione a favore di quest’ultimo di tutti i frutti dell’attività intellettuale dell’ufficiale governativo, di qualuoque sorta essi siano, e quand’anche versino intorno a soggetti ai quali sia chiamato il di lui ufficio. Parve alla perfine alla Commissione stessa non potersi ammettere una massima secondo la quale le sublimi invenzioni di quei grandi che furono Galileo, Newton, Watt ed altri avrebbero dovuto riputarsi proprietà di quel Governo al quale avessero dedicati i loro servizi.

Dopo di ciò la Commissione fu chiamata a decidere un’altra questione, cioè se la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller fosse veramente una invenzione. La parte di chi teneva per la negativa sentenza affermava, non solo nen essere nuovo il sistema di propulsione idropneumatica, consistente nell’ottenere la pressione dell’aria mediante una potente colonna d’acqua, ma non essere neppure nuova la macchina colla quale questo mezzo di propulsione